Cassazione Civile, Ordinanza n. 19293/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
Un soggetto aveva sottoscritto nel 2012 un prodotto denominato "Le Signature Bond Plus" versando euro 25.000, poi qualificato come polizza unit linked; nel 2015 veniva comunicata la perdita dell’intera somma. In primo grado era stata accolta la domanda dell’investitore, con declaratoria di nullità del rapporto e condanna restitutoria nei confronti della società intermediaria e di altra società coinvolta nella distribuzione. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità della società intermediaria principale, ritenendo il prodotto finanziario soggetto alla disciplina TUF, applicabile l’art. 23 TUF anche ai prodotti finanziari emessi da imprese assicuratrici, e ravvisando violazione degli obblighi informativi precontrattuali, oltre che responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., con quantificazione del danno pari al capitale investito. La società intermediaria ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) erronea applicazione del principio dell’apparenza e della rappresentanza; 2) erronea qualificazione della polizza come prodotto finanziario anziché assicurativo; 3) indebita estensione degli obblighi informativi del TUF agli intermediari assicurativi; 4) indebita applicazione dell’art. 23 TUF e della nullità per difetto di contratto quadro; 5) insussistenza di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c.; 6) errata liquidazione del danno in misura pari all’investimento anziché in termini di interesse negativo; 7) omesso rilievo del concorso di colpa dell’investitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché censurava solo una delle rationes decidendi della sentenza d’appello, trascurando l’altra autonoma ratio sufficiente a sorreggere la decisione; ha comunque ribadito che l’intermediario risponde dell’operato dei propri incaricati. Sugli ulteriori motivi ha confermato la qualificazione del prodotto come strumento finanziario/unit linked quando la prestazione non garantisca un effettivo rischio demografico ma sia sostanzialmente legata all’andamento degli attivi; ha affermato l’applicabilità dell’art. 25-bis TUF e, per il suo tramite, degli artt. 21 e 23 TUF ai prodotti finanziari emessi anche da compagnie assicuratrici, senza esclusioni per il canale assicurativo; ha ritenuto corretta la configurazione della responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi anteriori alla stipula; ha giudicato corretta la liquidazione del danno nella misura dell’esborso evitato, corrispondente all’interesse negativo; ha escluso il concorso di colpa dell’investitore per mancata allegazione di comportamenti anomali e ha osservato che l’investitore non è tenuto ad agire prima contro un coobbligato piuttosto che contro un altro. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Si applica ai contratti relativi ai servizi di investimento anche quando il prodotto finanziario sia emesso da impresa assicuratrice; l’assenza della forma scritta del contratto quadro determina nullità.
Rende applicabili agli intermediari e ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione gli artt. 21 e 23 TUF, senza distinguere in base al canale distributivo; il comma 2 attiene alla vigilanza CONSOB e non esclude gli obblighi degli intermediari.
Gli obblighi di diligenza e di informazione gravano sui soggetti coinvolti nel collocamento e nella sottoscrizione dei prodotti finanziari, compresi quelli assicurativi a contenuto finanziario.
Viene richiamato per distinguere la vera assicurazione sulla vita dal prodotto unit linked privo di reale rischio demografico e sostanzialmente investito sull’andamento degli attivi.
Richiamato per il tema della qualificazione del contratto come polizza assicurativa o prodotto finanziario.
Fondamento della responsabilità precontrattuale per mancata informazione su cause di invalidità o, più in generale, per violazione di doveri precontrattuali; nel caso concreto la Corte ha ricondotto a tale norma il risarcimento per violazione degli obblighi informativi anteriori alla stipula.
Richiamato nella domanda originaria, ma la decisione di legittimità ha valorizzato soprattutto la responsabilità precontrattuale e non una risoluzione contrattuale.
Richiamato come norma generale che impone correttezza e concorre a fondare gli obblighi informativi dell’intermediario.
Richiamato come norma generale che impone buona fede nell’esecuzione e nei rapporti contrattuali, applicabile anche all’attività dell’intermediario finanziario.
Il danno è stato ritenuto correttamente liquidato in misura corrispondente alla perdita evitata dall’investitore, cioè all’esborso effettuato.
Il concorso di colpa del danneggiato richiede allegazione di un comportamento anomalo o comunque causalmente rilevante, che nel caso non è stato dimostrato dalla parte che lo eccepiva.
Invocato nel motivo sul principio dell’apparenza e sulla spendita del nome/rapporto di rappresentanza.
Invocato nel motivo sul principio dell’apparenza e sugli effetti della modificazione/revoca dei poteri rappresentativi.
Invocato nel motivo sul principio dell’apparenza e sulla responsabilità del falsus procurator/apparente rappresentante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta il presupposto per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La contemporanea pendenza del ricorso per revocazione non impedisce la decisione del ricorso per cassazione, salvo che la revocazione sia decisa prima della pronuncia di legittimità.
Richiamato solo per l’eventualità di successione nel processo della parte evocata in giudizio.
Richiamato solo per l’eventualità di successione nel processo della parte evocata in giudizio.
Usato per rinviare alla motivazione di altra decisione della Corte.
Indica il rito sommario con cui era stata proposta la domanda introduttiva.
Indica l’ordinanza resa dal tribunale nel rito sommario.
Massime di principio
- Nella disciplina degli investimenti, l’impugnazione in cassazione deve investire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; se una ratio resta incensurata, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
- La qualificazione di una polizza "unit linked" non dipende dalla mera etichetta contrattuale, ma dalla concreta struttura dell’operazione: se manca un effettivo rischio demografico e il risultato per il beneficiario è sostanzialmente ancorato all’andamento degli attivi, il rapporto non è riconducibile alla tipica assicurazione sulla vita ex art. 1882 c.c.
- L’art. 25-bis TUF estende agli intermediari e ai prodotti finanziari emessi anche da imprese assicuratrici gli obblighi di diligenza e di forma previsti dagli artt. 21 e 23 TUF, senza creare un’esenzione per il collocamento assicurativo.
- La violazione degli obblighi informativi precontrattuali in materia di investimento può integrare responsabilità precontrattuale e legittimare il risarcimento del danno anche quando non si configuri un vero e proprio inadempimento contrattuale.
- Il danno da responsabilità precontrattuale va commisurato all’interesse negativo, cioè alla situazione in cui il danneggiato si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto; nel caso di investimento non voluto o invalidamente stipulato, ciò può coincidere con l’esborso effettuato.
- Il concorso di colpa del danneggiato non può essere affermato in modo astratto: chi lo eccepisce deve allegare e dimostrare un comportamento anomalo o causalmente rilevante del risparmiatore.
- L’investitore danneggiato da una distribuzione irregolare non è tenuto a indirizzare l’azione contro uno solo dei soggetti coinvolti, potendo agire nei confronti di uno o più responsabili secondo il titolo di responsabilità accertato.
Come è indicizzato
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