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Sentenza

Sentenza n. 6928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. I, che aveva respinto il ricorso per ottemperanza al giudicato del Tribunale di Cosenza, ritenendo non correttamente notificato il titolo esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500 euro per ciascuna annualità dovuta, oltre interessi o rivalutazione. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, era stato proposto ricorso per ottemperanza. Il TAR Calabria lo aveva respinto ritenendo omessa la notifica della sentenza all’indirizzo PEC indicato dal Ministero per la gestione delle richieste relative alla carta docente, con indicazione del codice fiscale e delle annualità dovute, e aveva quindi escluso l’inadempimento dell’amministrazione per mancata collaborazione del creditore ai sensi dell’art. 1206 c.c. L’appello ha dedotto error in iudicando e violazione della disciplina sulla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, sostenendo che la sentenza era stata notificata a indirizzi PEC riferibili alla sede reale del Ministero, dell’Ufficio scolastico regionale e dell’Ambito territoriale, estratti dal ReGIndE.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la notificazione del titolo esecutivo è funzionale all’avvio del procedimento contabile per l’adempimento spontaneo e, se effettuata via PEC, deve essere indirizzata a un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi individuati dall’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012. L’utilizzo del domicilio digitale contenuto nel Registro IPA è ammesso solo in via residuale, quando l’indirizzo dell’amministrazione non risulti dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni. L’indirizzo PEC indicato dal Ministero per la gestione interna delle pratiche relative alla carta docente era invece un recapito organizzativo interno, modificabile unilateralmente e non imposto dalla legge; la mancata notifica a tale indirizzo non poteva quindi equivalere alla mancata notifica del titolo né integrare una violazione del dovere di collaborazione del creditore. Poiché la sentenza era stata notificata a indirizzi PEC riferibili alle sedi reali dell’amministrazione e risultanti da un pubblico registro, il titolo doveva ritenersi validamente notificato. Essendo inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e non essendovi contestazioni di merito da parte del Ministero, il Collegio ha accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero di emettere la carta docente e accreditare le somme relative alle annualità dovute entro 60 giorni. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, da attivare dopo l’inutile decorso del termine assegnato, con ulteriori 30 giorni per provvedere. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, in ragione della definizione in rito del giudizio di primo grado e della novità della questione sulle modalità di notificazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in 1.600 euro oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

    In considerazione del dettato normativo deve, dunque, ritenersi che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    Il domicilio digitale estratto dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari alla pubblica amministrazione soltanto in via residuale, quando l’indirizzo dell’amministrazione non sia presente nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa, ma si limita a ribadire che la notifica è valida presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D. Lgs. n. 179/2012 e, dunque, a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.

    La norma non rende autonomamente utilizzabile ogni indirizzo contenuto nell’elenco IPA, ma rinvia ai presupposti e ai limiti stabiliti dall’art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179/2012.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge n. 30/1997, nonché la notificazione mediante posta elettronica certificata del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice presso la sede reale, stante quanto sopra evidenziato, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza.

    Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla valida notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice, e in assenza di contestazioni di merito, può essere ordinata l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1206 c.c.

    L’omessa trasmissione della sentenza a quell’indirizzo pec non può essere, pertanto, equiparata alla mancata notifica del titolo né può integrare una violazione del dovere di collaborazione del creditore ai sensi dell’art. 1206 c.c.

    Il dovere di collaborazione del creditore non impone di notificare il titolo a un recapito PEC organizzativo interno, modificabile e non previsto dalla legge, quando la notificazione sia stata validamente eseguita presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm, il Collegio ritiene che non vi siano, allo stato, i presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna del Ministero resistente, in considerazione della definizione in rito del giudizio di primo grado e stante la novità della questione sulle corrette modalità di notifica del titolo giudiziale.

    La penalità di mora può essere negata quando la controversia sull’inottemperanza sia stata definita in rito in primo grado e la questione relativa alla validità della notificazione presenti carattere di novità.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione e della successiva azione di ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo via PEC deve essere effettuata presso un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi individuati dall’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012.
  • L’indirizzo PEC organizzativo interno indicato da un’amministrazione per la gestione di una determinata categoria di richieste non può essere imposto al creditore come condizione di validità della notificazione del titolo esecutivo, se non costituisce il domicilio digitale previsto dalla legge e risulta modificabile unilateralmente dall’amministrazione.
  • L’indirizzo digitale contenuto nel Registro IPA è utilizzabile per la notificazione di atti giudiziari alla pubblica amministrazione soltanto in via residuale, quando l’indirizzo dell’amministrazione non sia presente nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, secondo i limiti stabiliti dall’art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179/2012.
  • La valida notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di contestazioni di merito consentono al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimento

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