Sentenza del 26/04/2023 n. 1235 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria iscritta il 13.02.2017 su immobili di sua proprietà per mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; inoltre denunciava l'illegittimità dell'iscrizione perché effettuata su beni costituenti il fondo patrimoniale.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Il Collegio ha ritenuto regolare la notifica della comunicazione preventiva (anche mediante raccomandata A/R), ha applicato l'art. 77, comma 2‑bis del D.P.R. n. 602/1973 secondo cui, decorso il termine perentorio di 30 giorni senza pagamento né richiesta rateazione, l'Agente può iscrivere ipoteca. Il ricorrente non ha impugnato nei termini la comunicazione né provato che i debiti fossero estranei ai bisogni della famiglia (onere della prova a suo carico rispetto al fondo patrimoniale). Per queste ragioni l'iscrizione è stata ritenuta legittima. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77, comma 2‑bis
art. 77, comma 2 bis del D.P.R. n. 602/73
Stabilisce che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza ulteriori comunicazioni; l'omessa notifica della comunicazione preventiva è la circostanza che può determinare la nullità dell'iscrizione.
Cass. civ., Sez. VI - ordinanza 10.01.2017, n. 380
Afferma che l'iscrizione ipotecaria, a pena di nullità, deve essere preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente di intervenire, data la natura lesiva dell'atto.
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 5577/2019 (26.02.2019)
sentenza n. 5577 del 26.02.2019
Conferma l'obbligo di comunicazione preventiva con termine per osservazioni o pagamento (coerente con il termine di 30 giorni) e precisa che l'omissione di tale contraddittorio può comportare la nullità dell'iscrizione; tuttavia l'iscrizione conserva efficacia fino a declaratoria giudiziale di illegittimità.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47, 48
Richiamati a fondamento del diritto al contraddittorio e alla tutela giurisdizionale; l'omessa partecipazione del destinatario al procedimento può ledere tali diritti e giustificare la nullità dell'atto quando mancante.
D.L. n. 70/2011 conv. L. n. 106/2011
d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011
Ha introdotto la disciplina che fissa il termine di 30 giorni per il pagamento o per presentare osservazioni prima dell'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è requisito formale essenziale: se validamente notificata (anche tramite raccomandata A/R), l'Agente può iscrivere ipoteca dopo 30 giorni senza ulteriori avvisi.
- Per ottenere l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria il contribuente deve dimostrare l'omessa notifica della comunicazione preventiva o altre vizi giuridici della procedura; la semplice contestazione dell'iscrizione senza provare la mancata comunicazione non è sufficiente.
- Se l'ipoteca è stata iscritta su beni dichiarati patrimonio destinato (fondo patrimoniale), grava sul debitore l'onere di provare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era consapevole di tale estraneità per poter invocare l'impignorabilità.
- L'iscrizione ipotecaria, pur impugnabile, conserva efficacia fino a eventuale declaratoria giudiziale di illegittimità; quindi il gravame non elimina automaticamente gli effetti reali dell'ipoteca.
- In procedure analoghe è opportuno: (a) verificare tempestivamente la ricezione della comunicazione preventiva e impugnarla nei termini se manca o è viziata; (b) raccogliere prove specifiche sull'uso del debito rispetto ai bisogni familiari se si invoca il fondo patrimoniale; (c) valutare le questioni di giurisdizione e i termini procedurali prima di proporre ricorso.
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