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Sentenza

Sentenza n. 2537/2026 - Catania, Sezione 2

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento del provvedimento di reiezione n. 480090181681 del 13/01/2026, notificato a mezzo pec in data 16.1.2026, con cui l'INPS - Sede di Messina ha respinto la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) presentata dalla società ricorrente in data 11/12/2025 (prot. n. INPS.4800.11/12/2025.0878615) per il periodo dal 17.11.2025 al 15.2 nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo richiesto; e di condanna dell’INPS a provvedere all’accoglimento dell’istanza e alla conseguente erogazione del beneficio; per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento della deliberazione n. 97 del 30.3.2026, notificata in data 31.3.2026, con cui il Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti CIG Edilizia dell’INPS ha respinto il ricorso per il riesame (prot. n. INPS.4800.10/02/2026.0105793) proposto dalla società ricorrente avverso il diniego della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), provvedimento n. 480090181681 del 13.1.2026; della “relazione redatta dagli Uffici da cui emerge che l'evento sospensivo è riconducibile allo stato di malattia dell'amministratore che ha di fatto impedito l’apertura di nuovi cantieri”,

Giustizia amministrativa202600667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego INPS di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e successiva deliberazione di rigetto del ricorso per il riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego della domanda di CIGO relativa al periodo dal 17 novembre 2025 al 15 febbraio 2026 e, con motivi aggiunti, la deliberazione del Comitato amministratore dell'INPS che aveva respinto il riesame. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 148/2015 e del d.m. n. 95442/2016, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la causale reale fosse la temporanea mancanza di commesse o il fisiologico intervallo tra la conclusione di precedenti lavorazioni e l'avvio di una nuova commessa, e non una crisi generale del settore né la malattia dell'amministratore. Ha inoltre contestato la mancata attivazione di un ulteriore soccorso istruttorio per acquisire la documentazione relativa all'accordo preliminare della nuova commessa e ha affermato la sussistenza dei requisiti di transitorietà e non imputabilità della sospensione.

La decisione

Il TAR ha riunito sul piano motivazionale le censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti e ha respinto entrambe le impugnazioni. Ha ritenuto che la società avesse indicato nella domanda la causale della crisi temporanea di mercato, la quale richiede la dimostrazione del contesto economico-produttivo del settore o della congiuntura negativa del mercato di riferimento. La relazione allegata non conteneva tali elementi. Poiché il periodo richiesto non superava tre mesi, la società avrebbe dovuto indicare una causale diversa, quale fine cantiere, fine lavoro o fine fase lavorativa, per la quale sarebbe stata sufficiente la documentazione sulla durata e sulla conclusione dei lavori, eventualmente corredata dal contratto o dal verbale del direttore dei lavori. L'INPS aveva comunque attivato un supplemento istruttorio, chiedendo una relazione coerente con la causale indicata. La relazione integrativa aveva evidenziato che la ripresa dipendeva da un accordo preliminare non documentato e, soprattutto, dal rientro dell'amministratore, ritenuto figura indispensabile per l'apertura dei nuovi cantieri. Il Collegio ha ritenuto non certa la ripresa dell'attività e ha qualificato come imputabile all'impresa, per imperizia o negligenza organizzativa, la scelta di far dipendere l'avvio dei nuovi lavori dalla presenza di un unico soggetto senza predisporre soluzioni sostitutive. Tale ragione è stata ritenuta autonomamente sufficiente a legittimare il diniego, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.746,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    Richiamato nel quadro delle causali integrabili della CIGO.

  • art. 15, commi 2 e 3, d.lgs. 148/2015

    Richiamato dall'INPS per sostenere che la domanda fosse tardiva e che l'eventuale trattamento avrebbe potuto decorrere solo dal 1° dicembre 2025; la questione non è stata esaminata dal Collegio perché il diniego è stato ritenuto legittimo per altra ragione.

  • art. 1, commi 1, 2 e 3, d.m. 15 aprile 2016, n. 95442

    La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.

    La CIGO presuppone una situazione temporanea e non imputabile all'impresa; il requisito manca quando la sospensione dipende da imperizia o negligenza organizzativa.

  • art. 2, comma 1, d.m. 15 aprile 2016, n. 95442

    Richiamato per il contenuto della relazione tecnica da allegare alla domanda, che deve documentare gli elementi coerenti con la causale invocata.

  • art. 3, comma 3, d.m. 15 aprile 2016, n. 95442

    Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

    La causale della crisi di mercato richiede la prova di elementi oggettivi riferiti al contesto produttivo del settore o alla congiuntura negativa del mercato.

  • art. 4 d.m. 15 aprile 2016, n. 95442

    Per richieste fino a tre mesi, le causali di fine cantiere, fine lavoro o fine fase lavorativa richiedono la documentazione della durata prevista e della fine dei lavori o della fase lavorativa.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla società per sostenere l'obbligo di completamento dell'istruttoria e di acquisizione di specificazioni; il TAR ha ritenuto che l'INPS avesse già attivato il supplemento istruttorio previsto dalla disciplina speciale.

  • art. 11 d.m. 15 aprile 2016, n. 95442

    L'INPS lo ha applicato attivando, con PEC, una richiesta di relazione tecnica completa e coerente con la causale indicata nella domanda.

Massime di principio

  • La causale di crisi di mercato per l'accesso alla CIGO richiede la dimostrazione di elementi oggettivi relativi al contesto economico-produttivo del settore o alla congiuntura negativa del mercato di riferimento; la mera mancanza di commesse dell'impresa non è sufficiente.
  • Quando la sospensione richiesta per un periodo non superiore a tre mesi dipende dalla conclusione di lavorazioni o dalla temporanea interruzione tra cantieri, la causale deve essere ricondotta a fine cantiere, fine lavoro o fine fase lavorativa, con documentazione della durata e della conclusione dei lavori, eventualmente mediante contratto con il committente o verbale del direttore dei lavori.
  • Il requisito della non imputabilità della situazione aziendale, necessario per la CIGO, non sussiste quando la sospensione deriva da imperizia o negligenza organizzativa dell'impresa. In particolare, è imputabile all'impresa far dipendere l'apertura di nuovi cantieri dalla presenza di un unico soggetto senza predisporre soluzioni sostitutive per una sua prolungata assenza.
  • L'amministrazione previdenziale può valutare la domanda sulla base della causale indicata dall'impresa; l'erronea individuazione della causale impone al richiedente di fornire la documentazione richiesta per quella causale e non consente di addossare all'INPS l'insufficienza degli elementi necessari per una diversa qualificazione.
  • La richiesta di integrazione istruttoria non impone all'amministrazione di sostituire d'ufficio la causale indicata dal richiedente né di colmare l'assenza della documentazione essenziale relativa ai presupposti della causale invocata.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitariePartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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