Sentenza del 11/03/2015 n. 4829 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - Movimenti bancari - Imputazione a ricavi conseguiti nell'attività d'impresa - Prova contraria - Contenuto - Indicazione analitica delle singole annotazioni - Necessità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione fiscale della società per l'anno 1997, determinando maggiori imposte e sanzioni sulla base delle movimentazioni dei conti correnti bancari, in assenza della contabilità relativa a quell'anno. La CTR aveva ritenuto non congruo il volume d'affari ricostruito dall'Ufficio, valorizzando le modeste dimensioni dell'officina e l'assenza di dipendenti. L'Agenzia ha impugnato tale decisione, sostenendo che i versamenti e i prelevamenti bancari sono assistiti da una presunzione legale di riferibilità a ricavi o operazioni imponibili, superabile dal contribuente soltanto mediante una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR. La società non aveva fornito una giustificazione analitica delle singole movimentazioni bancarie né dimostrato che fossero già comprese nei ricavi dichiarati o estranee all'attività d'impresa. La valutazione generica basata sulle ridotte dimensioni dell'azienda non era sufficiente, soprattutto considerata la mancanza di scritture contabili. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro l'avviso di accertamento. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa, salvo prova contraria.
La norma introduce una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve dimostrare analiticamente, per ogni movimento, che la somma è già stata dichiarata oppure che è estranea all'attività d'impresa.
Art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le movimentazioni bancarie risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, salvo prova liberatoria del contribuente.
In materia IVA, la presunzione derivante dalle indagini bancarie può essere superata soltanto con giustificazioni puntuali e documentate riferite alle singole movimentazioni.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso concreto, una volta operante la presunzione legale derivante dalle risultanze bancarie, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
Le presunzioni legali dispensano colui a favore del quale sono stabilite dall'onere di provare i fatti sui quali la presunzione si fonda.
La presunzione legale non può essere neutralizzata da valutazioni meramente plausibili o generiche, ma richiede una prova liberatoria specifica.
Art. 384 del codice di procedura civile
La Corte di Cassazione può decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché non erano necessari nuovi accertamenti, la Cassazione ha potuto rigettare direttamente il ricorso originario della società contro l'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione ricostruisce ricavi o operazioni imponibili sulla base dei movimenti bancari, il contribuente deve fornire una spiegazione analitica, documentata e riferita a ogni singolo versamento o prelevamento.
- Non è sufficiente sostenere che il volume d'affari è poco plausibile in ragione delle dimensioni dell'impresa, del numero di dipendenti o della capacità produttiva: tali elementi generici non superano la presunzione legale bancaria.
- Per vincere la presunzione, occorre dimostrare concretamente che ogni movimento era già incluso nella dichiarazione, aveva natura non reddituale o non imponibile, oppure era estraneo all'attività d'impresa.
- La mancanza o l'inattendibilità della contabilità rafforza la posizione dell'Amministrazione e rende ancora più importante la produzione di documenti individualizzanti, quali contratti, fatture, prestiti, giroconti, rimborsi o altre giustificazioni verificabili.
- Il giudice tributario non può rideterminare l'accertamento sulla base della sola opinione che i ricavi risultino sproporzionati rispetto alle dimensioni dell'attività, senza confrontarsi con le singole risultanze bancarie e con le prove offerte dal contribuente.
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