Sentenza del 05/12/2019 n. 31773 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la decisione della CTR con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972: a suo avviso, la CTR aveva preteso dalla fattura un contenuto descrittivo ulteriore rispetto a quello richiesto dalla norma. La contestazione riguardava due fatture del 22 novembre e del 22 dicembre 2005, rispettivamente di imponibile pari a 30.000 e 70.000 euro, emesse da Q. s.r.l. per servizi di consulenza organizzativa e informatica previsti da un accordo quadro infragruppo. L’Agenzia aveva ritenuto generiche sia la descrizione in fattura sia le indicazioni dell’accordo e aveva negato la deduzione dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui, pur formulato come violazione di legge, prospettava in realtà un vizio motivazionale; è stato inoltre ritenuto inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione dei documenti e del merito. In ogni caso, la censura è stata giudicata infondata: la controversia non riguardava la validità formale della fattura, ma la sufficienza della descrizione e della documentazione a dimostrare inerenza e deducibilità del costo. Restano quindi ferme le riprese relative a 100.000 euro ai fini IRES e IRAP e a 20.000 euro ai fini IVA, nonché le sanzioni di 49.500 euro. La contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il motivo, così come posto, è inammissibile perchè sub specie n. 3 propone un vizio di insufficiente motivazione sub 5.
La censura va qualificata in base al suo contenuto effettivo: non è ammissibile presentare come violazione di legge una doglianza che chiede, in sostanza, di rivedere la motivazione o l’apprezzamento dei fatti.
Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972
Peraltro, occorre rilevare che il ricorso è fuori fuoco, poichè in sentenza non si discute della regolarità della fattura ai fini della sua validità, ma della sua congruità (descrittiva e quantitativa) ai fini della deducibilità del costo.
La regolarità formale della fattura e la sua idoneità a provare la deducibilità del costo sono questioni distinte: una fattura formalmente valida può descrivere la prestazione in modo insufficiente a dimostrarne l’inerenza e la deducibilità.
Art. 109, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
tutti i componenti (positivi o negativi) del reddito di impresa devono essere certi e di ammontare determinabile obiettivamente (comma 1);
Il costo dedotto deve essere certo e determinabile in modo obiettivo; un accordo tra società non sostituisce la prova dei requisiti fiscali.
Art. 109, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
inoltre i componenti negativi (costi) devono possedere l'ulteriore requisito della inerenza (comma 5), ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi
La deducibilità richiede che il costo sia effettivamente funzionale all’attività d’impresa e alla produzione dei ricavi; la mera previsione contrattuale di servizi infragruppo non dimostra tale requisito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La validità formale di una fattura non dimostra, da sola, che il costo sia deducibile: occorre che descrizione e documentazione consentano di verificare la prestazione, il suo ammontare e il collegamento con l’attività d’impresa.
- Un contratto, anche se stipulato tra società dello stesso gruppo, non può derogare ai requisiti fiscali di certezza, determinabilità e inerenza; la sola previsione contrattuale di consulenze o servizi non prova che siano stati effettivamente resi e siano funzionali all’impresa.
- L’onere di provare i presupposti della deduzione grava sul contribuente. Documenti generici o provenienti soltanto dalla stessa contribuente possono non bastare a dimostrare la concreta natura e utilità dei servizi.
- In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame dei documenti o una diversa valutazione dei fatti presentando la doglianza come violazione di legge; occorre formulare una censura coerente con il vizio processuale dedotto.
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