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Sentenza

Sentenza del 26/04/2023 n. 5636 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che per l'anno d'imposta 2015 ha escluso la ricorrente dal "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" (art.27, commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011, n.98), rilevando la sussistenza dei presupposti ostativi previsti dal comma 2: a) esercizio, nei tre anni precedenti, di attività artistica/professionale/ d'impresa anche in forma associata o familiare; b) la nuova attività costituirebbe mera prosecuzione dell'attività precedente. La ricorrente sosteneva che la sua partecipazione (2012-2014) alla cooperativa "SAAB Architettura" non configurasse esercizio di attività professionale in forma associata ma attività amministrativa/di segreteria; depositò statuto, regolamento e ricevute per prestazioni occasionali come prova.

La decisione

Il tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la partecipazione della ricorrente come socio ordinario alla cooperativa configurasse esercizio di attività professionale in forma associata e che la successiva attività autonoma nel medesimo ambito costituisse prosecuzione rivolgendosi allo stesso mercato, richiamando i criteri chiariti dalla circolare n.17/E dell'Agenzia delle Entrate. Lo statuto e il regolamento della cooperativa mostravano l'obbligo del socio ordinario di "collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa" e la presenza della figura distinta del "socio speciale" (predestinata alla formazione/tirocinio). Le ricevute per prestazioni occasionali e la qualifica di compiti amministrativi non sono state ritenute sufficienti a escludere l'esercizio effettivo di attività professionale/di rete che poteva essere valorizzata nella successiva attività autonoma. Per l'incertezza interpretativa sulla fattispecie (partecipazione a cooperativa non espressamente prevista) sono state compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

    l'accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio è ammesso a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo...

    La Corte ha applicato le condizioni di esclusione del comma 2: la partecipazione come socio ordinario ad una cooperativa che svolge attività di architettura vale come esercizio di attività professionale in forma associata (lettera a) e l'attività autonoma successiva nello stesso ambito costituisce mera prosecuzione (lettera b).

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30 maggio 2012

    a titolo di esempio è richiamata la verifica, per una società di persone, se il socio negli anni precedenti abbia svolto attività all'interno della società ovvero si sia limitato a conferire il solo capitale; non è consentito l'accesso al regime se si intende avviare l'attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

    La circolare fornisce criteri interpretativi utilizzati dal giudice: va valutato se il socio ha effettivamente svolto attività nella compagine (anche non esclusivamente tecnica) e se la nuova attività è nello stesso ambito/mercato; tali criteri sono stati estesi dalla Corte alla fattispecie della cooperativa.

Massime di principio

  • La partecipazione come socio ordinario ad una cooperativa che svolge attività nello stesso settore della successiva attività autonoma è, di norma, valutata come esercizio di attività professionale in forma associata e preclude l'accesso al regime agevolato previsto dall'art.27 comma 2.
  • La distinzione statutaria tra "socio ordinario" e "socio speciale" (o figura analoga di tirocinante/formazione) è cruciale: il ruolo di socio speciale con poteri limitati e finalità di formazione può sostenere l'assenza di esercizio professionale, mentre il ruolo di socio ordinario con obbligo di collaborazione indica esercizio effettivo.
  • Compiti apparentemente amministrativi o di segreteria possono comunque portare all'esclusione se hanno permesso di costruire rete clienti/rapporti professionali o erano funzionali all'attività professionale della cooperativa.
  • Prove documentali robuste sono necessarie per dimostrare l'assenza di attività professionale: statuto, verbali di assemblea che classificano il socio come speciale, documenti che dimostrino esclusivo apporto di capitale, assenza di retribuzioni continuative o fatture/contratti di lavoro che attestino mera occasionalità.
  • Ricevute per prestazioni occasionali, da sole, difficilmente soddisfano l'onere di prova a favore del contribuente; occorre dimostrare la natura non professionale e l'assenza di continuità o di utilizzo di relazioni commerciali sviluppate in cooperativa.
  • Se la fattispecie è interdisciplinare/nuova (es. tipi particolari di cooperative non espressamente contemplate), il giudice potrebbe compensare le spese per incertezza interpretativa, ma ciò non impedisce il rigetto del ricorso se gli elementi probatori indicano esercizio di attività.

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