Cassazione Civile, Ordinanza n. 33299/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Ufficio aveva rideterminato reddito imponibile, IRES, IRAP e IVA sulla base di un accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, contestando la vendita della merce a prezzi fortemente ribassati. La contribuente sosteneva che lo svenduto fosse conseguenza di un’alluvione che aveva danneggiato locali e magazzino, con conseguente perimento o deperimento della merce, chiusura dell’attività per ordinanza comunale e successiva svendita o smaltimento. In cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, dell’art. 54 D.P.R. 633/1972 e dell’art. 2729 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuto legittimo l’accertamento induttivo nonostante la documentazione prodotta fosse, secondo la ricorrente, idonea a giustificare integralmente l’abbattimento del 90%; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., perché la CTR, pur riconoscendo l’evento calamitoso, avrebbe ridotto in modo apodittico l’abbattimento al 75% senza indicare parametri tecnici, normativi o economici a supporto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di merito già compiuto dalla CTR, la quale aveva espresso un apprezzamento fattuale coerente e non illogico sulla giustificazione dello svenduto e sulla non congruità dell’abbattimento del 90%. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, era intelligibile e rispettava il minimo costituzionale, perché rendeva percepibile il percorso logico seguito dal giudice d’appello nel riconoscere l’evento calamitoso ma nel reputare eccessiva la percentuale di ribasso invocata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore sanzione processuale ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al versamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità dell’accertamento induttivo; la Corte non ne amplia la portata ma osserva che la censura in concreto sollecitava una rivalutazione di fatto non consentita in cassazione.
art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73
Norma posta a fondamento dell’accertamento induttivo eseguito dall’Ufficio sui redditi della società.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro per contestare la ripresa IVA basata sull’accertamento induttivo.
Evocato per contestare l’uso di presunzioni; la Corte ribadisce che la valutazione delle presunzioni e delle prove è riservata al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza di merito per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Parametrato al requisito del contenuto minimo della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come base del dovere di motivazione sufficiente e intelligibile, il cosiddetto minimo costituzionale.
Indicato come strumento di definizione accelerata e, in caso di conformità tra proposta e decisione, collegato a conseguenze sanzionatorie processuali.
Applicato per la condanna della parte ricorrente a una somma ulteriore, in ragione della definizione conforme alla proposta e della valutazione di abuso del processo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti in tema di contributo unificato, per quanto desumibile dal testo.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la ponderazione delle prove, la scelta delle fonti del convincimento e il giudizio sulla loro attendibilità appartengono al giudice di merito.
- L’accertamento induttivo fondato su presunzioni può essere contestato solo dimostrando un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non già chiedendo alla Corte di legittimità di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice del fatto.
- La motivazione è meramente apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica è sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione e supera il minimo costituzionale.
- Il giudice di merito può rideterminare in via equitativa o di verosimiglianza la misura di un abbattimento del valore della merce quando ritenga provato l’evento dannoso, ma non integrale il deprezzamento allegato dalla parte, purché spieghi il criterio logico seguito.
- La mancata adesione alla proposta definitoria in sede di legittimità, quando la decisione finale vi sia conforme, può fondare una statuizione sanzionatoria ex art. 96 c.p.c. come presidio contro condotte processuali considerate abusive.
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