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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27344/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA 2008 con cui l'ufficio recuperava a tassazione ricavi non dichiarati per euro 232.500,00 e disconosceva la deducibilità di una minusvalenza/perdita su crediti per euro 648.236,82. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso della società solo sul recupero dei ricavi non dichiarati e lo respingeva sulla perdita su crediti; in appello, dopo riunione degli appelli dell'ufficio e della contribuente, la CTR accoglieva entrambi, ritenendo da un lato simulati i finanziamenti soci perché effettuati da soci privi di adeguata capacità patrimoniale o reddituale, dall'altro provata la cessione dei crediti in sofferenza e quindi la deducibilità della relativa perdita. La società ricorrente principale deduceva in cassazione la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato presunzioni non gravi, precise e concordanti e, per la seconda parte del motivo, contestava in sostanza la valutazione del materiale probatorio; l'Agenzia, con ricorso incidentale, denunciava la violazione dell'art. 101 TUIR e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse ritenuto deducibili le perdite su crediti sulla sola base della cessione pro soluto, senza la prova dell'effettiva irrecuperabilità e degli elementi certi e precisi richiesti dalla legge.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondato il motivo sulla legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni, e inammissibile la parte del motivo diretta a ottenere una rivalutazione del merito probatorio. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, affermando che la deducibilità delle perdite su crediti non può discendere automaticamente dalla mera cessione pro soluto del credito a prezzo inferiore al nominale, ma richiede, fuori dall'ipotesi di debitore assoggettato a procedura concorsuale, la prova di elementi certi e precisi e dell'effettiva riduzione di valore/definitività della perdita, onere gravante sul contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    riunirsi ex art. 335 c.p.c.

    i ricorsi proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    legittima l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi indiziari siano valutati come presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 101 TUIR

    le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi; non esiste automatismo deduttivo per il solo fatto della cessione pro soluto, salvo l'ipotesi di debitore assoggettato a procedura concorsuale.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di allegare e documentare gli elementi che provano la perdita su crediti grava sul contribuente.

  • art. 2424-bis c.c.

    i crediti verso clienti rientrano nell'attivo circolante e le eventuali perdite su crediti non si confondono con le minusvalenze patrimoniali.

  • art. 66 TUIR

    richiamato in chiave storica/ratione temporis come disposizione corrispondente all'attuale art. 101 TUIR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice può fondare l'accertamento analitico-induttivo su presunzioni semplici solo quando gli indizi, valutati singolarmente e nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti.
  • La deducibilità delle perdite su crediti richiede, fuori dall'ipotesi di debitore sottoposto a procedura concorsuale, la prova dell'effettiva irrecuperabilità del credito e di elementi certi e precisi; la mera cessione pro soluto a prezzo inferiore al nominale non basta.
  • La cessione di un credito a un corrispettivo inferiore al valore nominale non determina automaticamente una perdita fiscalmente deducibile: il contribuente deve dimostrare le ragioni dell'operazione e la definitiva riduzione di valore del credito.
  • In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio e del merito.
  • Le perdite su crediti, nell'ambito dei redditi d'impresa, non vanno conforte con le minusvalenze patrimoniali, poiché attengono a un diverso regime fiscale e a diversi presupposti di deducibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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