Sentenza del 26/04/2023 n. 2690 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
massima 6/2023 Imposta di registro - Responsabilità solidale del notaio rogante - Distinzione tra imposta principale e imposta complementare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione (Codice Atto n. XXX) relativo ad un atto del 14.12.2020 per il recupero dell'imposta di registro pari a Euro 12.500,00 (aliquota 9%) e imposte ipo-catastali fisse, perché il terreno trasferito non risultava "qualificato agricolo" dal Certificato di Destinazione Urbanistica allegato al rogito. Il notaio ha sostenuto che l'imposta richiesta aveva natura "complementare" (escludendo la sua responsabilità solidale ai sensi dell'art. 57, co.2 DPR 131/1986) e che i lotti avevano uso agricolo; l'Agenzia ha contestato che si trattava invece di imposta "principale" richiesta per correggere un errore nell'autoliquidazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso in primo grado. L'Agenzia ha proposto appello; la Corte di Giustizia Tributaria (Napoli) ha ritenuto l'appello fondato, qualificando l'imposta come "principale postuma" (correzione di errore di autoliquidazione) e non come complementare o suppletiva. Di conseguenza ha riformato la sentenza di primo grado, respinto il ricorso del notaio e condannato il notaio al rimborso delle somme richieste e al pagamento delle spese di entrambi i gradi (spese primo grado Euro 550,00 più oneri; secondo grado Euro 1.000,00 più oneri).
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986 art. 57, comma 2
La responsabilità solidale dei pubblici ufficiali (tra cui il notaio rogante) non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive; pertanto la qualificazione dell'imposta (principale vs complementare/suppletiva) è decisiva per l'addebito della responsabilità al notaio.
D.P.R. n. 131/1986 art. 42
Definisce le tre categorie di imposta: principale (autoliquidata al momento della registrazione o richiesta dall'ufficio per correggere errori di autoliquidazione — c.d. 'postuma'), suppletiva (correzione di errori/omissioni dell'Ufficio), e complementare (residuale, ricostruzione a posteriori del reale contenuto giuridico).
D.P.R. n. 131/1986 art. 20
Riferito alla riqualificazione dell'atto presentato per via telematica; utilizzato per la ricostruzione del contenuto giuridico dell'atto ai fini dell'imposizione, con riflessi sulla natura dell'imposta richiesta.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 25620/2022
ordinanza n. 25620/2022 (Sez. V)
Conferma la distinzione tra imposta principale (anche nella forma 'postuma' per correzione di autoliquidazione), suppletiva e complementare; utile parametro ermeneutico per qualificare l'imposta e determinare la responsabilità del notaio.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10329/2021
Ha affermato che l'imposta principale comprende sia quanto versato contestualmente sia l'integrazione richiesta per correggere errori/omissioni dell'autoliquidazione (imposta principale postuma).
Massime di principio
- Se l'ufficio richiede somme per correggere errori od omissioni commessi in sede di autoliquidazione (es. dichiarazione errata della natura del bene o aliquota), la correzione ha natura di "imposta principale postuma" e il notaio rogante è solidalmente responsabile ai sensi dell'art.57, co.2 DPR 131/1986.
- Se la rettifica è diretta a correggere errori od omissioni dell'Ufficio stesso (non dell'autoliquidazione), si configura imposta suppletiva e la responsabilità del notaio non opera come per l'imposta principale.
- Se la rettifica è una ricostruzione a posteriori del reale contenuto giuridico dell'atto (operazione ermeneutica non riconducibile a correzione di un errore dell'autoliquidazione), si tratta di imposta complementare e il notaio non è solidalmente responsabile.
- Per qualificare l'imposta conta la finalità e il momento dell'intervento: verificare il testo dell'avviso (se dichiara esplicitamente correzione di autoliquidazione), la tempistica rispetto alla registrazione telematica e la natura dell'errore contestato.
- Nel caso di contestazione sulla qualificazione del bene (es. terreno agricolo vs non agricolo), è determinante la documentazione allegata al rogito (es. Certificato di Destinazione Urbanistica) e la prova dell'uso concreto; il notaio può difendersi dimostrando che l'errore non dipendeva dall'autoliquidazione o fornendo elementi probatori contrari alla riqualificazione.
- In pratica: verificare subito l'avviso per individuarne la natura (postuma vs suppletiva vs complementare); se l'atto è stato autoliquidato erroneamente e l'ufficio chiede integrazione, prepararsi all'onere solidale; se si sostiene la natura complementare, argomentare che l'intervento è una ricostruzione ermeneutica e non una correzione di autoliquidazione, in linea con la giurisprudenza di legittimità.
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