Cassazione Civile, Ordinanza n. 32523/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una verifica fiscale svolta nei confronti dell'agente italiano di una compagnia assicurativa estera. L'Ufficio aveva contestato l'esenzione IVA applicata a fatture emesse per somme indicate come "rata provvigione 1" e "rata provvigione 2", ritenendole invece riferite a servizi generici e quindi imponibili. Successivamente l'Agenzia aveva irrogato alla compagnia assicurativa una sanzione per omessa regolarizzazione di quelle fatture ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997. I giudici di merito avevano annullato la sanzione ritenendo che al committente non fosse richiesto un controllo sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione, ma solo un controllo formale della fattura. L'Agenzia ha ricorso per cassazione sostenendo che il controllo dovesse riguardare anche la coerenza sostanziale tra descrizione fatturata e operazione effettiva. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo anche la violazione delle norme IVA sull'esenzione e sulla base imponibile. Separatamente, dopo una domanda di definizione agevolata della lite, l'Agenzia ha negato la definizione ritenendo che la sanzione per omessa regolarizzazione non fosse una sanzione "collegata al tributo"; la società ha impugnato tale diniego sostenendo l'opposto.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR, sia il ricorso successivo della società avverso il diniego di definizione agevolata. Ha ritenuto che la sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture ex art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997 non sia una sanzione collegata al tributo ai fini della definizione agevolata di cui alla L. 197/2022, comma 191, e ha quindi reputato legittimo il diniego dell'Ufficio. Quanto al ricorso dell'Agenzia contro il merito della sentenza tributaria, la Corte ha confermato che l'obbligo del cessionario/committente riguarda la regolarizzazione formale della fattura e non un controllo sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione; dunque la CTR ha correttamente escluso la sanzione. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato assorbito. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, lett. b), d.lgs. n. 471/1997
art. 6, comma 8, lett. b)
l'obbligo del cessionario/committente è quello di regolarizzare la fattura irregolare; la relativa sanzione colpisce l'omessa regolarizzazione e non richiede un controllo sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione.
la regolarizzazione deve avvenire mediante documento integrativo contenente le indicazioni prescritte dalla norma, cioè gli elementi essenziali della fattura.
art. 10 Statuto del contribuente
la sanzionabilità della violazione è esclusa solo per irregolarità meramente formali che non pregiudicano i controlli e non incidono su base imponibile e versamento; nel caso esaminato, invece, l'omessa regolarizzazione assume rilievo proprio perché ostacola il controllo.
art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022
la definizione agevolata delle liti fiscali è applicabile secondo le condizioni previste dai commi dedicati alla chiusura delle controversie pendenti.
art. 1, comma 191, L. n. 197/2022
“Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia ... In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata”
la Corte distingue tra sanzioni non collegate al tributo, definibili con pagamento percentuale, e sanzioni collegate al tributo, definibili senza versamento solo se il rapporto tributario sia stato già definito; la sanzione per omessa regolarizzazione non rientra nel secondo gruppo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge utilizzato da entrambe le parti nei rispettivi ricorsi.
richiamato per l'istanza di fissazione dell'udienza nel giudizio di cassazione.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità della camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di fatture irregolari, il cessionario o committente è tenuto a regolarizzare il documento secondo i requisiti formali di legge, ma non è gravato da un sindacato sostanziale sulla corretta qualificazione giuridico-fiscale dell'operazione compiuta dall'emittente.
- La sanzione per omessa regolarizzazione della fattura ha natura autonoma e colpisce la condotta del destinatario che non provveda agli adempimenti di regolarizzazione; essa non trasforma il destinatario nel soggetto passivo del tributo e, perciò, non è una sanzione "collegata al tributo" ai fini della definizione agevolata.
- Ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti, la distinzione tra sanzioni collegate e non collegate al tributo va compiuta in base al nesso funzionale con il rapporto tributario, non solo in base alla misura della sanzione o al fatto che questa sia parametrata all'imposta recuperata.
- La regolarizzazione della fattura richiede la verifica della completezza e coerenza formale degli elementi documentali, ma non l'esercizio di un accertamento "privato" sostitutivo dell'attività dell'Amministrazione finanziaria.
- Se la lite ha ad oggetto esclusivamente la sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture, il fatto che il tributo principale sia stato definito in altra sede non comporta automaticamente l'applicazione della definizione agevolata senza versamento della sanzione.
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