Cassazione Civile, Ordinanza n. 36394/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno 2007, fondata su un avviso di accertamento ritenuto definitivo. Il contribuente ha contestato: la mancata notificazione dell'avviso presupposto; l'asserita notificazione dell'avviso presso un domicilio fiscale diverso da quello corretto; la dedotta omessa considerazione, nell'atto impositivo, di somme IRPEF già versate con conseguente eccesso della pretesa e delle sanzioni; in subordine, la richiesta di riduzione del debito tributario. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) nullità della sentenza per extra/ultrapetizione e violazione del giudicato interno, per non avere la CTR tratto le conseguenze dall'accertata irregolarità della notifica dell'avviso; 2) e 3) violazione delle norme sul domicilio fiscale e sulla dichiarazione tardiva, sostenendo che la variazione di domicilio risultante dalla dichiarazione dovesse essere considerata ai fini della notifica; 4) violazione delle norme sulle notifiche degli atti tributari, contestando la legittimità della notifica ex art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973; 5) omessa pronuncia sulla domanda di scomputo dei versamenti effettuati e di riduzione della pretesa; 6) violazione di norme processuali e tributarie per l'assorbimento della domanda sul merito della ripresa, che il ricorrente riteneva non potesse essere dichiarata assorbita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il contribuente aveva comunque interesse a censurare in appello la motivazione del primo giudice e perché, in ogni caso, la notifica irregolare dell'avviso presupposto era stata qualificata come mera irregolarità, non incidente sull'efficacia della cartella. Ha dichiarato inammissibili i motivi 2 e 3 per difetto di decisività, non risultando la questione della variazione del domicilio fiscale tempestivamente e ritualmente riproposta nei gradi di merito. Ha respinto il quarto motivo nel merito, ritenendo corretta la notifica eseguita ex art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973, poiché il messo notificatore aveva effettuato le ricerche prescritte e la CTR aveva accertato una situazione di irreperibilità assoluta all'ultima residenza risultante. Ha rigettato anche i motivi 5 e 6, rilevando che la CTR aveva dichiarato assorbite le questioni di merito, inclusi scomputo dei versamenti e riduzione della pretesa, perché tali doglianze avrebbero dovuto essere proposte con impugnazione dell'avviso di accertamento e non della sola cartella. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 1, lett. c) e lett. e)
Disciplina la notifica degli avvisi e degli atti tributari; la Corte ribadisce che, quando il messo notificatore abbia svolto le ricerche prescritte e sia emersa irreperibilità assoluta, la notifica eseguita con deposito presso la casa comunale e affissione dell'avviso è valida. La violazione delle formalità, in assenza di sanzione espressa di nullità, può integrare solo irregolarità.
art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in tema di domicilio fiscale; la Corte non accoglie la censura per difetto di decisività e per mancata rituale riproposizione della questione nei gradi di merito.
art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea individuazione del domicilio fiscale; la censura è ritenuta inammissibile per carenza di decisività.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del corretto criterio di individuazione del domicilio fiscale; la Corte non ne fa applicazione autonoma nel decidere la controversia.
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la dichiarazione tardiva avrebbe comunque comunicato la variazione del domicilio fiscale; la doglianza è dichiarata inammissibile o comunque infondata per difetto di decisività e di tempestiva deduzione.
Usato dalla Corte per affermare l'interesse del contribuente a contestare in appello la motivazione del primo giudice e, sul piano processuale, per escludere la censura di carenza di interesse al motivo di ricorso.
Richiamato nei motivi sul vizio di omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte esclude il vizio, rilevando che la CTR ha dichiarato l'assorbimento delle domande di merito in modo coerente con la struttura della decisione.
Invocato per nullità della sentenza; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.
Richiamato con riferimento al giudicato interno; la Corte esclude che il capo della sentenza di primo grado invocato dal ricorrente imponesse l'esito preteso in cassazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme sul ricorso per cassazione richiamate per i motivi proposti; la Corte ne valuta l'ammissibilità e la fondatezza nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazioni di legge; la Corte respinge o dichiara inammissibili le censure perché non decisive o infondate.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità processuali e omessa pronuncia; la Corte esclude i vizi dedotti.
art. 18, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere la corretta formulazione delle domande nel processo tributario; la Corte non accoglie la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di accertamento eseguita ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 è valida se il messo notificatore compie le ricerche prescritte e documenta una situazione di irreperibilità assoluta; non è sufficiente la mera attestazione di assenza del destinatario senza verifica del possibile trasferimento nell'ambito del medesimo comune.
- L'irregolarità della notificazione dell'atto presupposto non determina automaticamente la nullità della cartella quando la violazione non è assistita da una sanzione espressa e non incide sull'efficacia dell'atto, soprattutto se la funzione della formalità omessa è solo quella di attenuare le conseguenze sanzionatorie.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che presuppongono questioni di fatto o di diritto non ritualmente dedotte nei gradi di merito o prive di decisività rispetto alla decisione impugnata.
- Le doglianze sul merito della pretesa tributaria, inclusi lo scomputo di versamenti e la riduzione del dovuto, devono essere fatte valere con impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto e non possono essere recuperate, in via diretta, contro la sola cartella se il giudice d'appello ha correttamente dichiarato assorbite tali questioni.
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