Cassazione Civile, Ordinanza n. 36399/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un proprietario di un immobile ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione, che assumeva causati da lavori edilizi eseguiti sul fondo confinante dalla vicina proprietaria e dall'impresa appaltatrice. In primo grado il tribunale ha condannato solo l'appaltatrice al risarcimento, rigettando le altre domande e compensando le spese tra danneggiato e committente. In appello il danneggiato ha chiesto di estendere la condanna anche alla committente, sostenendo che i lavori fossero una nuova costruzione abusiva, non una mera ristrutturazione o manutenzione straordinaria, e che il contratto di appalto dovesse ritenersi nullo per oggetto illecito e violazione di norme urbanistiche. Ha inoltre dedotto la responsabilità della committente per culpa in eligendo e, in cassazione, ha articolato cinque motivi: 1) violazione del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 1346 e 1418 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato i lavori come non necessitanti permesso di costruire; 2) violazione del d.P.R. 380/2001 per avere la Corte ritenuto un presupposto fattuale, a suo dire, inesistente; 3) violazione degli artt. 1655 e 2050 c.c. per esclusione della responsabilità della committente, che avrebbe dovuto rispondere per culpa in eligendo; 4) ulteriori censure sulla responsabilità della committente per lavori pericolosi eseguiti a confine; 5) violazione del d.P.R. 380/2001 e della strumentazione urbanistica per mancata considerazione dell'assenza del direttore dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo la decisione di merito conforme alla giurisprudenza consolidata sulla nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto solo quando l'opera sia costruita senza la prescritta concessione edilizia. Ha giudicato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la culpa in eligendo della committente, avendo affidato i lavori a impresa specializzata, iscritta alla CCIAA e operante nel settore, e perché la responsabilità del committente per danni causati dall'appaltatore è configurabile solo in presenza di specifica inidoneità dell'impresa o di direttive tali da privare l'appaltatore della propria autonomia. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione dell'assenza del direttore dei lavori non risultava proposta nei gradi di merito e il ricorrente non aveva assolto all'onere di indicare quando e come essa fosse stata dedotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
viene invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma le censure sono ritenute inammissibili perché non si confrontano con la giurisprudenza consolidata e con il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
la Corte lo utilizza come filtro di inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non indica ragioni per discostarsene
richiamato dalla sentenza impugnata per affermare che la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio da chiunque vi abbia interesse e dal giudice
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto di appalto per oggetto illecito
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto per violazione di norme imperative e illiceità dell'oggetto
richiamato per sostenere la responsabilità del committente nell'appalto, ma la Corte ribadisce l'autonomia dell'appaltatore e la responsabilità del committente solo in casi eccezionali
richiamato dal ricorrente, ma la Corte riconduce la responsabilità del committente non a tale norma bensì ai criteri ordinari di responsabilità per culpa in eligendo o per specifiche direttive
la Corte richiama la necessità di specifiche violazioni di regole di cautela per configurare una corresponsabilità del committente
art. 31 L. 17 agosto 1942, n. 1150
invocato dal ricorrente quale norma urbanistica la cui violazione renderebbe illecito l'oggetto dell'appalto
art. 41 L. 17 agosto 1942, n. 1150
invocato dal ricorrente quale norma urbanistica rilevante per la dedotta nullità del contratto
art. 10 D.L. 6 agosto 1967, n. 765
invocato dal ricorrente quale disposizione urbanistica rilevante per la necessità del titolo edilizio
art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
la sentenza impugnata, condivisa dalla Cassazione sul punto, distingue tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, ritenendo i lavori riconducibili alla prima categoria
art. 10 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
richiamato per affermare che per i lavori in questione non era richiesto il permesso di costruire
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con il principio di diritto consolidato applicato dal giudice di merito e non indica specifiche ragioni per sollecitare un mutamento di orientamento, operando il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto, in ambito edilizio, è configurabile solo quando l'appalto abbia ad oggetto la costruzione di un'opera senza il prescritto titolo abilitativo; non basta allegare genericamente una violazione urbanistica se dai fatti accertati emerge un intervento per il quale era sufficiente una diversa e minore formalità amministrativa.
- Nell'appalto, la responsabilità verso i terzi grava di regola sull'appaltatore, che opera con autonomia organizzativa e a proprio rischio; il committente risponde solo se ha affidato i lavori a impresa manifestamente inidonea (culpa in eligendo) oppure se ha imposto specifiche modalità esecutive tali da comprimere l'autonomia dell'appaltatore.
- La culpa in eligendo del committente va accertata in concreto, con riferimento alla conoscenza o conoscibilità, al momento della stipula, dell'inidoneità tecnica o organizzativa dell'appaltatore; non è sufficiente la sola inefficienza dell'impresa emersa in fase esecutiva.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei gradi di merito, né è sufficiente evocarle in ricorso senza indicare in modo autosufficiente quando e come siano state tempestivamente prospettate al giudice di merito.
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