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Sentenza

Sentenza n. 2536/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento della nota n. 3370 del 24 gennaio 2024, notificata in data l 18 febbraio 2025, con cui è stata respinta l’istanza di condono edilizio presentata il 7 aprile 2004 dall’originaria proprietaria, Vita Italiano, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003.

Giustizia amministrativa202500950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di condono edilizio relativo a un ampliamento residenziale realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune ha respinto l’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, avente a oggetto un ampliamento di circa 26 metri quadrati e 88 metri cubi, realizzato al piano terra di un fabbricato residenziale e asseritamente ultimato nel luglio 1995. Il diniego era fondato sul parere paesaggistico negativo della Soprintendenza di Messina, già autonomamente impugnato e confermato dal TAR. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; illegittimità derivata del diniego per invalidità del parere paesaggistico; recepimento acritico del parere; difetto di istruttoria e motivazione sulle caratteristiche, classificazione, conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica delle opere; erronea applicazione dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, ritenendo che il divieto riguardasse soltanto i vincoli di inedificabilità assoluta; anteriorità delle opere rispetto a vincoli paesaggistici successivi; formazione del silenzio-assenso e consumazione del potere amministrativo; violazione del legittimo affidamento e disparità di trattamento; mancato accertamento di un concreto pregiudizio paesaggistico e sproporzione delle conseguenze demolitorie, anche in relazione alle modeste dimensioni dell’intervento e alla disabilità del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte inammissibili e per il resto infondati i motivi. Sono state ritenute inammissibili le censure rivolte direttamente contro il parere paesaggistico della Soprintendenza, poiché tale atto era già stato autonomamente impugnato e le relative doglianze erano state respinte con precedente sentenza; la contestazione di quella decisione doveva avvenire mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. È stata esclusa l’illegittimità derivata del diniego, poiché il parere negativo era efficace e aveva superato il sindacato giurisdizionale. Il Comune poteva richiamarlo senza svolgere una nuova autonoma valutazione paesaggistica, trattandosi di parere proveniente dall’autorità competente e vincolante per la definizione del condono. Il decorso del tempo non aveva consumato il potere della Soprintendenza, poiché il procedimento paesaggistico connesso al condono è disciplinato dall’art. 32 della l. n. 47/1985 e non dai termini propri dell’ordinario procedimento paesaggistico. L’omissione del preavviso di rigetto non ha determinato l’annullabilità del provvedimento, perché il contenuto non avrebbe potuto essere diverso in presenza del parere paesaggistico negativo vincolante; è stato quindi applicato l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990. Il TAR ha inoltre rilevato che l’intervento, qualificato come abuso di tipologia 1 e comportante nuova superficie e volumetria, non era condonabile in area vincolata nell’ambito del terzo condono, che ammette soltanto opere minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Non si era formato il silenzio-assenso, mancando il requisito sostanziale del favorevole esito della valutazione paesaggistica e risultando adottato un parere espresso negativo. Sono state infine respinte le censure su affidamento, disparità di trattamento e proporzionalità, non essendo coinvolto un potere discrezionale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 269/2003

    Disciplina il cosiddetto terzo condono; nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico non consente la sanatoria di interventi con nuova superficie e volumetria, salvo le opere minori ammesse dalla legge.

  • art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003

    È stato interpretato nel senso che, per gli interventi ricadenti in area paesaggisticamente vincolata, la condonabilità è esclusa per opere comportanti nuova superficie o volumetria, non essendo sufficiente la mera anteriorità rispetto a taluni atti di pianificazione o vincolo.

  • allegato 1 al d.l. n. 269/2003

    Le tipologie 4, 5 e 6 individuano le opere minori che, alle condizioni previste, possono essere sanate in area vincolata; l’intervento qualificato come tipologia 1 e comportante nuova volumetria non vi rientra.

  • art. 32 l. n. 47/1985

    Disciplina il procedimento di sanatoria paesaggistica connesso alle domande di condono; il mero decorso del termine non determina la consumazione del potere della Soprintendenza.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento quando, per il carattere vincolante del parere paesaggistico negativo, sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990

    Esclude l’annullabilità del provvedimento per violazione procedimentale quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Massime di principio

  • Le censure rivolte contro un parere presupposto già autonomamente impugnato e definito con sentenza non possono essere riproposte nel giudizio contro il provvedimento consequenziale; la contestazione della decisione sul parere deve avvenire mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Quando un parere paesaggistico negativo è stato adottato dall’autorità competente ed è vincolante per la definizione del condono, il Comune può motivare il diniego mediante richiamo al parere, senza dover svolgere una nuova autonoma valutazione paesaggistica.
  • Nel procedimento di sanatoria paesaggistica connesso a una domanda di condono, il mero superamento del termine procedimentale non determina la consumazione del potere della Soprintendenza né produce automaticamente gli effetti sostitutivi previsti per l’ordinario procedimento di autorizzazione paesaggistica.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del diniego di condono quando un parere paesaggistico negativo vincolante rende giuridicamente impossibile l’accoglimento della domanda e dimostra che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • In materia di terzo condono, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico non sono sanabili gli interventi che comportano nuova superficie o volumetria; le opere condonabili sono limitate alle tipologie minori previste dalla legge.
  • Il silenzio-assenso su una domanda di condono relativa a immobile vincolato presuppone la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali, incluso il favorevole esito della valutazione paesaggistica; un parere paesaggistico espresso negativo impedisce la formazione del titolo tacito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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