Cassazione Civile, Ordinanza n. 18558/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La lite nasce dall’opposizione proposta contro un decreto di espulsione emesso nei confronti di uno straniero che aveva presentato, in data anteriore, domanda di protezione internazionale. Il Giudice di pace aveva inizialmente sospeso gli effetti del provvedimento espulsivo per la pendenza del giudizio sulla domanda di protezione, ma poi aveva respinto l’opposizione dopo che la Corte d’appello di Firenze aveva definito negativamente quella domanda nel merito. Con il ricorso per cassazione, l’interessato deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19 d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 9, comma 1, direttiva 2003/32/CE, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto di espulsione perché emesso dopo la domanda di protezione internazionale e prima del passaggio in giudicato della decisione su di essa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la domanda di protezione internazionale era stata proposta prima del decreto di espulsione e in un regime processuale in cui la proposizione del ricorso sospendeva ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino al passaggio in giudicato della decisione. Ne ha tratto la conseguenza che il decreto di espulsione non poteva essere validamente emesso prima della definizione irrevocabile del giudizio sulla protezione. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando il decreto di espulsione. Quanto alle spese, non ha disposto una regolazione in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, richiamando il diverso meccanismo di liquidazione del compenso del difensore.
Norme richiamate
richiamato come norma violata, in relazione alla legittimità del decreto di espulsione
richiamato come norma violata, in collegamento con la tutela dello straniero richiedente protezione internazionale
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 150/2011
la proposizione del ricorso in materia di protezione internazionale sospendeva di regola l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; la sospensione operava fino al passaggio in giudicato secondo la disciplina ratione temporis applicabile
art. 9, comma 1, direttiva 2003/32/CE
invocato dal ricorrente quale parametro normativo a sostegno della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato
richiamato per evidenziare che la disciplina successiva ha introdotto un diverso regime, con unico grado di merito e cessazione dell’effetto sospensivo in caso di rigetto anche non definitivo
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. n. 13/2017
richiamato come fonte dell’introduzione dell’art. 35-bis nel d.lgs. n. 25/2008
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 13/2017
in caso di parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un’Amministrazione statale, compenso e spese del difensore vanno liquidati secondo tale disposizione
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione compete al giudice indicato dalla norma, non mediante condanna alle spese in favore della parte
la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un’Amministrazione statale
Massime di principio
- Quando la domanda di protezione internazionale è stata proposta prima del decreto di espulsione, il giudice deve verificare la disciplina temporale applicabile e la sopravvenuta efficacia sospensiva del relativo giudizio, poiché l’espulsione non può essere disposta prima della definizione irrevocabile della domanda se opera la sospensione ex lege.
- Nel regime processuale anteriore all’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la proposizione del ricorso in materia di protezione internazionale sospendeva l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino al passaggio in giudicato della decisione finale.
- Se il provvedimento di espulsione è stato emesso in pendenza del giudizio sulla protezione internazionale, il giudice dell’opposizione deve trarne le conseguenze in termini di inefficacia o invalidità del decreto, senza poter fondare la decisione sul solo esito negativo non ancora stabilizzato del giudizio di protezione.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito.
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, se la parte ammessa al beneficio vince contro un’Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue il meccanismo speciale previsto dal d.P.R. n. 115/2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato.
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