Sentenza n. 2535/2026 - Catania, Sezione 2
per la condanna del Comune di Alì a risarcire il danno per equivalente per l’illegittima occupazione del fondo nella misura di € 4.261,25 od alla maggiora somma che risulterà al momento dell’emananda sentenza a titolo di risarcimento del danno, nonché all’importo di € 8.680,00 od alla maggiora somma che risulterà al momento dell’emananda sentenza a titolo di indennità ex art. 50 D.P.R. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione temporanea e d'urgenza di un fondo preordinata all'espropriazione, protrattasi oltre il termine quinquennale senza emissione del decreto di esproprio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria per successione testamentaria di un terreno composto dalle particelle 341 e 441 del foglio 8, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione disposta dal Comune nel 1996 per la realizzazione di una strada, nonché il risarcimento del danno per equivalente, il pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 50 d.P.R. 327/2001 e il risarcimento del danno da mancato godimento dei frutti. L'occupazione e l'immissione in possesso sono avvenute nel febbraio 1997; l'ordinanza prevedeva una durata massima di cinque anni, ma il decreto di esproprio non è mai stato emanato. Il Comune ha realizzato opere stabili sul fondo e non lo ha restituito. Dopo un precedente giudizio ordinario, conclusosi con declinatoria di giurisdizione, la ricorrente ha riassunto la causa davanti al TAR. La domanda è stata fondata sull'occupazione sine titulo successiva alla scadenza del termine di occupazione legittima, sulla perdita della disponibilità del bene e sull'impossibilità di conseguirne le utilità, oltre che sulla pretesa indennità per il periodo di occupazione legittima.
La decisione
Il TAR ha dichiarato sussistente la propria giurisdizione sulle domande di accertamento dell'illegittimità dell'occupazione e di risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione sine titulo, in quanto la vicenda è riconducibile a un procedimento espropriativo assistito da dichiarazione di pubblica utilità e rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex artt. 7 e 133, comma 1, lett. g), c.p.a. Ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione legittima ex art. 50 d.P.R. 327/2001, devoluta al giudice ordinario quale controversia relativa alla determinazione e corresponsione di un'indennità espropriativa. Nel merito, ha accertato l'illegittimità dell'occupazione successiva alla scadenza del termine quinquennale, precisando che la realizzazione dell'opera pubblica non trasferisce la proprietà e non impedisce la restituzione. Ha ordinato al Comune di scegliere, entro il termine fissato in dispositivo, tra la restituzione del bene previa eventuale riduzione in pristino, l'acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o altro valido titolo di acquisto. In caso di restituzione, il Comune dovrà risarcire il danno da occupazione illegittima fino alla restituzione effettiva, calcolato mediante interessi legali sul valore del bene all'inizio dell'occupazione illegittima, con rivalutazione anno per anno e interessi sugli importi rivalutati. Il danno da mancato godimento è stato ritenuto normalmente assorbito nella componente risarcitoria da occupazione illegittima; la ricorrente non ha provato un danno ulteriore. Il risarcimento è riconoscibile nei limiti della prescrizione quinquennale, salvi atti interruttivi. In caso di acquisizione ex art. 42-bis, le controversie sul relativo quantum indennitario spettano al giudice ordinario. Il ricorso è stato accolto nei sensi indicati, con condanna del Comune alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
le controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo
La giurisdizione amministrativa comprende le controversie relative a provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio del potere amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
La giurisdizione esclusiva amministrativa copre l'occupazione illegittima collegata a un procedimento espropriativo e le conseguenti domande risarcitorie, ma non le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità espropriative o ablative.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente una pronuncia di condanna atipica e conformativa che imponga all'amministrazione di scegliere tra restituzione del bene e acquisizione mediante un valido titolo.
art. 34, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale base della possibilità di formulare la condanna in modo da lasciare all'amministrazione la scelta tra le modalità di definizione della situazione illegittima.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
L'amministrazione può acquisire non retroattivamente al patrimonio indisponibile il bene utilizzato senza titolo, previa comparazione degli interessi, motivazione sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e sull'assenza di alternative ragionevoli, corrispondendo il relativo indennizzo. Il quantum dell'indennizzo è devoluto al giudice ordinario.
art. 50 d.P.R. 327/2001
La controversia sulla corresponsione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relativa alla determinazione e corresponsione di un'indennità conseguente ad attività ablativa.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha sottoposto alle parti la possibile questione di difetto di giurisdizione sulla domanda relativa all'indennità ex art. 50.
art. 2058, comma 2, c.c.
Richiamato nella domanda originaria quale fondamento del risarcimento per equivalente in luogo della restituzione in forma specifica.
artt. 2056, 1226 e 1148 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per il risarcimento equitativo del danno da mancato godimento dei frutti del terreno; il TAR ha escluso un danno ulteriore non adeguatamente provato.
Massime di principio
- Quando un'occupazione è iniziata sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità e di un valido procedimento espropriativo, le controversie sull'occupazione divenuta sine titulo per mancata emanazione tempestiva del decreto di esproprio e le relative domande risarcitorie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; resta invece al giudice ordinario la determinazione e corresponsione delle indennità espropriative o ablative.
- La realizzazione di un'opera pubblica su un fondo occupato illegittimamente non trasferisce la proprietà all'amministrazione e non impedisce, di per sé, la restituzione del bene previa riduzione in pristino. L'acquisto pubblico richiede un formale e valido titolo acquisitivo.
- In presenza di un'occupazione sine titulo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di scegliere tra la restituzione del bene, previa eventuale riduzione in pristino, e l'acquisizione mediante un valido titolo, incluso il procedimento di cui all'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, fissando un termine per tale determinazione.
- Se l'amministrazione restituisce il bene, il danno da occupazione illegittima va liquidato secondo i criteri generali del risarcimento e non mediante applicazione analogica del 5 per cento previsto dall'art. 42-bis: occorrono gli interessi legali sul valore del bene all'inizio dell'occupazione illegittima, con rivalutazione anno per anno e interessi sugli importi rivalutati.
- Il danno da occupazione illegittima è presunto, salva prova contraria, perché deriva dalla perdita della disponibilità del bene e delle utilità dominicali; il mancato godimento dei frutti è normalmente assorbito in tale componente, salvo prova di un danno ulteriore concreto e quantificabile.
- L'illecito da occupazione illegittima ha carattere permanente: il diritto al risarcimento sorge progressivamente e la prescrizione quinquennale opera per ciascun pregiudizio maturato, salvo validi atti interruttivi.
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