Sentenza del 12/05/2017 n. 11865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA e sanzioni relativo al 1997, emesso sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza dell’11 giugno 2001. L’Ufficio contestava l’omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione di operazioni imponibili nella vendita di immobili: riteneva che i prezzi effettivi fossero superiori a quelli dichiarati e che le movimentazioni bancarie, anche su conti intestati a terzi ritenuti compiacenti e agli acquirenti, insieme alla documentazione extracontabile, dimostrassero maggiori ricavi. La CTR della Puglia, sezione distaccata di Lecce, con sentenza n. 334/23/10 depositata il 15 dicembre 2010, aveva confermato l’annullamento dell’accertamento, giudicando non decisive le presunzioni dell’Ufficio e valorizzando la congruità dei prezzi dichiarati e perizie contabili di parte che indicavano carenza di liquidità. In cassazione l’Agenzia ha denunciato, da un lato, l’omessa motivazione della CTR sui dati investigativi e sulle ragioni per cui aveva preferito le perizie di parte; dall’altro, la violazione delle norme sulle presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie e sull’onere della prova. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il ricorso era autosufficiente perché l’accertamento si fondava sul processo verbale, ampiamente trascritto. Ha accolto il primo motivo limitatamente al vizio di omessa motivazione: la CTR non aveva esaminato né valutato, nel loro insieme e singolarmente, i numerosi elementi presuntivi risultanti dalle indagini bancarie e dalla documentazione extracontabile, né aveva spiegato perché li riteneva irrilevanti. Inoltre, aveva richiamato le perizie di parte senza chiarire quali elementi fattuali le rendessero attendibili e persuasive. Il secondo motivo, relativo alla disciplina delle indagini finanziarie e all’onere della prova, è stato dichiarato assorbito, quindi non deciso nel merito. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e una motivazione compiuta; al giudice di rinvio ha demandato anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi confermata definitivamente né la pretesa fiscale né la sua annullamento.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2
La disposizione è richiamata quale parametro processuale relativo ai requisiti della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ravvisato, nel caso concreto, una motivazione insufficiente perché non spiegava la valutazione degli elementi determinanti.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato tra le norme che disciplinano il contenuto e la motivazione della sentenza; la decisione della CTR è stata cassata per l’omesso esame e la mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico.
Codice di procedura civile, art. 118 disp. att.
Richiamato quale parametro relativo alla motivazione dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che la CTR dovesse indicare le ragioni della valutazione degli elementi dell’Ufficio e delle perizie di parte.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
La Corte ha accolto la censura relativa al vizio motivazionale dedotto ai sensi del n. 5; il motivo fondato sulla nullità della sentenza ai sensi del n. 4 non è stato accolto autonomamente.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è menzionata soltanto per indicare il deposito della memoria della società; non fonda la decisione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 41
Le disposizioni sono invocate dall’Agenzia per sostenere la rilevanza probatoria delle indagini finanziarie e la presunzione di maggiori ricavi. La Corte non decide tale questione, dichiarando assorbito il secondo motivo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
La norma è invocata dall’Agenzia in relazione alle indagini finanziarie ai fini IVA, ma la relativa censura è assorbita e non viene decisa nel merito.
La norma è richiamata dall’Agenzia a sostegno della presunzione legale relativa collegata ai dati bancari. La Corte non ne esamina l’applicazione, poiché il secondo motivo è assorbito.
Massime di principio
- Quando l’accertamento si fonda su una pluralità di indizi, il giudice deve esaminarli in modo complessivo e, se necessario, anche singolarmente, spiegando perché li ritiene sufficienti o irrilevanti: non basta respingerli con affermazioni generiche.
- Una perizia di parte può contribuire alla formazione del convincimento del giudice tributario, ma il giudice deve motivare perché la ritiene corretta e persuasiva, soprattutto quando contrasta con elementi istruttori specifici dell’Amministrazione.
- Se una decisione è cassata per motivazione incompleta, ciò non significa che la pretesa fiscale sia stata definitivamente riconosciuta fondata: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e motivare la decisione.
- Se un motivo di ricorso viene dichiarato assorbito, la Corte non decide la questione giuridica che esso solleva; non se ne può quindi ricavare, da questa sentenza, una regola definitiva sull’onere della prova o sulla sufficienza delle indagini bancarie.
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