Sentenza n. 6925/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Responsabile del Settore Urbanistica che ha respinto l'istanza di sospensione dei lavori di completamento di un edificio demolito e ricostruito, nonché, in via eventuale, gli atti edilizi presupposti e connessi, la SCIA, il Piano di Recupero e la relativa proroga
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza breve del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di sospensione dei lavori. Con il primo motivo hanno dedotto omessa ed errata pronuncia e violazione degli artt. 34, comma 2, c.p.a., 99 c.p.c., 2907 c.c., 112 c.p.c. e dell'art. 19 della legge n. 241/1990, sostenendo che la SCIA relativa alla ricostruzione di un fabbricato diruto fosse improcedibile o comunque inefficace, perché fondata su documentazione incompleta o non veritiera, e che l'intervento necessitasse di permesso di costruire. Hanno inoltre contestato il consolidamento della SCIA e sostenuto che il controinteressato avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 22 e 23 e dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, omessa istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo che l'intervento di demolizione e ricostruzione, per incremento volumetrico, diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d'uso, eccedesse la ristrutturazione edilizia e richiedesse un permesso di costruire. Con il terzo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, contestando il richiamo all'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, la mancata indicazione del titolo edilizio originario dell'immobile crollato e l'erronea decorrenza del termine per l'autotutela, che secondo gli appellanti avrebbe dovuto iniziare dalla segnalazione degli abusi e non dalla formazione dei titoli edilizi. Con il quarto motivo hanno sostenuto che la falsa o imprecisa rappresentazione dei fatti negli elaborati grafici avrebbe consentito l'annullamento in autotutela anche oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, negando la meritevolezza dell'affidamento dei controinteressati e contestando la prova della preesistenza dell'immobile. Con l'ultimo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 28, comma 4, della legge n. 457/1978 e degli artt. 16 e 17 della legge n. 1150/1942, nonché sviamento, sostenendo la decadenza del Piano di Recupero, l'illegittimità della proroga disposta dalla Giunta comunale, l'incompetenza della Giunta e l'impossibilità di realizzare nuovi volumi nella zona B1.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. In via preliminare ha rilevato che le censure degli appellanti riproponevano dubbi sulla legittimazione e sull'interesse a ricorrere, poiché la mera vicinitas non era accompagnata dall'indicazione di un pregiudizio concreto e specifico arrecato dalle opere alla loro sfera giuridica. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo: gli appellanti non avevano fornito adeguati riscontri probatori circa la falsità o non veridicità dei fatti rappresentati nella SCIA e la segnalazione si era consolidata, non essendo stata contestata nei termini e con le modalità previste. Il diniego comunale di sospensione delle opere risultava inoltre ampiamente motivato e fondato su verifiche appropriate. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, in ragione del consolidamento della SCIA e della mancata prova delle circostanze non veritiere dedotte. Il terzo motivo è stato respinto perché non risultava l'asserita omissione o incompletezza dell'istruttoria comunale: gli accertamenti erano stati svolti mediante sopralluoghi e mediante esame della documentazione tecnica e progettuale disponibile. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. L'ultimo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui introduceva per la prima volta in appello le contestazioni relative all'illegittimità della proroga sine die, all'incompetenza della Giunta comunale e al mancato perfezionamento dell'iter di approvazione del Piano di Recupero. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna delle due parti appellate, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990
Il decorso del termine per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA assume rilievo ai fini del consolidamento della segnalazione; una volta consolidata, l'intervento repressivo dell'amministrazione non può essere sollecitato senza il rispetto dei presupposti previsti per l'autotutela, salvo la prova di circostanze non veritiere rilevanti.
L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio presuppone la ricorrenza delle condizioni legali dell'autotutela; nel caso esaminato il giudice ha escluso che fossero stati dimostrati i presupposti per superare il consolidamento della SCIA e ha valorizzato il tempo trascorso e l'insussistenza di elementi probatori sulle asserite falsità.
La verifica dello stato legittimo dell'immobile può essere compiuta sulla base della documentazione tecnica e progettuale disponibile, unitamente agli accertamenti svolti dall'amministrazione; nel caso concreto non è stata dimostrata l'insufficienza dell'istruttoria comunale.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia, anziché come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, non è stata esaminata nel merito perché la relativa censura è stata assorbita dal consolidamento della SCIA e dalla mancata prova della non veridicità dei dati rappresentati.
Le disposizioni sul regime della SCIA edilizia sono state invocate dagli appellanti, ma la questione della necessità del permesso di costruire è stata dichiarata assorbita.
La disposizione è stata invocata dagli appellanti in relazione alla lamentata omessa pronuncia e all'asserita integrazione giudiziale della motivazione amministrativa, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato invocato, ma il Consiglio di Stato non ha ravvisato una violazione rilevante nella sentenza del TAR.
La disposizione è stata invocata per sostenere la decadenza del Piano di Recupero; le ulteriori contestazioni sulla proroga e sulla competenza della Giunta sono state ritenute nuove in appello e quindi inammissibili.
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla durata e agli effetti del Piano di Recupero, senza che il giudice esaminasse nel merito tali profili, introdotti in parte per la prima volta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- La mera vicinitas non è di per sé sufficiente a fondare l'interesse a ricorrere contro un titolo edilizio o contro il diniego di esercizio dei poteri repressivi: il ricorrente deve allegare e dimostrare un pregiudizio concreto e specifico arrecato dall'intervento alla propria sfera giuridica.
- Una SCIA edilizia non contestata nei termini e con le modalità previste dall'art. 19 della legge n. 241/1990 si consolida; dopo tale consolidamento, l'intervento repressivo dell'amministrazione deve confrontarsi con i presupposti dell'autotutela, salvo che siano provate circostanze non veritiere rilevanti.
- Chi contesta la validità di una SCIA per falsità, incompletezza o inattendibilità della documentazione ha l'onere di fornire adeguati elementi probatori; la mera allegazione dell'inesistenza dei presupposti edilizi non è sufficiente.
- La verifica comunale della legittimità di un intervento edilizio può fondarsi su sopralluoghi e sulla documentazione tecnica e progettuale disponibile; in assenza di specifici elementi contrari, non sussiste difetto di istruttoria.
- In appello sono inammissibili le censure che introducano per la prima volta contestazioni autonome relative all'incompetenza dell'organo, all'illegittimità della proroga di uno strumento urbanistico o al mancato perfezionamento del relativo procedimento di approvazione.
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