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Sentenza

Sentenza n. 2538/2026 - Catania, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Lipari sull’istanza-diffida trasmessa dal ricorrente a mezzo PEC in data 19 aprile 2026, con la quale è stato chiesto all’Amministrazione di verificare le segnalate difformità edilizie dell’immobile dei controinteressati, sito in Comune di Lipari, Sezione Panarea, Foglio 6, Particella 323, e di esercitare, ove sussistenti, i poteri di cui agli artt. 27, 31 e 34 D.P.R. n. 380/2001, nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso

Giustizia amministrativa202601160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Lipari sull’istanza-diffida volta alla verifica di difformità edilizie e all’eventuale esercizio dei poteri repressivi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello dei controinteressati, ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo che il Comune, nonostante l’istanza-diffida trasmessa il 19 aprile 2026, non avesse concluso entro il termine ordinario il procedimento relativo alla verifica di presunte difformità edilizie né esercitato, ove necessario, i poteri di vigilanza e repressione previsti dagli artt. 27, 31 e 34 d.P.R. n. 380/2001. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere calendarizzato l’accertamento, svolto un sopralluogo il 17 luglio 2026, comunicato gli esiti con nota del 3 agosto 2026 e adottato il 5 agosto 2026 un’ordinanza dirigenziale di demolizione e rimessione in pristino del gazebo metallico abusivo, contestando anche violazioni paesaggistiche e ambientali. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Comune alle spese in applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’attività amministrativa sopravvenuta aveva integralmente soddisfatto l’interesse azionato. Il Comune aveva infatti svolto il sopralluogo, comunicato l’esito degli accertamenti e concluso il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, accertando l’abusività del gazebo metallico e ordinandone la demolizione e la rimessione in pristino. Il Collegio ha distinto tale fattispecie dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la pretesa sostanziale del ricorrente era stata pienamente realizzata. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il principio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione aveva provveduto soltanto dopo la proposizione del ricorso e il suo ritardo aveva reso necessaria l’instaurazione del giudizio. Le esigenze organizzative e la limitata disponibilità di personale non sono state ritenute ragioni eccezionali sufficienti a giustificare la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Prevede l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorrente l’ha utilizzata per ottenere la conclusione espressa del procedimento avviato con l’istanza-diffida.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito relativo all’azione avverso il silenzio; il ricorso è stato proposto sul presupposto dell’inerzia comunale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    Trova applicazione quando l’attività amministrativa sopravvenuta realizza integralmente la pretesa sostanziale azionata e non residua utilità per una pronuncia di merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Riguarda l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, distinta dalla cessazione della materia del contendere perché non presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiama i criteri degli artt. 91 e seguenti c.p.c. per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    Indicato nell’istanza del ricorrente quale base dei poteri comunali di vigilanza e repressione edilizia.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Indicato quale base dei poteri repressivi relativi agli interventi edilizi abusivi; l’ordinanza comunale ha disposto demolizione e rimessione in pristino.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    Indicato nell’istanza del ricorrente tra le disposizioni attributive dei poteri repressivi edilizi.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    La violazione della disposizione è stata contestata dal Comune nell’ordinanza di demolizione in relazione al gazebo non assentito.

  • art. 5 d.P.R. n. 357/1997

    La violazione della disposizione è stata contestata dal Comune nell’ordinanza di demolizione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta spontaneamente un provvedimento espresso e realizza integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno ogni utilità di una pronuncia di merito.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la prima richiede la piena soddisfazione della pretesa sostanziale, mentre la seconda presuppone soltanto che una sopravvenienza renda inutile la decisione senza realizzare integralmente tale pretesa.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando l’amministrazione conclude il procedimento soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, se il ritardo ha reso necessaria l’instaurazione del giudizio.
  • Le esigenze organizzative dell’amministrazione e la limitata disponibilità di personale, se non accompagnate da specifiche ragioni eccezionali, non giustificano la compensazione delle spese quando il provvedimento sopravvenuto sia stato adottato dopo la proposizione dell’azione avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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