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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21977/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza, l’amministrazione finanziaria emise avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012 nei confronti di una società che gestiva apparecchi elettronici di intrattenimento con vincite in denaro. Il rilievo riguardava, in particolare, la non corretta applicazione dell’esenzione IVA alle fatture passive emesse da una cooperativa per un servizio di "facility management" comprensivo della raccolta delle giocate, contabilizzazione e consegna degli importi. La società aveva ricevuto fatture in esenzione IVA per tali prestazioni e l’Ufficio contestò l’omessa regolarizzazione delle fatture passive. La C.T.P. aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la C.T.R. aveva accolto l’appello ritenendo che l’esenzione si estendesse anche a qualunque soggetto terzo che svolgesse attività di raccolta delle giocate. L’Agenzia ricorse per cassazione deducendo: (1) violazione dell’art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972, come interpretato dall’art. 1, comma 497, l. 311/2004, per avere la C.T.R. riconosciuto l’esenzione pur in assenza di un rapporto diretto con il concessionario; (2) violazione degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c. e delle medesime norme fiscali, per avere il giudice di merito adottato un’interpretazione ampliativa invece che restrittiva di una norma agevolativa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l’esenzione IVA per le operazioni relative alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento spetti solo alle operazioni svolte nell’ambito dei rapporti tra concessionario e gestore, oppure tra concessionario ed esercente, perché solo in tali casi la raccolta avviene per incarico diretto del concessionario. Ha escluso che l’attività svolta da un ulteriore soggetto incaricato dal gestore rientri nel perimetro dell’esenzione, poiché manca un affidamento diretto da parte del concessionario e non è configurabile un subaffidamento. Ha inoltre affermato che, in materia di esenzioni fiscali, l’interpretazione deve essere restrittiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei due motivi di ricorso.

  • art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972

    l’esenzione IVA riguarda le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie e dei giochi riservati allo Stato, comprese quelle relative alla raccolta delle giocate; la Corte ne ha dato interpretazione restrittiva, limitandola ai rapporti con il concessionario e ai soggetti da questi direttamente incaricati.

  • art. 1, comma 497, l. n. 311 del 2004

    ha esteso l’esenzione alle operazioni di raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., anche nei rapporti tra concessionari della rete telematica e terzi incaricati, ma non oltre tale perimetro.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel ricorso per contestare l’interpretazione non coerente con i criteri ermeneutici delle norme tributarie.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione; la Corte lo applica per escludere letture estensive della disciplina agevolativa.

  • art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla C.T.R. come ulteriore base dell’esenzione per prestazioni accessorie; la Corte esclude che possa estendere l’esenzione a prestazioni rese a un destinatario diverso da quello della prestazione principale.

  • art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

    individua gli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro la cui gestione è riservata allo Stato e rispetto ai quali opera il regime esaminato.

  • art. 13, parte B, lett. f), dir. 77/388/CE

    norma unionale sull’esenzione per scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con posta di denaro, da interpretare restrittivamente e nei limiti fissati dagli Stati membri.

  • artt. 49 e 56 T.F.U.E.

    richiamati per affermare la compatibilità del modello concessorio unico con la tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi.

  • r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    testo unico di pubblica sicurezza, richiamato per individuare la disciplina degli apparecchi da intrattenimento.

  • decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496

    richiamato nel corpo dell’art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972 come riferimento normativo ai giochi riservati allo Stato.

  • legge 22 aprile 1953, n. 342

    richiamata nel corpo dell’art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972 come atto di ratifica della disciplina dei giochi riservati allo Stato.

  • regolamento approvato con d.m. 16 novembre 1955

    richiamato nel corpo dell’art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972 in tema di totalizzatori e scommesse.

  • legge 24 marzo 1942, n. 315

    richiamata nel corpo dell’art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972 in materia di scommesse.

Massime di principio

  • Le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni devono essere interpretate in senso restrittivo, senza estenderne l’ambito applicativo oltre i casi espressamente contemplati.
  • L’esenzione IVA per le operazioni relative alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento opera solo se la raccolta è svolta nell’ambito del rapporto diretto con il concessionario o con soggetti da lui direttamente incaricati; non si estende ad attività svolte da un ulteriore intermediario incaricato dal gestore.
  • Non è configurabile, ai fini dell’esenzione, una catena di subaffidamenti nell’attività di raccolta delle giocate quando la disciplina riserva allo Stato la gestione del gioco e consente l’affidamento a terzi solo nei limiti del rapporto concessorio.
  • La disciplina unionale delle esenzioni per giochi d’azzardo conferma che tali deroghe al principio di imponibilità vanno lette restrittivamente e nei limiti fissati dagli Stati membri.
  • L’applicazione della disciplina delle prestazioni accessorie presuppone che prestazione principale e accessoria siano rese al medesimo destinatario; in difetto, non si estende automaticamente il trattamento fiscale della prestazione principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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