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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4870 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'accertamento tributario relativo a IRPEG e ILOR per il 1997, con cui l'Agenzia aveva recuperato ricavi non dichiarati e maggiori costi sulla base delle movimentazioni bancarie effettuate anche su conti intestati a soci, in particolare al socio M.G. La ricorrente sosteneva che tali operazioni non fossero riferibili alla società, che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti, che non fosse stata adeguatamente valutata la prova contraria fornita, che dovessero essere considerati i costi connessi ai ricavi presunti e che l'avviso fosse insufficientemente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi di ricorso. Il primo non coglieva la ratio decidendi della sentenza regionale, che aveva ritenuto concretamente provata, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la riferibilità alla società del conto del socio. Il secondo era carente di autosufficienza, perché non trascriveva adeguatamente gli atti contenenti la prova contraria; inoltre, la mera indicazione dei beneficiari dei prelievi non è di per sé sufficiente. Il terzo era generico, non autosufficiente e in parte nuovo; inoltre, l'indicazione e la prova dei costi deducibili grava sul contribuente. Il quarto era anch'esso generico, parzialmente erroneo nell'interpretazione della sentenza impugnata e non idoneo a censurare la motivazione. È stata quindi confermata la decisione favorevole all'Agenzia delle entrate e la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7

    Sono posti a base degli accertamenti e delle rettifiche [...] i prelevamenti o gli importi riscossi [...] imputati come ricavi o compensi, sempreché non risultino dalle scritture contabili e il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario.

    Le movimentazioni bancarie ingiustificate possono fondare una presunzione di ricavi, salva la prova contraria del contribuente. L'Amministrazione può esaminare anche conti formalmente intestati a terzi quando vi siano elementi indiziari di collegamento con l'attività del contribuente; la prova della riferibilità delle operazioni viene valutata successivamente, sulla base dei dati acquisiti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7

    Consente l'utilizzo delle indagini bancarie nell'accertamento IVA, anche con riguardo a conti di soggetti diversi dal contribuente quando risultino connessi o inerenti alla sua attività.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56 e 57

    Le questioni e le difese non riproposte espressamente in appello possono ritenersi abbandonate; nuove domande o nuove eccezioni non possono essere introdotte in appello e, a maggior ragione, per la prima volta in cassazione.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 3

    La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è sufficiente quando l'atto richiamato, come il processo verbale di constatazione, sia stato portato integralmente a conoscenza del contribuente o comunque sia stato reso disponibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare puntualmente la violazione di legge o il fatto decisivo oggetto di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; censure generiche, non autosufficienti o non pertinenti sono inammissibili.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può estendere le indagini bancarie ai conti di soci, amministratori o altri soggetti collegati alla società anche prima di avere la prova definitiva che tali conti siano stati utilizzati per occultare ricavi; tale riferibilità può essere dimostrata e valutata sulla base degli esiti dell'indagine.
  • Il rapporto societario, soprattutto se accompagnato da ulteriori elementi quali legami familiari, ruolo gestionale, sproporzione tra redditi dichiarati e movimentazioni bancarie o anomalie contabili, può giustificare l'estensione delle indagini ai conti personali dei soci.
  • Per superare la presunzione derivante da movimentazioni bancarie non basta una spiegazione generica o la semplice indicazione dei beneficiari dei prelievi: occorre fornire documentazione e spiegazioni specifiche, coerenti e proporzionate agli elementi indiziari raccolti dall'ufficio.
  • I costi deducibili correlati a ricavi presunti devono essere indicati e provati dal contribuente; non vengono riconosciuti automaticamente, salvo il diverso caso dell'accertamento induttivo puro.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza, trascrivendo o indicando con precisione gli atti e i passaggi rilevanti. Motivi generici, nuovi o non diretti contro la reale ratio della sentenza sono dichiarati inammissibili.
  • Un avviso di accertamento motivato mediante rinvio a un processo verbale di constatazione può essere valido se il contribuente ha avuto piena conoscenza del verbale o ha potuto consultarlo.

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