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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16381/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a un socio di società di persone per IRPEF 2000, derivante da un avviso di accertamento personale notificato per trasparenza a seguito di maggior reddito accertato in capo alla società partecipata. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, in sintesi, la nullità del ruolo per invalidità della notifica dell’atto presupposto, oltre a vizi propri della cartella. I giudici di merito avevano accolto il ricorso valorizzando l’annullamento, in altro giudizio, della cartella notificata alla società per ritenuta nullità della notifica dell’avviso sociale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente o insufficiente della sentenza d’appello per relationem; 2) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio personale in presenza di pregiudizialità rispetto a quello sociale; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 337, comma 2, c.p.c. per aver dato rilievo a una sentenza non ancora passata in giudicato; 4) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c. per avere la CTR riconosciuto al socio la possibilità di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in favore della società e per asserita ultrapetizione. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, fondato il terzo, assorbito il quarto.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia. Ha escluso che vi fosse un rapporto di pregiudizialità tecnica tale da imporre la sospensione del giudizio personale rispetto a quello sociale, perché i due giudizi riguardavano atti diversi e presupposti diversi: nel primo l’avviso personale del socio, nel secondo l’avviso sociale. Ha inoltre affermato che la CTR aveva errato nel fondare la decisione esclusivamente sull’esito del giudizio sociale, senza considerare che la cartella personale traeva titolo dall’avviso personale, ritenuto ritualmente notificato e non impugnato dal contribuente, e dunque divenuto definitivo. La decisione di merito è stata quindi cassata per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    richiamato quale parametro del requisito motivazionale della sentenza tributaria, in combinazione con l’art. 132 c.p.c.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per verificare la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 295 c.p.c.

    esclude la sospensione necessaria quando non sussiste un vero rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due giudizi

  • art. 2909 c.c.

    invocato per contestare l’efficacia del giudicato; la Corte ne limita la rilevanza al perimetro dell’effettivo giudicato interno o esterno

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    richiamato con riferimento all’efficacia di decisioni non ancora passate in giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato formale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta ultrapetizione

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato quale modalità di notifica ritenuta regolare dalla CTP e non impugnata in appello

  • art. 5 TUIR

    richiamato come base del regime di imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci

  • art. 1, comma 197, L. 197/2022

    richiamato solo in relazione alla procedura di definizione agevolata e alla sospensione del giudizio, rimasta senza esito

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a cartelle emesse nei confronti dei soci per redditi imputati per trasparenza, la legittimità della cartella va valutata in relazione al proprio atto presupposto personale, non automaticamente in base all’esito del contenzioso relativo all’atto emesso verso la società.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico; non è sufficiente una mera connessione logica o fattuale tra due contenziosi che riguardino atti diversi e presupposti diversi.
  • L’annullamento di un atto impositivo nei confronti della società può riflettersi sui soci solo nei limiti in cui la causa di annullamento sia riferibile anche alla loro posizione; se l’annullamento dipende da un vizio proprio dell’atto sociale o da ragioni non estensibili, non opera automaticamente in favore del socio.
  • Se la regolare notifica dell’atto presupposto personale è stata accertata in primo grado e tale accertamento non è stato censurato con appello, esso si consolida per giudicato interno e può fondare validamente la cartella successiva.
  • In tema di impugnazioni, un motivo che contesti l’uso del giudicato presuppone che il giudicato sia effettivamente formatosi; una decisione non definitiva o un esito processuale relativo a un diverso atto non possono essere utilizzati come base decisoria in modo automatico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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