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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19746/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di liquidazione emessi in relazione ad atti di dotazione di diversi trust e all’atto istitutivo di un trust, con richiesta di maggiori importi per imposta di donazione, ipotecaria e catastale. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio e respinto i ricorsi del professionista, ritenendo che il trust rientrasse tra i vincoli di destinazione tassabili e che gli avvisi fossero correttamente emessi nei confronti del trust in persona del trustee. Il ricorrente ha censurato la decisione con quattro motivi: (1) omesso esame della base imponibile e dell’applicabilità delle franchigie con riguardo alle imposte ipotecaria e catastale; (2) difetto di legittimazione passiva del notaio, assumendo che si trattasse di imposta complementare e non principale; (3) erronea applicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, sostenendo che il trust non realizzi un arricchimento imponibile, soprattutto quando i beneficiari finali siano già individuati; (4) erronea qualificazione del trust come negozio destinatorio, anziché gestorio, in relazione alla Convenzione dell’Aja ratificata con L. 364/1989.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo e il quarto motivo in applicazione della ragione più liquida, li ha ritenuti fondati e ha assorbito gli altri. Ha affermato che, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni reintrodotta dall’art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, il presupposto impositivo richiede un effettivo trasferimento di ricchezza e un reale arricchimento del beneficiario; l’istituzione del trust e il conferimento di beni in dotazione al trust, in quanto atti strumentali e neutri, non determinano di per sé un incremento patrimoniale stabile e non sono quindi assoggettabili a imposta proporzionale. Ha inoltre precisato che per le imposte ipotecaria e catastale, in assenza di effetti traslativi definitivi, trova applicazione la misura fissa. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, accogliendo i ricorsi originari del professionista. Le spese sono state integralmente compensate per l’evoluzione della giurisprudenza in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per omesso esame e ultrapetizione, ma non decisivo nella soluzione finale

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006

    reintroduce l’imposta sulle successioni e donazioni anche sulla costituzione di vincoli di destinazione, ma va letta in relazione a un effettivo trasferimento di ricchezza e alla capacità contributiva

  • art. 2, comma 49, d.l. n. 262 del 2006

    richiamato per la disciplina delle imposte indirette applicate agli atti in esame

  • artt. 2 e 10 d.lgs. n. 347 del 1990

    le formalità traslative non produttive di trasferimento di proprietà o diritti reali sono soggette a imposta ipotecaria e catastale in misura fissa

  • art. 42 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione passiva del notaio, senza rilievo decisivo nel merito finale

  • art. 53 Cost.

    la capacità contributiva richiede un indice oggettivo e ragionevole di ricchezza; non basta un atto meramente strumentale o neutro

  • art. 23 Cost.

    la prestazione patrimoniale imposta deve avere base legale e un assetto ragionevole in relazione alla capacità contributiva

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all’art. 24 Cost. per il principio della ragione più liquida e per l’economia processuale

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all’art. 111 Cost. per giustificare la trattazione del motivo di più agevole soluzione

  • art. 276 c.p.c.

    l’ordine logico delle questioni può essere derogato in funzione della ragione più liquida

  • art. 2645-ter c.c.

    richiamato per includere gli atti di destinazione nel novero dei vincoli di destinazione

  • art. 2740 c.c.

    la segregazione patrimoniale del trust rappresenta una deroga alla regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto

  • L. n. 364 del 1989

    ratifica la Convenzione dell’Aja sul trust; il trust è un rapporto giuridico istituito da un disponente con beni sotto il controllo del trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato

  • Convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985

    definisce il trust come rapporto giuridico con segregazione di beni sotto il controllo del trustee per un beneficiario o uno scopo determinato

  • d.lgs. n. 346 del 1990

    richiamato quale testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, nel testo vigente al 24 ottobre 2001

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, la costituzione di un trust o il conferimento di beni in trust non è automaticamente imponibile: occorre verificare se l’atto realizzi un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, indice di capacità contributiva.
  • Il trust, in quanto struttura caratterizzata da segregazione patrimoniale e funzione gestoria/di destinazione, è fiscalmente neutro nella fase di istituzione e di dotazione quando il trustee riceve soltanto una titolarità strumentale e temporanea, non un incremento patrimoniale definitivo.
  • L’imposta proporzionale sui vincoli di destinazione non può essere applicata in modo svincolato dall’effettivo arricchimento del beneficiario finale; se il trasferimento al beneficiario avviene solo in un momento successivo, la tassazione proporzionale può operare solo al momento dell’attribuzione definitiva.
  • Per le formalità ipotecarie e catastali relative ad atti che non comportano trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari, l’imposizione deve essere in misura fissa.
  • Nel giudizio di cassazione, il principio della ragione più liquida consente di esaminare prioritariamente il motivo di più agevole definizione, anche se logicamente subordinato, quando ciò consenta la decisione della causa senza ulteriori passaggi processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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