Cassazione Civile, Ordinanza n. 01892/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015 a un'associazione sportiva dilettantistica e, per effetto della contestata perdita del regime agevolato, aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre a ritenute e sanzioni. L'avviso era stato notificato anche ad alcuni componenti del consiglio direttivo/soci fondatori, tra cui la resistente, ritenuti responsabili in solido ai sensi dell'art. 38 c.c. per le obbligazioni tributarie dell'ente. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma in primo grado il ricorso era stato respinto; in appello, la Corte tributaria regionale aveva invece accolto il gravame, ritenendo non dimostrata dall'Ufficio la sussistenza delle condizioni per la responsabilità solidale. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che, per le associazioni non riconosciute, risponde solidalmente chi abbia agito in nome dell'ente e svolto compiti di amministrazione, e che la corte di merito avesse invertito l'onere della prova, trascurando gli elementi indiziari emergenti dal processo verbale di constatazione. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la sentenza valorizzato la partecipazione dei componenti del consiglio direttivo alla gestione e alle decisioni dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura di violazione dell'art. 38 c.c. e rilevando che il giudice di merito aveva sostanzialmente invertito l'onere della prova, imponendo ai gestori dell'associazione di dimostrare la mancata partecipazione alla gestione. La Corte ha inoltre affermato che il processo verbale di constatazione costituisce comunque elemento di prova valutabile dal giudice, secondo il diverso regime di attendibilità dei fatti in esso attestati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
nelle associazioni non riconosciute risponde solidalmente, verso i terzi, chi abbia agito in nome e per conto dell'ente; la responsabilità si estende anche alle obbligazioni tributarie e riguarda chi, in ragione del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione e direzione della gestione nel periodo considerato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come base della trattazione camerale
art. 2700 c.c.
richiamato per affermare la fede privilegiata del verbale limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. grava su chi abbia effettivamente agito in nome dell'ente e svolto funzioni di amministrazione e direzione della gestione, con riferimento alle obbligazioni sorte nel periodo della carica.
- In materia tributaria, la responsabilità solidale di chi rappresenta o amministra un'associazione non riconosciuta può estendersi anche al tributo non corrisposto e alle sanzioni pecuniarie riferite all'attività dell'ente.
- Il giudice di merito non può invertire l'onere della prova imponendo ai soggetti chiamati a rispondere di dimostrare la propria estraneità alla gestione, quando l'Amministrazione deduca e alleghi elementi indiziari a sostegno della responsabilità.
- Il processo verbale di constatazione, in ambito tributario, ha un valore probatorio graduato: fede privilegiata per i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, prova sino a contrario per le dichiarazioni riportate con indicazione della fonte, e comunque elemento di prova valutabile dal giudice negli altri casi.
- Gli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione devono essere esaminati e valutati dal giudice di merito insieme agli altri elementi acquisiti, potendo essere disattesi solo con motivazione congrua e in presenza di intrinseca inattendibilità o contrasto con ulteriori risultanze.
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