Cassazione Civile, Ordinanza n. 31140/2021 del 02/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica e il suo legale rappresentante hanno impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva confermato un avviso di accertamento per IRAP, IRES e IVA relativa all'anno 2010, emesso a seguito di verifica della Guardia di finanza. L'Ufficio aveva ritenuto che l'ente svolgesse in concreto attività imprenditoriale con fine di lucro, sulla base anche delle dichiarazioni rese da numerosi soggetti che si qualificavano come semplici clienti della palestra, escludendo così la spettanza del regime agevolato riservato alle associazioni sportive senza fine di lucro. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla censura relativa all'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e ai presupposti per la sua applicazione. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere probatorio sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e che il giudice avesse valorizzato dichiarazioni riferite anche ad anni successivi al periodo d'imposta. Con il terzo motivo hanno lamentato motivazione apparente e contraddittoria, per avere la CTR affermato da un lato la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti e dall'altro la legittimità dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la CTR aveva comunque reputato irrilevante la regolarità formale della contabilità e aveva, con ciò, implicitamente confermato la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 600/1973. Ha giudicato infondato il terzo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente: la sentenza di merito esponeva in modo comprensibile il ragionamento decisorio, basato sulla mancanza del requisito della democraticità dell'associazione e sull'irrilevanza della regolarità contabile e di alcune dichiarazioni riferite a periodi successivi. Ha infine respinto il secondo motivo, affermando che, per la giurisprudenza consolidata, le agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche presuppongono non solo la veste formale ma anche l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e il rispetto concreto dei requisiti statutari; l'onere di provare tali presupposti grava sull'ente che invoca il beneficio. Non essendosi costituita l'intimata, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude la sua violazione perché la decisione di merito ha comunque affrontato il nucleo della censura proposta.
consente la denuncia di nullità della sentenza; la Corte esclude che ricorrano i vizi dedotti di omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi; la CTR viene ritenuta averne fatto corretta applicazione o comunque averne confermato la legittimità.
art. 111, comma 6, Cost.
la Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, limite del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza.
richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude la sua violazione per la sufficienza della motivazione resa dalla CTR.
norma sulle presunzioni semplici; la Corte ritiene infondato il motivo che contestava l'uso delle presunzioni da parte del giudice di merito.
norma sulle presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte conferma la valutazione di merito circa la sussistenza di elementi presuntivi idonei.
norma sull'onere della prova; la Corte afferma che grava sull'associazione che invoca l'agevolazione l'onere di dimostrare i presupposti di fatto del beneficio.
richiamato con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle entrate nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali riconosciute agli enti associativi, non basta la veste formale dell'ente: occorre anche dimostrare in concreto il possesso e il mantenimento dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina agevolativa, come l'assenza di fine di lucro e la democraticità del rapporto associativo.
- L'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'applicazione di un regime agevolato grava sul soggetto che invoca il beneficio, secondo l'art. 2697 c.c., e non sull'Amministrazione finanziaria.
- L'accertamento fondato su presunzioni semplici è legittimo quando il giudice di merito ritenga, con motivazione non apparente, che gli elementi acquisiti siano sufficienti a sorreggere la pretesa fiscale; in cassazione tale valutazione è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.
- La motivazione è apparente solo se manca del tutto l'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte contesti la valutazione delle prove o la loro sufficienza, trattandosi di profili riservati al merito.
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