Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/04/2023 n. 10903 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente, società residente nel Regno Unito, chiedeva il rimborso di parte delle ritenute operate sui dividendi italiani ricevuti nel 2008 e nel 2010 sostenendo che, alla luce della normativa nazionale e del principio comunitario (sent. CGUE C-540/07) e della L. 24/12/2007 n.244, l'aliquota applicabile avrebbe dovuto essere l'1,65% (c.d. calcolo in funzione dell'imposizione subita da una società italiana) e non il 5% applicato ai sensi della Convenzione Italia-Regno Unito; l'Ufficio negava il rimborso per carenza probatoria circa il requisito soggettivo (beneficiario effettivo) e quello oggettivo (doppia imposizione nello Stato di residenza). L'Agenzia impugnava la sentenza di secondo grado che aveva accolto l'appello della contribuente, deducendo violazioni di norme sulla valutazione e ripartizione dell'onere della prova e sulla idoneità della documentazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che i motivi proposti mirassero in realtà a una rinnovata valutazione del materiale probatorio (vietata in sede di legittimità) e che la Corte territoriale avesse correttamente attribuito l'onere della prova alla contribuente e valutato come idonea la documentazione prodotta (modelli F24 quietanzati, estratto libro giornale, certificazione dell'Autorità fiscale UK, contratti relativi al cash pooling). La Cassazione ha confermato che non sussistono vizi di diritto rilevanti e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 18.000,00 più accessori).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come presupposto normativo per il rimborso delle ritenute sui dividendi; la questione vera è stata la dimostrazione dei requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalla normativa per ottenere il rimborso.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    norma richiamata a sostegno del diritto al rimborso; la pronuncia ha valutato la documentazione prodotta ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    richiamato a supporto dei principi antidiscriminazione e di libera circolazione che possono influire sul trattamento fiscale dei dividendi; tuttavia il decisum si è concentrato soprattutto su elementi probatori e sulla corretta applicazione del diritto interno e convenzionale.

  • Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

    art. 10, par. 2, lett. a)

    alla base della iniziale applicazione dell'aliquota del 5%; la controversia verteva sul diverso criterio (aliquota effettiva rapportata all'imposta sopportata) che la contribuente riteneva applicabile per ottenere il rimborso parziale.

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    invocata quale norma nazionale che ha recepito principi dichiarati dalla Corte di Giustizia (C-540/07) e che, secondo la contribuente e l'Agenzia nella circolare 32/2011, poteva avere efficacia anche per dividendi formatisi prima del 1/1/2008; la questione tuttavia non è stata risolta in senso ostativo al rimborso dalla Cassazione, che si è limitata a verificare la correttezza probatoria.

  • Corte di Giustizia UE

    sentenza 19 novembre 2009, C-540/07

    richiamata come principio interpretativo sulla parità di trattamento e sul regime di imposizione dei dividendi; la controversia nazionale si è svolta anche alla luce di tale pronuncia e delle conseguenti disposizioni nazionali.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 32 del 2011

    citata dalla contribuente per sostenere che il regime introdotto dalla legge 244/2007 doveva applicarsi anche a dividendi formatisi prima del 2008; la Cassazione non ha affrontato nel merito tale questione sostanziale ma si è limitata a valutare la correttezza della valutazione probatoria di merito.

  • Risoluzione ministeriale n. 189 del 2003

    utilizzata come parametro rispetto alla documentazione richiesta per dimostrare il diritto al rimborso; la Corte territoriale ha ritenuto che i documenti prodotti fossero conformi a quanto indicato nella risoluzione.

  • Provvedimento dell'Amministrazione finanziaria n. 138623/2003

    richiamato come riferimento operativo per la documentazione probatoria; la Corte territoriale ha ritenuto i documenti prodotti coerenti con tale provvedimento.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 115 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 366 c.p.c.; art. 378 c.p.c.

    art. 115 e correlati richiamati dalle parti in tema di valutazione delle prove; la Cassazione ha confermato il principio che l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se non quando vi sia uso di prove non dedotte o valutazioni palesemente contraddittorie. Art. 360 invocato per i vizi dedotti ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • Codice Civile

    norma sull'onere della prova; la Corte ha confermato che la CTR ha correttamente imputato alla contribuente l'onere di provare i presupposti soggettivi e oggettivi del rimborso e ha valutato le prove fornite.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    menzionato in relazione all'esenzione o meno di alcune spese processuali quando parte è amministrazione pubblica; la Corte osserva che la norma non si applica nel caso in esame.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti o rivaluta le prove: le doglianze che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.
  • L'onere della prova circa i requisiti soggettivo (beneficiario effettivo) e oggettivo (doppia imposizione nello Stato di residenza) grava sul richiedente il rimborso; la produzione di documenti come modelli F24 attestanti il versamento delle ritenute, estratti contabili/libro giornale della società erogante e certificazioni rilasciate dall'Autorità fiscale dello Stato di residenza possono essere ritenuti idonei a soddisfarlo.
  • Una certificazione dell'autorità fiscale dello Stato di residenza che attesti la residenza fiscale e che i redditi saranno considerati ai fini dell'imposizione può, se ritenuta attendibile dal giudice di merito, soddisfare il requisito oggettivo; non è sempre necessario produrre tutte le possibili ulteriori documentazioni se il complesso probatorio viene ritenuto sufficiente.
  • Nel caso di incassi tramite tesoreria accentrata (cash pooling) la prova dell'effettivo introito del dividendo può essere data anche tramite contratti di pooling e documentazione di gruppo, purché il giudice di merito motivi adeguatamente la valutazione e la congruenza dei documenti prodotti.
  • Se l'Amministrazione intende contestare la documentazione prodotta deve farlo con specificità e nel corso del giudizio di merito; contestazioni generiche o tardive rischiano di essere ritenute insufficienti dal giudice.
  • Per impugnare con successo in Cassazione l'omessa o errata valutazione delle prove è necessario dimostrare che il giudice abbia utilizzato elementi probatori non dedotti o abbia adottato una valutazione manifestamente illogica o contraddittoria; altrimenti la Corte si limita a verificare la legittimità dell'iter logico-giuridico del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.