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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20268/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Un soggetto ha convenuto dinanzi al Tribunale la società/ente della riscossione chiedendo la declaratoria di nullità di alcune iscrizioni ipotecarie su immobili di sua proprietà e di un fermo amministrativo su un veicolo, assumendo di non aver ricevuto né i preavvisi né le notifiche degli atti presupposti e di esserne venuto a conoscenza solo tramite una comunicazione successiva. Il Tribunale ha declinato in parte la giurisdizione e in parte la competenza, distinguendo tra crediti tributari, crediti da violazioni del codice della strada e crediti previdenziali. In appello è stata censurata soltanto, secondo la Corte territoriale, la questione relativa ai crediti tributari, e la Corte d’appello ha confermato la giurisdizione del giudice tributario. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 21 c.p.c., sostenendo che l’iscrizione ipotecaria sarebbe impugnabile davanti al tribunale ordinario per ragioni di competenza territoriale e che la cognizione sulle questioni di forma e legittimità formale degli atti dell’agente della riscossione spetterebbe al giudice ordinario; 2) omessa motivazione e violazione delle norme sul disconoscimento delle copie e sulla motivazione della sentenza, lamentando che non fosse stato esaminato il disconoscimento della conformità delle copie agli originali; 3) violazione delle norme sulle notificazioni e sulla riscossione, per non aver ritenuto illegittima la notifica della comunicazione preventiva e di avvenuta iscrizione di ipoteca e fermo amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nella controversia in esame, la giurisdizione spetta al giudice tributario perché le iscrizioni ipotecarie e il fermo amministrativo riguardavano crediti di natura tributaria e il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità degli atti per mancata notificazione degli atti prodromici. La Corte ha chiarito che la giurisdizione tributaria comprende anche i fatti incidenti sulla pretesa tributaria, inclusi quelli costitutivi, modificativi o impeditivi, fino alla notificazione della cartella o dell’intimazione di pagamento, o fino all’atto esecutivo se gli atti prodromici non siano stati validamente notificati. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze che invocavano norme sulla competenza interna tra giudici ordinari, sul disconoscimento delle copie e sulla regolarità delle notifiche, perché non attinenti alla questione di giurisdizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 c.p.c.

    Il ricorrente lo invocava come criterio di competenza territoriale per le cause relative a diritti reali; la Corte ha ritenuto la norma non pertinente alla questione di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso contro una pronuncia che decide solo sulla giurisdizione può investire soltanto motivi attinenti alla giurisdizione o questioni pregiudiziali ad essa rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge sono inammissibili se non attengono alla giurisdizione, unico tema devolvibile in presenza di sentenza declinatoria di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze sul vizio di motivazione o sulla nullità della sentenza non sono scrutinabili se estranee alla questione di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è irrilevante nel giudizio di legittimità quando la sentenza impugnata si limita a decidere sulla giurisdizione e la censura non incide su tale profilo.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre un difetto di motivazione; la Corte non lo ha ritenuto pertinente alla questione di giurisdizione.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; non è stato ritenuto decisivo ai fini della giurisdizione.

  • art. 2712 c.c.

    Invocato per il valore probatorio delle riproduzioni; la censura è stata giudicata non rilevante rispetto alla giurisdizione.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato sul disconoscimento delle copie; la Corte ha escluso che tale questione fosse pertinente al tema della giurisdizione.

  • artt. 139, 148 e 160 c.p.c.

    Richiamati per contestare le notificazioni; la Corte ha affermato che tali doglianze non erano idonee a incidere sulla questione di giurisdizione.

  • art. 7, L. n. 890/1982

    Invocato sulla notifica degli atti; ritenuto non decisivo nel giudizio sulla giurisdizione.

  • art. 26, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in tema di riscossione e notifiche degli atti esattoriali; non ha mutato la ripartizione di giurisdizione affermata.

  • art. 60, d.P.R. n. 600/1973

    Invocato per la disciplina delle notificazioni in materia tributaria; la Corte ha mantenuto ferma la giurisdizione tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una domanda investe l’iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo fondati su crediti tributari, la giurisdizione appartiene al giudice tributario, non al giudice ordinario, se la censura riguarda la legittimità sostanziale del prelievo o la mancata notificazione degli atti prodromici.
  • In presenza di una sentenza che decide esclusivamente sulla giurisdizione, il ricorso per cassazione può contenere solo motivi attinenti alla giurisdizione o a questioni pregiudiziali strettamente incidenti su di essa; sono inammissibili le doglianze che riguardano meri profili di competenza interna, di valutazione delle prove o di regolarità delle notifiche se non rilevanti per la giurisdizione.
  • La giurisdizione tributaria si estende ai fatti incidenti sulla pretesa tributaria, inclusi fatti costitutivi, modificativi o impeditivi dedotti fino alla notificazione della cartella o dell’intimazione di pagamento, oppure fino all’atto esecutivo quando gli atti prodromici siano stati omessi, inesistenti o nulli.
  • Il mero richiamo alla forma o alla legittimità formale dell’atto dell’agente della riscossione non basta a radicare la giurisdizione ordinaria se la contestazione sostanziale resta ancorata alla debenza di crediti tributari e agli atti della riscossione ad essi collegati.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRiscossioneEspropriazione forzata
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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