Cassazione Civile, Ordinanza n. 03548/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Il consorzio industriale aveva promosso opposizione alla stima del valore di un complesso immobiliare industriale sito in Olbia, del quale aveva esercitato la facoltà di riacquisto prevista dall'art. 63 della l. n. 448/1998. Il proprietario originario si era costituito eccependo varie questioni preliminari e di rito. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la disciplina speciale del riacquisto, escluso rilievo alla mancata osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327/2001 e determinato il prezzo di riacquisto limitandolo al valore dell'area di sedime, escludendo il valore del fabbricato perché abusivo, pur se con abusi sanabili. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha dedotto: 1) violazione dell'art. 63 l. n. 448/1998, sostenendo che tale disciplina sarebbe applicabile solo ai beni già ceduti dal consorzio e non anche ai beni acquistati direttamente da terzi; 2) violazione della disciplina espropriativa del d.P.R. n. 327/2001, lamentando che sarebbero mancati gli adempimenti procedimentali propri dell'espropriazione; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 327/2001 e dei parametri CEDU, censurando l'esclusione del valore del fabbricato e sostenendo che, trattandosi di difformità sanabili, il bene avrebbe dovuto essere comunque indennizzato, eventualmente detraendo il costo della sanatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione dell'applicabilità dell'art. 63 l. n. 448/1998 al provvedimento di riacquisto risultava coperta da giudicato quanto alla giurisdizione amministrativa, formatosi sulla sentenza del TAR non impugnata. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la disciplina del riacquisto ex art. 63 ha natura ablatoria ma resta speciale e non sovrapponibile alla procedura espropriativa ordinaria; ha anche osservato che l'eventuale contestazione sulla competenza territoriale funzionale della Corte d'appello non era stata tempestivamente sollevata. Ha infine respinto il terzo motivo, confermando che il fabbricato abusivo, pur con difformità sanabili, non era indennizzabile poiché la sanatoria non era stata neppure avviata; ha ritenuto non applicabile l'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, norma riferita alle vendite nelle esecuzioni immobiliari, e ha richiamato invece i principi dell'art. 38 d.P.R. n. 327/2001 nella parte in cui condizionano il rilievo delle costruzioni abusive alla pendenza di una domanda di sanatoria già presentata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 63 l. 23 dicembre 1998, n. 448
"facoltà di riacquisto"; "aree cedute per intraprese industriali o artigianali"; "stabilimenti ivi realizzati"
costituisce un istituto speciale, espressione di potere autoritativo e finalizzato alla reindustrializzazione delle aree; il suo prezzo di riacquisto si determina con criteri propri, distinti dalla disciplina espropriativa ordinaria.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
la sua inosservanza non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto; la Corte ha comunque precisato che la disciplina del riacquisto ex art. 63 non si sovrappone integralmente a quella espropriativa.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamati dal ricorrente per lamentare la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ma la censura è rimasta assorbita/inaccolta perché il primo motivo è stato dichiarato inammissibile.
artt. 21, 26 e 27 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
invocati per sostenere l'inosservanza della procedura espropriativa; la Corte ha escluso l'applicabilità integrale della disciplina ordinaria al riacquisto ex art. 63.
art. 38 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
"comma secondo"; "comma 2-bis"
è stato richiamato in via analogica per i criteri di stima dell'indennizzo e per affermare che le costruzioni abusive non possono essere valorizzate se non risulta presentata, alla data rilevante, una domanda di sanatoria non ancora definita.
art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
la norma sulla trasferibilità di immobili con irregolarità sanabili è riferita alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e non è applicabile al riacquisto ex art. 63.
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul preteso esproprio senza indennizzo; la Corte non ha ravvisato violazioni alla luce della disciplina speciale applicata.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
invocato quale parametro convenzionale in tema di tutela del bene e dell'indennizzo; la Corte non ha accolto la censura.
art. 42 Cost.
richiamato dal ricorrente per contestare l'esclusione del valore del fabbricato; la Corte ha ritenuto legittimo il criterio adottato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, operata dalla Corte con riferimento all'erroneo richiamo al termine dilatorio dell'art. 54 d.P.R. n. 327/2001.
richiamato per affermare la necessità di eccepire tempestivamente l'incompetenza della Corte d'appello, altrimenti preclusa.
menzionato per escludere che il rito concretamente adottato fosse incompatibile con la causa.
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
indicato come rito per i giudizi di opposizione alla stima; la Corte ha precisato che, nel caso concreto, il rito adottato corrispondeva a quello applicabile.
Massime di principio
- Il provvedimento di riacquisto esercitato dal consorzio industriale ex art. 63 l. n. 448/1998 ha natura autoritativa e speciale: non coincide con l'espropriazione ordinaria e segue presupposti, modalità e criteri di stima propri, non integralmente sovrapponibili al d.P.R. n. 327/2001.
- Le contestazioni sulla legittimità del provvedimento di riacquisto appartengono alla giurisdizione amministrativa; la controversia sul solo prezzo di riacquisto è invece di natura patrimoniale e spetta al giudice ordinario.
- Il giudicato formatosi sulla giurisdizione o sulla spettanza del potere amministrativo impedisce di rimettere in discussione, nel giudizio successivo, l'applicabilità del procedimento speciale già scrutinato dal giudice amministrativo.
- Nella determinazione del valore di immobili interessati da abusi edilizi, il fabbricato non può essere valorizzato se, alla data rilevante, non risulta almeno presentata una domanda di sanatoria non ancora definita; la mera sanabilità dell'abuso non basta di per sé a imporne l'indennizzabilità.
- La disciplina che consente la vendita di immobili con difformità sanabili nelle procedure esecutive immobiliari non è automaticamente applicabile a fattispecie diverse, come il riacquisto di aree industriali da parte del consorzio, perché la ratio delle due discipline è differente.
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