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Sentenza

Sentenza n. 2534/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) dell'ordinanza del Settore Tecnico del Comune di Santa Marina di Salina, n. 2 del 22.01.2026, a firma del Responsabile ad interim del IV Settore, notificata in data 22.01.2026, con la quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza di rimozione n. 13 del 30.10.2008 e dichiarata l’acquisizione dell’opera edilizia costituita da un terrazzo a servizio dell’attività di ristorazione in cui risulta installata una tenda retrattile per la copertura, e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4 del d.p.r. 380/01 e s.m.i. 2) della relazione di accertamento tecnico dell’U.T.C. prot. n. 10928 del 13.11.2025, richiamato nell’ordinanza n. 2/2026, sopra meglio descritta.

Giustizia amministrativa202600745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di accertamento dell'inottemperanza a un precedente ordine di rimozione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area di sedime, nonché relazione tecnica presupposta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale n. 2 del 22 gennaio 2026, deducendo, con tre motivi, la violazione dell'art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, delle norme urbanistiche ed edilizie comunali e paesaggistiche applicabili, nonché del giusto procedimento e i vizi di carenza istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità e ingiustizia manifesta. Con il primo motivo hanno sostenuto che l'acquisizione fosse stata disposta senza un previo formale accertamento dell'inottemperanza all'ordine di rimozione del 2008; che i successivi lavori e titoli rilasciati dal Comune e dagli altri enti avessero autorizzato o sanato l'opera; e che l'amministrazione non avesse considerato l'istanza del 3 marzo 2026 con cui era stata chiesta l'autorizzazione a smontare spontaneamente la tenda retrattile e la struttura in legno. Con il secondo motivo hanno contestato la qualificazione dell'opera, costituita da una tenda retrattile sorretta da montanti in legno e fissata mediante bullonatura, sostenendo che fosse amovibile, priva di volumetria e carico urbanistico e riconducibile a una pergotenda soggetta a edilizia libera. Con il terzo motivo hanno dedotto l'illegittimità e sproporzione dell'acquisizione gratuita, ritenendo sufficiente la rimozione spontanea dell'opera. Il Comune ha eccepito che l'ordinanza impugnata contenesse sia l'accertamento dell'inottemperanza sia la conseguente dichiarazione di acquisizione; che l'istruttoria avesse esaminato i titoli edilizi e i vincoli dell'area; che il parere di inammissibilità urbanistica del 2025 avesse ricostruito lo stato legittimo del terrazzo come copertura non praticabile; e che le contestazioni sulla natura dell'opera investissero l'ordinanza del 2008, mai impugnata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso con riferimento a tutte le censure del secondo motivo e alla parte del terzo motivo diretta a contestare la qualificazione giuridica dell'opera, perché tali doglianze avrebbero dovuto essere proposte contro l'originaria ordinanza di rimozione del 30 ottobre 2008, divenuta inoppugnabile. L'impugnazione dell'atto di acquisizione può infatti riguardare soltanto vizi propri dell'accertamento dell'inottemperanza e dell'acquisizione, non i vizi dell'ordine repressivo presupposto. Il primo motivo è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto legittima la contestualità, nel medesimo atto, dell'accertamento dell'inottemperanza e della dichiarazione di acquisizione, non essendo prevista una necessaria separazione formale tra le due fasi. Ha inoltre ritenuto che l'ordinanza contenesse, quantomeno implicitamente, un formale accertamento dell'inottemperanza, poiché richiamava gli accessi della Polizia Municipale e manifestava senza equivoci la volontà di considerare non eseguito l'ordine di rimozione. I successivi titoli edilizi non sono stati considerati idonei a sanare l'opera in assenza di un accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001; il parere comunale del 2025, esaminando i titoli succedutisi nel tempo, aveva individuato lo stato legittimo del terrazzo nella copertura non praticabile risultante dal titolo del 1977. Quanto all'istanza di rimozione spontanea del 3 marzo 2026, il TAR ha osservato che il silenzio del Comune avrebbe potuto essere fatto valere mediante azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., non nell'ambito dell'impugnazione dell'ordinanza di acquisizione. Inoltre, poiché l'istanza era successiva all'adozione dell'ordinanza, non poteva incidere sulla legittimità originaria dell'atto. Non è stato ravvisato neppure un vizio di sproporzionalità: una volta accertati l'ordine repressivo, la scadenza del termine e l'inottemperanza, l'acquisizione è conseguenza legale predeterminata e non lascia all'amministrazione un margine per scegliere una diversa sanzione. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 4.746,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001

    L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e la conseguente acquisizione gratuita possono essere contenuti nel medesimo provvedimento; l'acquisizione consegue al decorso del termine e alla mancata ottemperanza, senza che residui uno spazio per scegliere una sanzione diversa.

  • art. 32 N.T.A. del P.R.G. vigente

    Norma urbanistica invocata dai ricorrenti, la cui violazione non è stata esaminata nel merito per la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell'ordine di rimozione presupposto.

  • art. 75 del Regolamento Edilizio

    Disposizione edilizia locale invocata dai ricorrenti, non scrutinata nel merito relativamente alla qualificazione dell'opera.

  • art. 38, lett. d), regimi normativi del P.T.P. delle Isole Eolie

    Norma paesaggistica invocata dai ricorrenti, non scrutinata nel merito perché riferita alla legittimità dell'ordine repressivo presupposto.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Il Comune ha utilizzato la disposizione per ricostruire lo stato legittimo dell'immobile; il giudice ha valorizzato il parere del 2025, secondo cui il terrazzo legittimo era una copertura non praticabile risultante dal titolo edilizio del 1977.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    I successivi titoli edilizi o provvedimenti amministrativi non sono stati ritenuti idonei a sanare l'opera in assenza di un richiesto e ottenuto accertamento di conformità.

  • art. 117 c.p.a.

    Il silenzio del Comune sull'istanza di autorizzazione alla rimozione spontanea avrebbe dovuto essere contestato con l'azione avverso il silenzio, non mediante l'impugnazione dell'ordinanza di acquisizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile rilevabilità d'ufficio della parziale inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione dell'ordine di rimozione presupposto.

Massime di principio

  • L'impugnazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, non preceduta dall'impugnazione dell'ordine di demolizione o rimozione, non consente di dedurre i vizi propri dell'atto presupposto; sono scrutinabili soltanto i vizi dell'accertamento dell'inottemperanza e della successiva acquisizione.
  • L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e la dichiarazione di acquisizione gratuita possono essere adottati contestualmente in un unico provvedimento, purché dall'atto emerga in modo univoco la volontà dell'amministrazione di accertare l'inottemperanza e siano richiamati gli elementi istruttori posti a fondamento della decisione.
  • I successivi titoli edilizi non valgono a sanare un'opera abusiva in assenza di un formale accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001; la rilevanza dei titoli sopravvenuti deve essere valutata nell'ambito della contestazione dell'ordine repressivo, se ancora impugnabile.
  • L'istanza del privato diretta a ottenere l'autorizzazione alla rimozione spontanea dell'opera e il silenzio dell'amministrazione devono essere fatti valere mediante l'azione contro il silenzio, quando l'istanza sia successiva all'adozione del provvedimento di acquisizione, e non incidono retroattivamente sulla legittimità di quest'ultimo.
  • Una volta accertati l'esistenza dell'ordine repressivo, il decorso del termine assegnato e la mancata ottemperanza, l'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce conseguenza legale predeterminata; il principio di proporzionalità non impone all'amministrazione di preferire, in quel momento, una successiva rimozione spontanea.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaSilenzio della pubblica amministrazione

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