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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30040/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Piemonte che aveva annullato avvisi di accertamento emessi per IVA, IRES e IRAP nei confronti della società e, ai fini IRPEF, nei confronti di due soci, a seguito del rinvenimento presso una terza società di documentazione extracontabile attestante operazioni commerciali non contabilizzate. I motivi dedotti sono tre: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR ritenuto l'accertamento fondato su presunzioni non consentite e per avere erroneamente escluso la natura di accertamento parziale fondato anche su elementi diretti e presuntivi; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi alla natura dell'accertamento, alla corrispondenza tra contabilità parallela e contabilità ufficiale e alla coincidenza con prospetti riassuntivi di un legale rappresentante della terza società; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2729 e 2697 c.c., per avere la CTR negato la prova presuntiva dell'occultamento di ricavi, nonostante l'Agenzia sostenesse che tale prova discendesse dal carattere analitico e dalla continuità temporale della contabilità parallela e dai rapporti commerciali intrattenuti nel periodo considerato. La CTR aveva fondato la propria decisione su una triplice ratio: utilizzo di prove acquisite presso terzi e quindi necessità di prove certe e dirette; mancanza di prova univoca della riferibilità della contabilità parallela alla società accertata; nullità degli avvisi per vizio di motivazione, poiché la contribuente non avrebbe conosciuto i presupposti e i fatti relativi al terzo su cui l'Ufficio aveva costruito il maggior reddito.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alla società Masini Spa, perché era stata presentata istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 con deposito della prova del pagamento e, decorso il termine previsto senza istanza di trattazione o diniego, la causa era ormai estinta in quella parte. Quanto ai soci, il giudizio è proseguito e il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché le censure investivano soltanto le prime due rationes decidendi della CTR e non aggredivano la terza, autonoma e sufficiente da sola a sorreggere la decisione, consistente nella nullità degli avvisi per difetto di motivazione. Per tale ragione, anche un eventuale accoglimento delle doglianze non avrebbe inciso sull'esito della sentenza impugnata. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese nei confronti dei soci resistenti.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    istanza di definizione agevolata

    La presentazione dell'istanza con deposito della prova del pagamento e il decorso del termine senza diniego o istanza di trattazione comportano l'estinzione del processo limitatamente alla posizione del contribuente che vi abbia aderito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La censura è stata formulata per violazione e falsa applicazione di norme processuali in tema di valutazione della prova e utilizzazione degli elementi presuntivi.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato dedotto per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto che, in ogni caso, esso non colpisse una ratio autonoma della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato insieme all'art. 360 n. 4 c.p.c. per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa errata valutazione delle prove da parte del giudice tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso travisamento delle risultanze probatorie e all'asserita errata formazione del convincimento del giudice.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la negazione della prova presuntiva dell'occultamento di ricavi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'onere della prova della ricostruzione dei ricavi fosse stato correttamente assolto dall'Ufficio.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    terzo comma; quinto comma

    Richiamato nel ricorso quale norma disciplinante l'accertamento IVA; la Corte riferisce la tesi dell'Ufficio ma non ne affronta il merito, perché il ricorso è inammissibile per mancato attacco a una ratio autonoma.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dall'Ufficio come base normativa dell'accertamento parziale, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per difetto di decisività rispetto alla motivazione della CTR.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes idonee da sole a sorreggere il decisum; l'omessa censura di una sola ratio comporta l'inammissibilità o comunque l'inidoneità dei motivi a determinare la cassazione.
  • Laddove il giudice tributario abbia fondato l'annullamento dell'atto anche su un vizio di motivazione dell'avviso, il ricorso dell'Amministrazione che contesti solo il profilo probatorio o la qualificazione dell'accertamento non è sufficiente se non aggredisce specificamente anche tale autonoma statuizione.
  • In sede di legittimità, le censure di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi devono essere formulate in modo tale da colpire la concreta ratio della decisione impugnata; una doglianza che lasci intatta una motivazione autonoma e sufficiente non può determinare la riforma della sentenza.
  • La definizione agevolata perfezionata ai sensi della disciplina speciale determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla parte che vi abbia aderito, mentre il processo prosegue nei confronti degli altri litisconsorti o coobbligati non aderenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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