Cassazione Civile, Ordinanza n. 41212/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per somme iscritte a ruolo a seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005. Il contribuente aveva dedotto di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso presupposto, sostenendo quindi la decadenza dell'Amministrazione e dell'agente della riscossione. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo non correttamente notificato l'accertamento. In cassazione la società di riscossione ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, assumendo che la notifica dell'accertamento fosse comunque perfezionata per decorso di dieci giorni dalla spedizione della CAD e che la mancata compilazione/ricezione dell'avviso di ricevimento non fosse decisiva; 2) errori di fatto, travisamento dei documenti, omessa/insufficiente motivazione e violazione dell'art. 2700 c.c.; 3) asserita mancanza effettiva di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la CTR considerato le difese della resistente e per avere deciso solo per adesione alle censure dell'appellante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di notifica ex art. 140 c.p.c. e nelle notifiche tributarie richiamate dall'art. 60 d.P.R. 600/1973, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD); nel caso concreto la documentazione prodotta mostrava che la raccomandata non era stata consegnata e che il destinatario risultava "sconosciuto", sicché la notifica non si era perfezionata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché cumulava in modo promiscuo censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. e riproponeva le medesime doglianze già esaminate nel primo motivo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e comunque infondato, poiché la motivazione della CTR è stata giudicata esistente, логica e comprensibile, senza vizi riconducibili al minimo costituzionale del sindacato di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Per la notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa/CAD; la sola spedizione non basta.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
La norma disciplina la notificazione degli atti tributari richiamando le forme degli artt. 137 ss. c.p.c.; opera anche per la notifica dell'avviso di accertamento.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte richiama la declaratoria di incostituzionalità che ha inciso sulla disciplina della notificazione della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa.
In via di interpretazione costituzionalmente orientata, la prova del perfezionamento della notifica postale richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.
Il ricorso per cassazione non può cumulare in modo indistinto censure eterogenee; il vizio motivazionale oggi è confinato all'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti applicabili ratione temporis.
La censura che lo richiama è stata reputata inammissibile/infondata perché sovrapposta ad altre doglianze e non idonea a scalfire l'accertamento della CTR.
art. 24 Cost.
È richiamato a fondamento dell'interpretazione orientata alla effettiva conoscibilità dell'atto e alla tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato per esigere un equilibrio ragionevole tra esigenze del notificante e del notificatario e parità delle parti.
È richiamato solo per il rito camerale e la comunicazione della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nella notifica dell'avviso di accertamento eseguita secondo il modello dell'irreperibilità relativa, la regolarità del procedimento notificatorio non può essere provata dalla sola spedizione della raccomandata informativa: occorre la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, dal quale risulti l'effettiva sorte della spedizione.
- Se dall'avviso di ricevimento e dalla busta emerge che il destinatario è "sconosciuto" nel luogo di spedizione della CAD, non si è in presenza di una mera mancata prova del perfezionamento, ma della prova positiva del mancato perfezionamento della notifica.
- Le procedure notificatorie dell'art. 140 c.p.c. e quelle richiamate in materia tributaria presentano una ratio unitaria: assicurare al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto, in equilibrio con le esigenze di certezza del notificante.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sovrapporre senza distinzione censure di violazione di legge, vizio motivazionale ed errori di fatto: il motivo deve essere specifico, autonomo e riconoscibile nella sua effettiva portata.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è ormai limitato al minimo costituzionale: è deducibile solo l'anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza o di condivisibilità della motivazione.
- Per gli atti impositivi tributari, la notifica dell'atto presupposto va scrutinata in modo rigoroso, poiché l'eventuale invalidità o mancato perfezionamento incide sulla validità della cartella emessa in sua dipendenza.
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