Sentenza del 26/04/2023 n. 11029 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione tardiva (ricorso proposto il 19/03/2018) di un atto di contestazione notificato il 12/10/2017; la ricorrente chiedeva la rimessione in termini attribuendo la tardività alla responsabilità del proprio consulente (Dott. A.A.) che, secondo la società, non l'avrebbe informata correttamente e avrebbe assicurato la possibilità di impugnare nonostante il decorso dei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità del ricorso per tardività e il rigetto della richiesta di rimessione in termini, ritenendo che la presunta negligenza o inadempimento del professionista incaricato integri una patologia del rapporto di mandato rilevante solo ai fini di un'azione di responsabilità contro il professionista e non sia, di per sé, causa non imputabile alla parte legittimante la rimessione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 13.000,00 per compensi) e dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile
Il processo tributario applica le regole civili in tema di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), pertanto i criteri civilistici sulla rimessione sono riferibili anche al giurisdizionale tributario.
art. 153 c.p.c., comma 2
la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini
La rimessione è ammessa solo se la decadenza è determinata da cause non imputabili alla parte; richiede prova di un impedimento esterno, assoluto e determinante.
art. 294 c.p.c., comma 2
Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti
Il giudice può ammettere la prova dell'impedimento se i fatti allegati appaiono verosimili e valutare sulla rimessione in termini; gravame della prova e valutazione dei fatti restano in primo luogo al giudice del merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4
Norma invocata in cassazione come fondamento per denunciare violazione di norme di diritto e nullità della decisione; la Corte ha ritenuto i motivi infondati rispetto agli accertamenti di merito sulla rimessione.
Legge 27 dicembre 2006, n. 311 (art. 1, comma 421) (atto di contestazione)
Riferimento all'atto impositivo contestato; non incide sul principio generale sulla rimessione in termini, che resta disciplinata dall'art. 153 c.p.c. e dalla giurisprudenza.
art. 1176 c.c., art. 1374 c.c., art. 2697 c.c.
Richiamate dalla ricorrente come principi di diligenza/obblighi e di onere della prova: la Corte ha ritenuto che eventuali violazioni degli obblighi del professionista attengono al rapporto di mandato e alla possibilità di azioni di responsabilità civile, non all'idoneità a giustificare la rimessione in termini nel processo tributario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Richiesto il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla norma a carico della società ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva di un atto per responsabilità o inadempienza del professionista incaricato non costituisce automaticamente causa "non imputabile" alla parte ai fini della rimessione in termini: si tratta di una patologia del rapporto di mandato rilevante soltanto per un'azione di responsabilità contro il professionista.
- Per ottenere la rimessione in termini bisogna provare un impedimento esterno, assoluto e determinante che renda impossibile l'azione entro i termini, non una mera difficoltà o la negligenza del consulente; il giudice valuta la verosimiglianza e l'immediatezza della reazione della parte.
- La scelta e il conferimento dell'incarico a un professionista restano atti riferibili alla parte; l'assenza di conoscenze tecniche del cliente non solleva automaticamente da responsabilità rispetto ai termini processuali.
- Se si ritiene che la tardività dipenda dal professionista, il rimedio corretto è una causa di responsabilità civile/disciplinare nei suoi confronti; non è scontato che ciò giustifichi la restituzione dei termini processuali.
- Nel processo tributario la valutazione della rimessione in termini è particolarmente rigorosa per preservare la certezza dei provvedimenti fiscali e richiede tempestività nell'attivazione non appena viene meno la possibilità di agire.
- Onere della prova e apprezzamento della non imputabilità sono affidati al giudice del merito; le sue valutazioni ben motivate sono difficilmente criticabili in cassazione.
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