Sentenza del 26/04/2023 n. 11024 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 30971/2021 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello; il motivo unico del ricorso per revocazione è l'errore di fatto, consistente - secondo la ricorrente - nella valutazione errata da parte della Corte di cassazione circa la presenza negli atti di una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento di raccomandata A/R. A.A. sosteneva che in realtà negli atti dell'Agenzia era presente solo un atto interno (doc. 9) datato 28 giugno 2010 privo di valore probatorio sulla notifica, e che quindi l'affermazione della Corte di cassazione sulla trascrizione dell'avviso era frutto di un errore materiale e aveva determinato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, con violazione del diritto di accesso al giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non sia un errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c., ma una contestazione dell'apprezzamento giuridico e valutativo operato dalla Corte di cassazione sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La Corte ha ricordato che l'errore revocatorio deve essere una svista immediatamente e oggettivamente rilevabile su un fatto decisivo e non riguarda la riconsiderazione della valutazione delle risultanze processuali. Perciò la richiesta di revocazione, che in sostanza impugnava l'interpretazione e l'applicazione del principio di autosufficienza (omessa trascrizione di atti), è infondata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia (liquidate in Euro 4.100,00 per compensi) e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine 'lungo' per impugnare le decisioni era di un anno ratione temporis in riferimento all'art. 327 c.p.c.; la Corte ha rilevato che il termine per proporre ricorso per cassazione era già spirato prima della notifica del 14 marzo 2014, tenendo conto anche delle sospensioni applicabili.
Codice di procedura civile
art. 327; art. 369; art. 391-bis; art. 395; art. 360, comma 1, n. 4
Art. 369 c.p.c. usato per acquisizione del fascicolo d'ufficio; artt. 391-bis e 395 disciplinano i presupposti dell'errore revocatorio (svista materiale su fatto decisivo); art. 360 n.4 è la norma invocata per la censura in cassazione relativa all'inosistenza della notifica.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. L. 111/2011
Ha disposto la sospensione dei termini processuali dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 per le liti di valore inferiore a Euro 20.000; la Corte ha valutato tale sospensione nel calcolo del termine per proporre ricorso per cassazione e ne ha tratto la conclusione che il termine era comunque spirato.
L. 7 ottobre 1969, n. 742
Riferimento alla sospensione feriale (46 giorni) da considerare nel computo dei termini processuali.
Costituzione
La ricorrente aveva invocato violazioni del diritto di accesso al giudice e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali censure non fossero fondate in quanto la doglianza non evidenziava un errore di fatto revocatorio ma una contestazione di valutazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Invocata dalla ricorrente tramite richiamo a pronunce CEDU (es. Succi c. Italia), ma la Corte ha ritenuto che il richiamo non potesse convertire in errore revocatorio la contestazione di natura valutativa.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater (introdotto da L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma richiamata in relazione al contributo unificato dovuto; la Corte dichiara l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: le censure e gli atti essenziali (in particolare gli atti relativi alla notifica) vanno riprodotti nel corpo del ricorso; il mero richiamo ad allegati può rendere il ricorso inammissibile.
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis e 395 c.p.c.) è ammessa solo per errori di percezione immediatamente oggettivi e decisivi; non è ammessa per divergenze di valutazione giuridica o interpretativa delle risultanze processuali.
- Quando si contesta la validità della notifica, è fondamentale producete e trascrivere nel ricorso le prove concrete della mancata o inesistente notifica (ad es. assenza dell'avviso di ricevimento, relata di notifica) e non basarsi su atti interni dell'ufficio che non abbiano valore probatorio sulla data o sul destinatario.
- Nel calcolo dei termini per proporre ricorso in materia tributaria bisogna considerare le regole speciali (D.Lgs. 546/1992 art. 38 in riferimento all'art. 327 c.p.c.), le sospensioni feriali e le eventuali sospensioni introdotte da provvedimenti straordinari (es. D.L. 98/2011); tuttavia tali sospensioni sono temporanee e non sempre riescono a sanare ritardi procedurali significativi.
- Se il motivo della revocazione è sostanzialmente una richiesta di riesame della valutazione compiuta dalla Corte di legittimità, la revocazione sarà probabilmente inammissibile; per avere successo occorre dimostrare un errore fattuale incontrovertibile che abbia inciso sulla decisione.
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