Cassazione Civile, Ordinanza n. 27944/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un credito azionato in via monitoria per una provvigione asseritamente dovuta per attività di mediazione. Il giudice di pace aveva revocato il decreto ingiuntivo accolgiendo l’opposizione del debitore e ritenendo prescritto il credito ai sensi dell’art. 2950 c.c., poiché tra la messa in mora del 4 ottobre 2013 e la notifica del decreto ingiuntivo del 23 marzo 2015 era decorso il termine annuale. In appello il creditore sosteneva che la prescrizione fosse stata interrotta già dal deposito del ricorso monitorio, avvenuto il 14 aprile 2014, e che non potesse essergli imputato il ritardo dell’ufficio nella successiva iscrizione a ruolo e notificazione del decreto. In cassazione articolava tre motivi: un primo motivo sull’ammissibilità del ricorso e sul richiamo di principi giurisprudenziali relativi all’interruzione della prescrizione e alla prescrizione presuntiva; un secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il deposito del ricorso monitorio e l’assegnazione del numero sezionale costituissero l’ultima attività utile di impulso idonea a interrompere la prescrizione; un terzo motivo per violazione di legge, deducendo che il debitore aveva contestato l’esistenza stessa del rapporto obbligatorio e che ciò renderebbe incompatibile l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non censurava una ratio decidendi della sentenza impugnata ma si limitava a premettere argomentazioni di cornice. Ha rigettato il secondo motivo affermando che, nel procedimento monitorio, il mero deposito del ricorso non interrompe la prescrizione, poiché l’art. 2943 c.c. collega l’effetto interruttivo alla notificazione dell’atto e quindi alla sua conoscenza da parte del destinatario; inoltre il giudice di merito aveva anche rilevato, con autonoma ratio, la mancata prova del deposito tempestivo. Ha respinto il terzo motivo rilevando che il credito per provvigione del mediatore soggiace alla prescrizione breve dell’art. 2950 c.c., non alla prescrizione presuntiva dell’art. 2955 c.c., con conseguente inapplicabilità dell’art. 2959 c.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il resistente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
prevede la prescrizione breve del diritto del mediatore alla provvigione; non è una prescrizione presuntiva.
l’interruzione della prescrizione si produce con la notificazione dell’atto introduttivo, non con il solo deposito del ricorso monitorio.
si applica alle prescrizioni presuntive; non è invocabile rispetto alla prescrizione breve del credito per provvigione.
la pendenza della lite nel procedimento monitorio è collegata alla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo.
richiamato in relazione all’onere di specificità della censura e alla necessità di indicare congruamente gli atti rilevanti.
norma sul procedimento camerale accelerato per la trattazione del ricorso.
art. 221, comma 5, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
richiamato per il contesto emergenziale che ha consentito il deposito telematico degli atti in Cassazione.
base normativa del regime emergenziale richiamato per il deposito telematico.
legge di conversione del decreto-legge emergenziale richiamato.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53
richiamato in tema di asseverazione di conformità della copia analogica nei depositi non telematici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel procedimento monitorio, il deposito del ricorso presso la cancelleria non interrompe di per sé la prescrizione: l’effetto interruttivo richiede la notificazione del ricorso e del decreto, cioè la loro conoscenza da parte del debitore.
- L’eventuale ritardo dell’ufficio nell’iscrizione a ruolo o nella successiva gestione del fascicolo non è sufficiente, da solo, a spostare il momento interruttivo della prescrizione se il creditore disponeva di altri strumenti idonei a interromperla tempestivamente.
- La disciplina dell’art. 2943 c.c. va letta in coerenza con la natura recettizia degli atti interruttivi: l’interruzione si verifica quando l’atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- La prescrizione del diritto alla provvigione del mediatore ex art. 2950 c.c. è una prescrizione breve e non una prescrizione presuntiva; pertanto non opera il meccanismo di incompatibilità previsto per le prescrizioni presuntive dall’art. 2959 c.c.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non aggredisce una specifica ratio decidendi della sentenza impugnata ma si risolve in una mera premessa argomentativa o in richiami astratti di giurisprudenza.
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