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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24295/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione per asserita illegittima permanenza in Italia, perché privo di permesso di soggiorno e senza richiesta dello stesso. Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione. In Cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di attestazione di conformità della copia del decreto espulsivo notificata e per essersi il giudice pronunciato su questioni non sollevate; con il secondo deduceva, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. 286/1998, 3 l. 241/1990 e d.P.R. 445/2000, contestando il rigetto della censura di carenza di motivazione dell'atto espulsivo. I controricorrenti eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, poiché la procura in calce recava una data coincidente con l'inizio del giudizio di primo grado e non successiva alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva l'eccezione preliminare sulla procura speciale: per il ricorso per cassazione la procura deve essere speciale, rilasciata dopo la pronuncia impugnata e specificamente riferita al giudizio di legittimità. Nel caso di specie la procura richiamava genericamente il potere di proporre ricorso contro il provvedimento del Giudice di Pace, ma recava una data anteriore e coincidente con l'avvio del giudizio di primo grado, quindi non successiva all'ordinanza impugnata. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché il processo era esente dal contributo.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La procura per il ricorso per cassazione deve avere carattere necessariamente speciale e deve essere conferita in epoca successiva alla sentenza impugnata, con specifico riferimento al giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma la censura non viene esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il motivo di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente quale parametro della censura di illegittimità del decreto di espulsione.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla carenza di motivazione dell'atto amministrativo.

  • D.P.R. 445/2000

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla documentazione notificata e sulla sua conformità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato quale rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.

  • art. 18 d.lgs. 150/2011

    È richiamato nella procura come riferimento al giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione al caso, perché il processo è esente dall'obbligo di pagamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura al difensore deve essere speciale, ossia specificamente riferita al giudizio di legittimità e rilasciata dopo la decisione impugnata.
  • Una procura rilasciata in data anteriore o coincidente con un diverso giudizio, anche se contiene formule generiche di delega a proporre impugnazioni, non è idonea a sorreggere il ricorso per cassazione contro una sentenza successiva.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto della procura speciale, la Corte non esamina i motivi di merito e provvede alle spese secondo soccombenza.
  • L'esenzione dal contributo unificato impedisce l'applicazione del raddoppio previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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