Cassazione Civile, Ordinanza n. 14610/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2008. L’Amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente, da un lato, la detrazione dell’IVA relativa a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti; dall’altro, il mancato versamento dell’imposta con riferimento a fatture emesse in sospensione d’imposta per operazioni intracomunitarie irregolari. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo non assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione, anche per la genericità delle contestazioni e per la presenza di mezzi di pagamento tracciati. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sull’IVA e sulle presunzioni per erronea ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti; 3) omessa pronuncia sulla ripresa relativa a una fornitura intracomunitaria acquistata in regime di non imponibilità.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il primo motivo limitatamente alla ripresa concernente le operazioni intracomunitarie in sospensione d’imposta, ritenendo la motivazione della CTR apparente perché meramente per relationem e priva di effettiva esplicitazione del ragionamento decisorio. Ha poi accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario mediante elementi oggettivi e specifici, mentre la CTR non aveva esaminato correttamente la prova offerta dall’Ufficio e aveva valorizzato in modo non decisivo la tracciabilità dei pagamenti. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla quando è solo apparente, cioè graficamente esistente ma non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; il mero richiamo non esplicitato alla decisione di primo grado può integrare motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per la violazione di legge denunciata in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per il vizio di omessa pronuncia.
art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale norma sull’IVA in tema di fatturazione e imponibilità, rispetto alla ripresa relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA.
Regola il riparto dell’onere della prova: l’Amministrazione deve provare i presupposti della pretesa fiscale e il contribuente la prova contraria nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
Richiamato per l’uso delle presunzioni nella prova della frode fiscale.
Richiamato per il regime delle presunzioni legali e relative; nel caso la prova può essere anche indiziaria.
Richiamato per le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai fini della prova della natura fittizia delle operazioni.
Richiamato con riferimento al dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le domande e i motivi di gravame.
art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Richiamato in relazione alla disciplina delle operazioni intracomunitarie e della non imponibilità.
art. 50, comma 2, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Richiamato in relazione alla disciplina delle operazioni intracomunitarie e della non imponibilità.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 331/1993.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, il vizio di motivazione apparente sussiste quando il giudice si limiti a formule di adesione o a richiami generici alla decisione precedente senza rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito.
- Nelle controversie IVA relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, ma deve dimostrare non solo la fittizietà del fornitore, bensì anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Per provare la consapevolezza del cessionario non bastano elementi meramente formali o neutri, come la regolarità della contabilità o la tracciabilità dei pagamenti, poiché tali dati possono essere parte del meccanismo fraudolento.
- Se l’ufficio fornisce una prova presuntiva della frode e della riconducibilità delle società emittenti a mere cartiere, il giudice di merito deve valutare specificamente tali elementi e non può limitarsi a valorizzare argomenti non decisivi per escludere l’inesistenza soggettiva delle operazioni.
- Il giudice tributario deve pronunciarsi in modo effettivo su tutte le riprese contestate; il mancato esame di una specifica ripresa o la sua trattazione solo apparente impongono la cassazione con rinvio.
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