Cassazione Civile, Ordinanza n. 22759/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rimborso del 90% di somme versate per gli anni 1990-1992, presentata in relazione alla disciplina agevolativa emanata per il sisma del dicembre 1990 in Sicilia. La contribuente, ritenendo illegittimo il diniego tacito, aveva ottenuto esito favorevole in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe riconosciuto il rimborso senza che la contribuente avesse provato i versamenti effettuati, prova che incombe sull'attore in senso sostanziale nel giudizio di rimborso; (2) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per aver confermato il diritto al maggior danno da ritardo/inflazione senza prova specifica del pregiudizio; (3) violazione della disciplina speciale sul rimborso post-sisma e delle norme UE sugli aiuti di Stato, perché la contribuente svolgeva attività d'impresa e il giudice d'appello non aveva verificato se il rimborso integrasse un aiuto incompatibile o comunque se potesse rientrare nel regime de minimis.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha accolto tutti e tre i motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, per nuovo esame. In particolare, ha affermato che nei giudizi di rimborso il contribuente deve provare i presupposti del rimborso, compreso il versamento delle somme richieste; che il maggior danno da ritardato pagamento non può essere riconosciuto automaticamente per effetto dell'inflazione ma richiede deduzione e prova specifica; e che il giudice di merito deve verificare la compatibilità del rimborso con la disciplina europea sugli aiuti di Stato quando il richiedente svolga attività d'impresa, inclusa l'eventuale ricorrenza di un aiuto individuale rientrante nei limiti de minimis o in altro regime approvato.
Norme richiamate
prevede, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, la possibilità di ottenere il rimborso del 90% di quanto versato per gli anni 1990-1992, ma la sua applicazione incontra i limiti derivanti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato per i contribuenti che svolgono attività d'impresa
art. 1, comma 665, L. 190/2014
richiamato quale norma che, in combinato con la decisione della Commissione UE, esclude l'applicabilità della disciplina agevolativa ai contribuenti esercenti attività d'impresa
nel giudizio di rimborso l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, incluso il pagamento delle somme richieste, grava sul contribuente
il maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie non è automatico e deve essere allegato e provato dal creditore
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente devolute; l'omissione integra vizio di nullità/omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia
artt. 18, 19, 22 e 27 D.Lgs. 546/1992
richiamati per sostenere che, nel processo tributario, la prova dei fatti costitutivi del rimborso deve essere adeguatamente allegata e provata dalla parte che agisce
artt. 107 e 108 TFUE
il rimborso non può essere riconosciuto senza verificare la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato
Decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
ha ritenuto la disciplina agevolativa incompatibile con il mercato interno, in quanto configurante un aiuto di Stato illegittimo
Regolamento de minimis
il giudice di merito deve verificare se il caso concreto rientri nei limiti e nelle condizioni degli aiuti individuali di importo modesto compatibili con il diritto UE
Regolamento CE n. 994/1998
richiamato come ulteriore possibile base di compatibilità per aiuti di Stato rientranti in categorie approvate
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, incluso l'avvenuto pagamento delle somme di cui chiede il rimborso.
- L'Amministrazione che contesti il rimborso deduce mere difese sui fatti costitutivi allegati dal contribuente; la prova del presupposto restitutorio non può essere trasferita sull'ente impositore solo perché in grado di consultare le proprie banche dati.
- Nelle obbligazioni pecuniarie il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c. non deriva automaticamente dall'inflazione: occorre specifica allegazione e prova del pregiudizio subito per effetto della mancata disponibilità della somma.
- Quando un'agevolazione fiscale o un rimborso speciale può incidere su contribuenti che esercitano attività d'impresa, il giudice deve verificare d'ufficio la compatibilità della misura con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e, se del caso, l'eventuale riconducibilità del caso concreto a un regime de minimis o ad altro regime approvato.
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