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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19234/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che, confermando il primo grado, aveva annullato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso nei confronti di un notaio rogante un atto di compravendita di terreno del 2 agosto 2012. L'avviso revocava l'agevolazione fiscale per trasferimenti di immobili in aree inserite in strumenti urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, sostenendo che mancassero sia il requisito formale del piano particolareggiato sia il requisito sostanziale della edificabilità concreta, anche per la sospensione del permesso di costruire. Nel ricorso l'Agenzia ha denunciato la violazione della disciplina agevolativa, insistendo sul fatto che il terreno ricadesse in un piano regolatore generale e non in un piano particolareggiato e che la sospensione del permesso di costruire escludesse l'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la disciplina applicabile non era quella dell'art. 33 L. 388/2000, ormai abrogata, ma quella dell'ultimo capoverso dell'art. 1, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986, nella versione vigente ratione temporis. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento già affermato dalla Corte, l'agevolazione non richiede il mero dato formale dell'inserimento in un piano particolareggiato, ma la concreta possibilità di edificare in un'area che consenta risultati equivalenti a quelli di tale piano. Tuttavia, nel caso di specie, l'Agenzia non aveva fornito in ricorso la prova necessaria a dimostrare che lo strumento urbanistico richiamato dal certificato di destinazione urbanistica non avesse in concreto il contenuto di un piano particolareggiato, limitandosi ad affermare genericamente che il terreno era compreso in un piano regolatore generale. Inoltre, la sospensione del permesso di costruire è stata ritenuta circostanza irrilevante rispetto al dato normativo. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la contumacia del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 33 L. 388/2000

    "I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'i per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento"

    La Corte precisa che questa non era la disposizione applicabile al caso, poiché era stata abrogata e sostituita dalla disciplina successiva.

  • art. 36, comma 15, d.l. n. 223/2006

    Richiamato per evidenziare l'abrogazione della precedente disciplina agevolativa e il susseguirsi delle modifiche legislative.

  • art. 1, comma 306, L. n. 296/2006

    Richiamato nel quadro delle eccezioni e proroghe della disciplina agevolativa previgente.

  • art. 1, comma 27, L. n. 244/2007

    Richiamato per l'abrogazione, con decorrenza dal 1 agosto 2008, della disciplina precedente.

  • art. 1, commi 25 e 26, L. n. 244/2007

    Individuati come la disciplina sostitutiva della precedente agevolazione.

  • art. 10 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Richiamato per l'ulteriore abrogazione della disciplina intervenuta successivamente.

  • art. 1, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986

    "Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto"

    È la disposizione ritenuta applicabile ratione temporis; l'agevolazione dipende dalla concreta collocazione dell'immobile in un'area urbanisticamente equipollente a quella di un piano particolareggiato, non dal solo dato formale.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in cassazione, la produzione o trascrizione di documenti sarebbe stata ammissibile solo se già avvenuta nei gradi di merito.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni per trasferimenti immobiliari in aree inserite in strumenti urbanistici attuativi, il requisito decisivo non è il mero nomen iuris del piano, ma la concreta capacità dello strumento urbanistico di consentire un'edificazione equivalente a quella propria di un piano particolareggiato.
  • L'agevolazione fiscale può spettare anche quando l'immobile sia inserito in uno strumento di programmazione secondaria che, per contenuto, esaurisca le prescrizioni urbanistiche e svolga di fatto la funzione di piano attuativo.
  • Chi impugna la decisione favorevole al contribuente deve dimostrare specificamente l'errore di diritto o di fatto della sentenza di merito, trascrivendo o allegando gli atti e i documenti necessari a consentire il controllo di legittimità, nei limiti di ammissibilità del giudizio di cassazione.
  • La sospensione del permesso di costruire, di per sé, non è circostanza idonea a escludere l'agevolazione quando la norma collega il beneficio alla natura urbanistica dell'area e alla sua idoneità edificatoria in base allo strumento di piano.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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