Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22759/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rimborso del 90% di somme versate per gli anni 1990-1992, presentata in relazione alla disciplina agevolativa emanata per il sisma del dicembre 1990 in Sicilia. La contribuente, ritenendo illegittimo il diniego tacito, aveva ottenuto esito favorevole in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe riconosciuto il rimborso senza che la contribuente avesse provato i versamenti effettuati, prova che incombe sull'attore in senso sostanziale nel giudizio di rimborso; (2) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per aver confermato il diritto al maggior danno da ritardo/inflazione senza prova specifica del pregiudizio; (3) violazione della disciplina speciale sul rimborso post-sisma e delle norme UE sugli aiuti di Stato, perché la contribuente svolgeva attività d'impresa e il giudice d'appello non aveva verificato se il rimborso integrasse un aiuto incompatibile o comunque se potesse rientrare nel regime de minimis.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha accolto tutti e tre i motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, per nuovo esame. In particolare, ha affermato che nei giudizi di rimborso il contribuente deve provare i presupposti del rimborso, compreso il versamento delle somme richieste; che il maggior danno da ritardato pagamento non può essere riconosciuto automaticamente per effetto dell'inflazione ma richiede deduzione e prova specifica; e che il giudice di merito deve verificare la compatibilità del rimborso con la disciplina europea sugli aiuti di Stato quando il richiedente svolga attività d'impresa, inclusa l'eventuale ricorrenza di un aiuto individuale rientrante nei limiti de minimis o in altro regime approvato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    prevede, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, la possibilità di ottenere il rimborso del 90% di quanto versato per gli anni 1990-1992, ma la sua applicazione incontra i limiti derivanti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato per i contribuenti che svolgono attività d'impresa

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    richiamato quale norma che, in combinato con la decisione della Commissione UE, esclude l'applicabilità della disciplina agevolativa ai contribuenti esercenti attività d'impresa

  • art. 2697 c.c.

    nel giudizio di rimborso l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, incluso il pagamento delle somme richieste, grava sul contribuente

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    il maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie non è automatico e deve essere allegato e provato dal creditore

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente devolute; l'omissione integra vizio di nullità/omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento della censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • artt. 18, 19, 22 e 27 D.Lgs. 546/1992

    richiamati per sostenere che, nel processo tributario, la prova dei fatti costitutivi del rimborso deve essere adeguatamente allegata e provata dalla parte che agisce

  • artt. 107 e 108 TFUE

    il rimborso non può essere riconosciuto senza verificare la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato

  • Decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    ha ritenuto la disciplina agevolativa incompatibile con il mercato interno, in quanto configurante un aiuto di Stato illegittimo

  • Regolamento de minimis

    il giudice di merito deve verificare se il caso concreto rientri nei limiti e nelle condizioni degli aiuti individuali di importo modesto compatibili con il diritto UE

  • Regolamento CE n. 994/1998

    richiamato come ulteriore possibile base di compatibilità per aiuti di Stato rientranti in categorie approvate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di rimborso il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, incluso l'avvenuto pagamento delle somme di cui chiede il rimborso.
  • L'Amministrazione che contesti il rimborso deduce mere difese sui fatti costitutivi allegati dal contribuente; la prova del presupposto restitutorio non può essere trasferita sull'ente impositore solo perché in grado di consultare le proprie banche dati.
  • Nelle obbligazioni pecuniarie il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c. non deriva automaticamente dall'inflazione: occorre specifica allegazione e prova del pregiudizio subito per effetto della mancata disponibilità della somma.
  • Quando un'agevolazione fiscale o un rimborso speciale può incidere su contribuenti che esercitano attività d'impresa, il giudice deve verificare d'ufficio la compatibilità della misura con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e, se del caso, l'eventuale riconducibilità del caso concreto a un regime de minimis o ad altro regime approvato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.