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Sentenza

Sentenza del 26/04/2023 n. 10993 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava gli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2009: per il 2007 ha disconosciuto la detrazione IVA su acquisto immobiliare (circa €2.100.000) e costi correlati (€55.064), oltre ad aver rideterminato oneri finanziari ai fini IRES; per il 2009 ha disconosciuto interessi passivi (€366.409). In primo grado la società aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso 2007 per decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento (assenza di prova della comunicazione di reato), con conseguente mancata pronuncia sul merito (questioni ritenute "assorbite"). In secondo grado la Commissione regionale ha ritenuto inammissibile parte dell'appello dell'Agenzia per carenza di specificità (ex art. 53 DLgs 546/1992) e, pur riconoscendo la tempestività dell'atto, ha confermato l'annullamento dell'accertamento 2007. L'Agenzia ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo errata applicazione delle norme processuali sul dovere di riproporre in appello questioni assorbite e sull'ammissibilità dei motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto errata la valutazione della Commissione regionale secondo cui l'appellante (l'Agenzia) avrebbe dovuto riproporre specificamente in appello le questioni di merito dichiarate assorbite dal giudice di primo grado; quando il primo grado dichiara espressamente l'assorbimento, il soccombente non è tenuto a riproporre in forma analitica le stesse questioni ma può censurare la decisione assorbente (o la statuizione di assorbimento) e la trascrizione delle controdeduzioni è stata ritenuta sufficiente. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte regionale di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per decidere il merito conformemente ai principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    Richiede che l'appello indichi i motivi specifici d'impugnazione; la Corte ha precisato che la trascrizione delle controdeduzioni può essere sufficiente, quando il soccombente in primo grado ripropone le stesse questioni assorbite e l'appellante contesta la decisione assorbente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Le questioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate; la Corte conferma che l'onere di riproposizione riguarda in particolare le questioni che il primo giudice ha ritenuto assorbite e non pronunciate.

  • Art. 346 c.p.c.

    Norma di riferimento sul dovere di riproporre domande/querela non esaminate perchè assorbite: occorre riproporre espressamente le domande non decise per evitare la presunzione di rinuncia; tuttavia la Corte stabilisce che l'onere grava soprattutto sull'appellato che intende riaprire le questioni assorbite.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3

    Norma sui termini di accertamento (raddoppio dei termini in presenza di comunicazione di reato): la questione della sussistenza della comunicazione di reato è stata centrale nel primo grado per dichiarare la decadenza dell'Ufficio.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3

    Analoga disposizione ai fini IVA sui termini di accertamento; la Corte richiama che la prova della comunicazione di reato è necessaria per applicare il raddoppio dei termini.

  • L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (comma 11) e L. 17 dicembre 2018, n. 136 (conversione)

    Prevedono la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione per controversie definibili; la Corte ha dichiarato tempestivo il ricorso notificato nel marzo 2020 per effetto di tale sospensione.

  • D.L. n. 185 del 2008, art. 16 (convertito dalla L. n. 2 del 2009)

    Obbligo per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di dotarsi di indirizzo PEC; la notificazione via PEC è valida e la Corte ha confermato la regolarità della notifica al PEC della società.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado accoglie un'eccezione pregiudiziale e dichiara espressamente le altre questioni "assorbite", l'altra parte soccombente non è obbligata a riproporre in appello tutte le questioni assorbite: è sufficiente contestare la decisione assorbente o la statuizione di assorbimento per evitare il giudicato interno.
  • Il soggetto che in primo grado ha ottenuto una pronuncia di accoglimento e vuole che le questioni assorbite siano riesaminate in appello deve esplicitamente riproporle nell'appello (o nel primo atto difensivo) per non incorrere nella presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c./art. 56 DLgs 546/1992.
  • La mera trascrizione nelle memorie di appello delle controdeduzioni già depositate in primo grado può essere idonea a riproporre questioni assorbite quando risulti chiara la volontà di riaprire la discussione; tuttavia è raccomandabile una riproposizione esplicita e chiara delle questioni non decise per evitare contestazioni di ammissibilità.
  • In materia di termini raddoppiati per l'accertamento (art.43 DPR 600/1973 e art.57 DPR 633/1972) la prova dell'avvenuta comunicazione di reato è necessaria per far valere la proroga; l'assenza di prova può determinare l'annullamento per decadenza dell'Ufficio.
  • Per le notificazioni e i termini processuali, va considerata la disciplina sulla PEC e le eventuali sospensioni legislative dei termini (es. L. 119/2018): verificare sempre scadenze effettive tenendo conto di proroghe/sospensioni applicabili.

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