Sentenza del 03/04/2019 n. 9233 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria del 21 luglio 2014, n. 833, che aveva confermato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2006 per un'area edificabile. Con il primo motivo ha sostenuto che l'area fosse pertinenza di un opificio su terreno limitrofo e che la CTR non avesse esaminato la perizia prodotta. Con il secondo ha contestato la motivazione degli avvisi sul valore attribuito all'area, ritenendo generici i riferimenti alle fonti di mercato e lamentando che i relativi atti non fossero allegati o riprodotti. Con il terzo ha denunciato omessa pronuncia o erroneo rigetto dell'eccezione secondo cui il Comune avrebbe dovuto comunicarle l'attribuzione all'area della natura edificabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi e, quindi, il ricorso. Il primo è infondato: la perizia fondava la pertinenzialità essenzialmente sulla graffatura catastale, che non basta; il contribuente deve provare l'effettiva e concreta destinazione dell'area al servizio o ornamento del fabbricato e la volontà di instaurare un vincolo durevole. Il secondo è infondato perché gli avvisi contenevano una tabella dettagliata dei valori di comparazione, distinta per tipologia e zona, sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della pretesa e a consentire di contestarne an e quantum. Il terzo è infondato: la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva escluso la necessità della comunicazione perché il piano urbanistico era stato reso pubblico secondo legge; non vi è stata omessa pronuncia e, in assenza di concreto pregiudizio difensivo, l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione non comporta una specifica sanzione. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800, oltre spese forfetarie e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, commi 1 e 2
in tema d'ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, sicchè, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti
Per escludere l'autonoma tassazione ICI di un'area come pertinenza non è sufficiente la graffatura catastale: occorre provare sia la destinazione concreta al servizio o ornamento del fabbricato sia la volontà di costituire un vincolo pertinenziale durevole.
in tema d'ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, sicchè, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti
La nozione civilistica di pertinenza richiede una relazione oggettiva di servizio o ornamento tra i beni e un elemento soggettivo, ossia la volontà di destinarli stabilmente a tale rapporto.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
gli avvisi dunque consentono pienamente di comprendere le ragioni della attribuzione all'area oggetto della pretesa impositiva del valore attribuitole e quindi rispettano i requisiti motivazionali imposti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, L. n. 212 del 2000, art. 7, (v., tra molte conformi, Cass. n. 26431 del 08/11/2017, secondo cui detti requisiti sono rispettati "tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" ed il "quantum" dell'imposta").
La motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando espone elementi che rendono comprensibili le ragioni e la quantificazione della pretesa, consentendo al contribuente di contestarne efficacemente l'esistenza e l'ammontare.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2-bis
gli avvisi dunque consentono pienamente di comprendere le ragioni della attribuzione all'area oggetto della pretesa impositiva del valore attribuitole e quindi rispettano i requisiti motivazionali imposti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, L. n. 212 del 2000, art. 7, (v., tra molte conformi, Cass. n. 26431 del 08/11/2017, secondo cui detti requisiti sono rispettati "tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" ed il "quantum" dell'imposta").
L'atto di accertamento deve mettere il contribuente in condizione di comprendere gli elementi essenziali della pretesa tributaria; nel caso concreto, la tabella con i valori comparativi per tipologia e zona soddisfaceva tale esigenza.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
gli avvisi dunque consentono pienamente di comprendere le ragioni della attribuzione all'area oggetto della pretesa impositiva del valore attribuitole e quindi rispettano i requisiti motivazionali imposti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, L. n. 212 del 2000, art. 7, (v., tra molte conformi, Cass. n. 26431 del 08/11/2017, secondo cui detti requisiti sono rispettati "tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" ed il "quantum" dell'imposta").
L'obbligo di motivazione è assolto quando il contribuente può conoscere le ragioni essenziali della pretesa e predisporre una contestazione effettiva; non è necessario che ogni fonte sia allegata se l'atto espone in modo adeguato i dati utilizzati.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 20
nè vi è stata violazione o falsa applicazione di legge posto che l'inosservanza dell'obbligo della comunicazione, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente (il chè nella specie non risulta essere avvenuto), non è specificamente sanzionata
L'omessa comunicazione al contribuente dell'attribuzione della natura edificabile all'area non determina, da sola, l'illegittimità dell'accertamento se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; nel caso deciso, inoltre, la pianificazione urbanistica era stata pubblicata secondo legge.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis.
Il rigetto integrale del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La qualificazione catastale o la graffatura dei mappali, da sole, non dimostrano che un'area sia pertinenza ai fini ICI: servono prove della sua concreta funzione accessoria e della volontà di mantenerla stabilmente al servizio del fabbricato.
- Un avviso di accertamento sul valore di un'area edificabile è adeguatamente motivato se espone dati comparativi sufficientemente specifici, tali da permettere al contribuente di comprendere la quantificazione e contestarla; l'allegazione separata di ogni fonte non è decisiva quando l'atto rende già intelligibili gli elementi essenziali.
- L'omessa comunicazione dell'attribuzione della natura edificabile non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre verificare se abbia concretamente compromesso la difesa del contribuente; la pubblicazione legale dello strumento urbanistico rileva per escludere la necessità della comunicazione nel caso esaminato.
- In Cassazione, la denuncia di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione d'appello conferma, anche richiamandone la completezza e la motivazione, la statuizione del primo giudice sulla questione.
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