Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello principale per mancato rituale deposito e aveva invece accolto l’appello incidentale dell’agente della riscossione. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto contro atti esattoriali e iscrizioni ipotecarie. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre censure: con la prima ha sostenuto che l’appello incidentale dell’agente della riscossione fosse tardivo e quindi inefficace, perché proposto oltre il termine di cui agli artt. 343 e 334 c.p.c.; con la seconda ha denunciato la violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, assumendo che in appello fossero state illegittimamente prodotte nuove prove/documenti relativi alle notifiche delle cartelle di pagamento; con la terza ha dedotto la violazione degli artt. 25 e 45 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., lamentando l’assenza di prova valida della notifica di varie cartelle e della raccomandata informativa per alcune notifiche eseguite ex art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché il termine di impugnazione cadeva nel periodo coperto dalla sospensione di cui all’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017; ha inoltre escluso la violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, precisando che nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello entro il termine perentorio previsto dall’art. 32 del medesimo decreto. Quanto alla terza censura, l’ha dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e perché contrastava con l’accertamento di fatto del giudice di merito, che aveva ritenuto depositati gli originali delle notifiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla previsione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo; la Corte ne esclude la violazione perché opera la sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista dalla normativa tributaria agevolativa.
Invocato per contestare l’appello incidentale tardivo; la Corte ritiene invece tempestiva l’impugnazione alla luce della sospensione ex d.l. 50/2017.
La Corte ribadisce che nel processo tributario, in appello, è consentita la produzione di nuovi documenti, ferma la perentorietà del termine di deposito previsto dall’art. 32 del decreto.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
È indicato come termine perentorio entro cui le parti possono produrre nuovi documenti in appello nel processo tributario.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale disciplina formale da osservare per il deposito dei documenti nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per le doglianze di violazione di legge in materia di prove e notifiche.
La Corte lo richiama per dichiarare inammissibile la seconda censura, perché contraria a un orientamento consolidato sulla produzione documentale in appello tributario.
Richiamato in relazione alla contestazione della validità delle notifiche delle cartelle.
Richiamato in relazione alla contestazione della validità delle notifiche delle cartelle.
Richiamato per contestare la ritualità di alcune notifiche eseguite con questa forma; la censura è respinta per difetto di autosufficienza e per contrasto con il fatto accertato in sentenza.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte afferma che la motivazione della sentenza impugnata può essere integrata, poiché il dispositivo finale è conforme a diritto.
art. 11, comma 9, d.l. 50/2017
"Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"
La disposizione è applicata per ritenere tempestivo l’appello incidentale dell’agente della riscossione, poiché il relativo termine cadeva nel periodo di sospensione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita dall’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, purché avvenga nel termine perentorio stabilito dall’art. 32 del medesimo decreto; non opera, per i documenti, il divieto generale di nuove prove previsto dal comma 1.
- L’appello incidentale può risultare tempestivo quando il termine per impugnarlo ricade in un periodo di sospensione legale speciale dei termini di impugnazione, anche se l’impugnazione principale sia poi dichiarata inammissibile.
- In cassazione, la censura che contesti la valutazione di documenti o la ritualità delle notifiche deve essere autosufficiente: occorre indicare specificamente il contenuto degli atti e la documentazione rilevante, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La doglianza che si ponga in contrasto frontale con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non può essere accolta se il ricorrente non consente alla Corte di verificare un effettivo travisamento del fatto.
- Quando la soluzione finale della sentenza impugnata è corretta in diritto, la motivazione può essere integrata in cassazione senza cassare la decisione, se il dispositivo è conforme a diritto.
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