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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 1421 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Dogana - Pagamento diritti doganali - Termine di prescrizione - Decorrenza - Presupposti e limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Agenzia delle Dogane nei confronti dell’ex amministratore è stata ritenuta prescritta, poiché non risultava validamente operante, nei suoi riguardi, la proroga del termine collegata alla notizia di reato. Il ricorso è stato quindi accolto sotto questo profilo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il recupero dei diritti doganali sostenendo l’intervenuta prescrizione della pretesa. Ai sensi dell’art. 84 del DPR n. 43/1973, il termine ordinario di tre anni può essere prorogato soltanto se, entro tale termine decorrente dal compimento dell’operazione doganale, sia stata trasmessa all’Autorità giudiziaria una notizia di reato riferita alle importazioni contestate. Nel caso concreto, la notitia criminis è stata trasmessa il 15 febbraio 2008, quando l’interessato aveva cessato la carica di amministratore da oltre tre anni, essendo cessato nel luglio 2004.

Norme richiamate

  • Art. 84 del DPR n. 43/1973

    L’azione di recupero dei dazi doganali può essere prorogata solo se entro il termine di tre anni sia stata formulata una notizia di reato in ordine alle importazioni contestate.

    La proroga del termine di prescrizione non opera automaticamente per la sola esistenza di un procedimento penale, ma richiede che la notitia criminis sia stata trasmessa entro il termine ordinario di tre anni e sia riferibile alle importazioni oggetto del recupero.

Massime di principio

  • Per verificare la prescrizione dei dazi doganali occorre individuare la data dell’operazione doganale e calcolare il termine ordinario di tre anni.
  • La proroga del termine prescrizionale richiede una notizia di reato tempestiva, trasmessa all’Autorità giudiziaria entro i tre anni; una trasmissione successiva non è sufficiente.
  • La tempestività della notitia criminis deve essere valutata anche con riferimento alla specifica posizione del soggetto destinatario della pretesa e alle importazioni contestate.
  • La cessazione dalla carica di amministratore non elimina necessariamente ogni responsabilità, ma può essere decisiva per delimitare il periodo temporale rilevante e verificare se, nei confronti dell’ex amministratore, la pretesa fosse già prescritta.
  • Chi contesta il recupero dovrebbe documentare le date delle operazioni doganali, della cessazione dalla carica e della trasmissione della notizia di reato, poiché tali elementi sono determinanti per il calcolo della prescrizione.

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