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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19264/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La banca aveva domandato l'ammissione al passivo di un credito di euro 25.326,06 derivante da un finanziamento chirografario concesso nel 2020 nell'ambito delle misure emergenziali per la liquidità delle PMI, assistito da garanzia pubblica integrale di Mediocredito Centrale. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda ritenendo nullo il contratto, qualificato come mutuo di scopo, per deviazione dalla causa e violazione di norme imperative anche penalmente rilevanti; il tribunale aveva poi respinto l'opposizione allo stato passivo. In cassazione la banca ha dedotto, con i primi tre motivi, violazione degli artt. 1375, 1343 e 1418 c.c., contestando la qualificazione del contratto come mutuo di scopo, l'accertamento della situazione di insolvenza o crisi della società finanziata e il richiamo alle norme penali relative alla bancarotta semplice e all'indebita percezione di erogazioni pubbliche. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2704 c.c., sostenendo che il contratto aveva data certa e che, quindi, il credito era provato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché le censure sulla sussistenza dei presupposti delle fattispecie penali e sulla concreta situazione economica della società finanziata erano dirette contro accertamenti di fatto, non sindacabili in cassazione. Ha inoltre chiarito che la mera violazione dell'obbligo di sana e prudente gestione previsto dall'art. 5 T.U.B. non comporta, di per sé, la nullità del contratto, ma solo eventuale responsabilità risarcitoria; nel caso concreto, tuttavia, la nullità era stata correttamente ricondotta anche alla violazione delle norme incriminatrici penali incidentalmente accertate dal tribunale, che avevano reso l'operazione gravemente imprudente e finalizzata ad acquisire la garanzia pubblica su un credito difficilmente esigibile. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché attaccava una parte della motivazione ritenuta non decisiva: la declaratoria di nullità del contratto bastava da sola a escludere l'ammissione al passivo, mentre il riferimento alla mancanza di data certa ex art. 2704 c.c. era solo aggiuntivo e irrilevante. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione allo stato passivo e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente mal applicata; la Corte non ne svolge una lettura autonoma, rilevando che le censure investivano in realtà accertamenti di fatto.

  • art. 1343 c.c.

    Invocato in relazione alla pretesa illiceità della causa; la Corte osserva che il giudizio di nullità era fondato, nel caso concreto, sulla violazione di norme imperative anche penalmente rilevanti.

  • art. 1418 c.c.

    La Corte precisa che la violazione dell'obbligo di sana e prudente gestione, da sola, non integra nullità ex art. 1418 c.c.; la nullità può sussistere quando la violazione si accompagni alla lesione di norme incriminatrici penali.

  • art. 5 T.U.B.

    Pone un obbligo generale di sana e prudente gestione per i soggetti vigilati; la sua violazione determina, di regola, responsabilità risarcitoria ma non nullità del contratto.

  • art. 13, comma 1, lett. m, d.l. n. 23 del 2020

    Disposizione richiamata come base normativa del finanziamento agevolato con garanzia pubblica; la Corte osserva che essa non esprime, a differenza di altre previsioni del medesimo decreto, una struttura tipica di mutuo di scopo.

  • art. 1, comma 2, lett. n e n-bis, d.l. n. 23 del 2020

    Richiamato per il raffronto con i mutui con garanzia SACE, nei quali il legislatore prevede espressamente una disciplina diversa e più connotata in termini di scopo.

  • art. 2, comma 100, legge n. 662 del 1996

    Norma indicata come base della garanzia di Mediocredito Centrale sul finanziamento oggetto di causa.

  • art. 217 legge fall.

    Richiamato come norma incriminatrice, ratione temporis, della bancarotta semplice, la cui violazione è stata valorizzata ai fini della nullità dell'operazione.

  • art. 316-ter c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice relativa all'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la sua violazione, insieme ad altre, è stata ritenuta idonea a fondare la nullità del contratto.

  • art. 2704 c.c.

    La Corte ritiene irrilevante, ai fini decisori, il profilo della mancanza di data certa del contratto, perché la nullità del finanziamento era già sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda di ammissione al passivo.

  • art. 2035 c.c.

    Menziōnato dal tribunale solo incidentalmente; la Corte lo reputa irrilevante perché la banca non aveva chiesto l'ammissione al passivo come ripetizione dell'indebito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che la ricorrente non aveva dedotto un vizio motivazionale nei limiti consentiti né l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione dell'obbligo di sana e prudente gestione imposto dalla normativa bancaria non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento; essa integra, di regola, un illecito suscettibile di responsabilità risarcitoria.
  • La nullità del finanziamento può essere affermata quando l'operazione, oltre a violare regole di sana e prudente gestione, si ponga anche in contrasto con norme incriminatrici penali, sicché la causa concreta risulti illecita.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, né la valutazione della consapevolezza della banca circa la situazione economica del finanziato, se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando investe una parte della motivazione che non è decisiva, se la decisione impugnata è comunque sorretta da una ratio autonoma e sufficiente.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo, la nullità del titolo negoziale è sufficiente a escludere il credito dedotto, e ogni ulteriore rilievo sulla prova documentale diventa irrilevante se non incide sulla ratio decisoria principale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeMutuoConto correnteOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiNullitàOnere della provaNesso di causalità

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