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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11990/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino, soccorso in mare insieme ad altri migranti, sbarcava in Italia, veniva fotosegnalato e successivamente destinatario di un decreto prefettizio di espulsione per presunto ingresso irregolare "sottraendosi ai controlli di frontiera" ex art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998, nonché di un trattenimento in C.P.R. poi convalidato. Dopo la convalida del trattenimento, manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale; la Questura adottava allora un nuovo trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015, ritenendo la domanda strumentale e dilatoria, e il Tribunale di Torino lo convalidava. Il ricorrente ha censurato tale ordinanza denunciando violazione di legge e illegittimità della convalida, sostenendo che il decreto di espulsione presupposto fosse manifestamente illegittimo perché il suo ingresso non era avvenuto clandestinamente né sottraendosi ai controlli di frontiera, essendo stato identificato e fotosegnalato all’esito del soccorso in mare e dello sbarco. Ha inoltre contestato la ricostruzione dei fatti posta a base dell'espulsione e del trattenimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in sede di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve estendere il controllo non solo all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, ma anche alla sua manifesta illegittimità, perché tale profilo incide sul presupposto della privazione della libertà personale. Nel caso concreto, il decreto di espulsione era manifestamente illegittimo poiché lo straniero non era entrato clandestinamente sottraendosi ai controlli di frontiera, ma era stato soccorso in mare, identificato e fotosegnalato. Di conseguenza, è stata cassata l'ordinanza di convalida del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015. Quanto alle spese, la Corte ha richiamato il patrocinio a spese dello Stato e ha escluso una regolazione ordinaria delle spese nei rapporti tra parte ammessa e Amministrazione statale, rimettendo la liquidazione secondo le regole del patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come norma processuale di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 10 d.lgs. 286/1998

    richiamato nel motivo in relazione alla disciplina dell'ingresso e del soccorso dello straniero

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    richiamato quale base del decreto di espulsione per ingresso irregolare e per la verifica della sua legittimità in sede di convalida

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015

    norma posta a fondamento del trattenimento successivo alla domanda di protezione internazionale, con convalida giudiziale

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    il sindacato sulla convalida del trattenimento si estende alla manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto

  • art. 5, par. 1, CEDU

    richiamato per un'interpretazione costituzionalmente orientata della detenzione a fini di espulsione, consentita solo se la procedura è regolare

  • art. 10-ter d.lgs. 286/1998

    richiamato per qualificare l'introduzione provvisoria dello straniero nello Stato ai fini del primo soccorso

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    richiamato per il patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    richiamato per il patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in cassazione

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    ritenuto non applicabile alla soccombenza di un'Amministrazione statale nei casi descritti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella parte sulla valutazione dei fatti e dei presupposti del decreto, anche se non menzionato espressamente nel testo come norma applicata

Massime di principio

  • In sede di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice non può limitarsi a verificare la formale esistenza del provvedimento espulsivo, ma deve controllare anche se esso sia manifestamente illegittimo, poiché la legittimità del titolo a monte è presupposto indefettibile della limitazione della libertà personale.
  • L'espulsione per ingresso clandestino presuppone la concreta sussistenza della fattispecie legale contestata; se lo straniero è stato intercettato, identificato e fotosegnalato a seguito di soccorso in mare e non ha effettivamente eluso i controlli di frontiera, la contestazione dell'ingresso clandestino non regge.
  • Quando il trattenimento successivo è disposto perché la domanda di protezione internazionale viene considerata strumentale, il tribunale deve comunque esaminare incidentalmente l'eventuale manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento presupposto.
  • La privazione della libertà personale dello straniero a fini espulsivi è legittima solo se la procedura espulsiva è regolare e il titolo amministrativo presupposto non presenta vizi macroscopici.
  • Nel giudizio di convalida in materia di immigrazione, il patrocinio a spese dello Stato opera ex lege e, quando la parte vittoriosa è ammessa al beneficio contro un'Amministrazione statale, le spese del difensore vanno liquidate secondo la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002, non mediante ordinaria condanna alle spese contro lo Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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