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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05394/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni e delle spese di lite, pronunciata dal Tribunale in favore del creditore originario contro due convenuti. In base a quel titolo, il creditore aveva intimato due distinti atti di precetto, ciascuno per l’intero importo comprensivo di capitale, spese e competenze, uno nei confronti di ciascun debitore indicato nel titolo. I destinatari dei precetti avevano proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo che l’azione esecutiva aveva illegittimamente frazionato un’unica obbligazione pecuniaria, con indebita duplicazione di spese, e che alcuni diritti di precetto non erano dovuti. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, escludendo alcune voci; la Corte d’appello, invece, aveva dichiarato nulli entrambi i precetti, ritenendo che i due destinatari costituissero la medesima parte processuale plurisoggettiva, titolare di un unico rapporto obbligatorio solidale, e che la duplicazione dei precetti integrasse una parcellizzazione del credito contraria a correttezza e buona fede. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 1314, 1292, 1175, 1375 c.c. e degli artt. 88 e 103 c.p.c., sostenendo che l’indebito frazionamento presuppone identità delle parti e un unico rapporto obbligatorio, mentre nella specie l’obbligazione sarebbe stata parziaria e non solidale; con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame e vizio motivazionale, assumendo che l’eventuale eccesso dell’importo precettato non dovrebbe travolgere l’intero precetto ma solo comportare la riduzione della somma richiesta nei limiti del dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La decisione si fonda sul mancato assolvimento dell’onere, previsto per il ricorso per cassazione in presenza di notificazione telematica della sentenza impugnata, di depositare copia analogica della sentenza corredata dall’attestazione di conformità del difensore e dalla copia del messaggio PEC di notifica e dei relativi allegati. Poiché alcuni controricorrenti erano rimasti intimati e l’asseverazione non era stata depositata entro l’adunanza camerale, la Corte ha applicato la sanzione dell’improcedibilità. Ha inoltre precisato che non valeva il diverso principio di procedibilità in caso di omesso deposito di copia autentica quando il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perché nel caso concreto la notifica del ricorso era avvenuta oltre tale termine, non essendo operante la sospensione feriale nelle opposizioni esecutive. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata via PEC, il ricorrente deve depositare copia analogica del provvedimento e del messaggio PEC con attestazione di conformità del difensore; in difetto, l’improcedibilità è evitabile solo se la conformità risulti comunque assicurata dal deposito di altra parte o non sia contestata da alcun controricorrente.
  • Se alcune parti intimate non svolgono difese e manca l’asseverazione di conformità della copia analogica della sentenza notificata telematicamente, il ricorso per cassazione è improcedibile se tale onere non è assolto entro l’adunanza camerale o l’udienza.
  • Nelle opposizioni esecutive la sospensione feriale dei termini non opera; pertanto, per verificare eventuali rimedi processuali collegati ai termini di impugnazione, occorre considerare il periodo ordinario senza esclusione estiva.
  • L’eventuale eccesso quantitativo della somma richiesta in precetto non consente, di per sé, di affermare che il precetto sia integralmente nullo; la questione può riguardare la riduzione della pretesa nei limiti del dovuto, salvo ulteriori vizi.
  • La decisione di legittimità può arrestarsi a un rilievo processuale assorbente, senza esaminare i motivi di merito, quando sussista un vizio preliminare che impedisce l’accesso alla valutazione delle censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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