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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10399/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva prestato attività continuativa per molti anni presso un ente pubblico regionale, dapprima con un contratto a tempo determinato prorogato più volte e poi tramite contratti di somministrazione a termine stipulati con un’agenzia interinale, anch’essi prorogati. Sosteneva che tali rapporti fossero illegittimi perché eccedenti i limiti e privi dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità dell’esigenza dell’utilizzatore, e chiedeva: l’accertamento del rapporto subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’ente, il riconoscimento della progressione economica di anzianità prevista dal c.c.n.l. di comparto, la regolarizzazione contributiva. Il Tribunale aveva negato la conversione ma riconosciuto le differenze retributive; la Corte d’appello aveva invece escluso anche la progressione economica. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, assumendo che la progressione economica dovesse spettare anche al personale somministrato; 2) violazione dell’art. 2126 c.c., per il mancato riconoscimento della retribuzione nonostante l’illegittimità dei contratti; 3) violazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001, per il mancato risarcimento del danno da precarizzazione e perdita di chance, da liquidarsi secondo i criteri dell’art. 32 l. 183/2010.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Ha affermato che, nel lavoro pubblico privatizzato, quando la somministrazione o il termine risultino illegittimi e non sia possibile la conversione in rapporto a tempo indeterminato, resta comunque applicabile la disciplina del rapporto a termine illegittimo per effetto della sostituzione dell’utilizzatore pubblico al somministratore; da ciò discende l’operatività del principio di non discriminazione quanto al trattamento economico e giuridico, salvo ragioni oggettive. La Corte ha quindi ritenuto che non potesse negarsi, in astratto, la progressione economica di anzianità invocata dalla lavoratrice. I motivi relativi all’art. 2126 c.c. e al danno da precarizzazione sono rimasti assorbiti. Il rinvio è stato disposto anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 4, comma 2, L. n. 196/1997

    Richiamato dalla ricorrente quale base del principio di non discriminazione nel lavoro somministrato.

  • art. 23 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dalla ricorrente in tema di parità di trattamento tra lavoratore somministrato e lavoratori dell’utilizzatore.

  • art. 2126 c.c.

    Invocato per sostenere il diritto alla retribuzione per prestazione lavorativa resa in un rapporto illegittimo, pur in assenza di conversione.

  • art. 36, commi 2-5, d.lgs. n. 165/2001

    Disciplinante il ricorso a forme flessibili nel pubblico impiego e il divieto di costituzione di rapporti a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione.

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    Recepisce il principio di non discriminazione: al lavoratore a termine spetta lo stesso trattamento dei comparabili a tempo indeterminato, salvo incompatibilità obiettiva.

  • clausola 4, punto 1, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»

    La Corte la utilizza come fondamento del divieto di disparità di trattamento tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato, anche nel settore pubblico.

  • direttiva 1999/70/CE

    Recepisce il principio europeo di non discriminazione nel lavoro a termine, applicabile anche ai rapporti con le pubbliche amministrazioni.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Richiamato dalla ricorrente come criterio di liquidazione del danno da precarizzazione; la Corte non lo applica perché il motivo relativo resta assorbito.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, la nullità o illegittimità del termine o della somministrazione non comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma non esclude l’operatività delle regole del rapporto a termine illegittimo ai fini del trattamento economico e normativo.
  • Il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili opera anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, salvo che la diversa disciplina sia giustificata da ragioni oggettive.
  • Quando il lavoratore somministrato è utilizzato in un contesto pubblico in violazione dei limiti legali, la disciplina applicabile può essere quella del lavoro subordinato a termine illegittimo, per effetto della sostituzione soggettiva dell’utilizzatore nella posizione datoriale, senza che ciò consenta la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la P.A.
  • La progressione economica e gli altri trattamenti collegati all’anzianità non possono essere esclusi in via automatica per il solo fatto che il lavoratore sia stato impiegato tramite somministrazione a termine, ove sia comparabile con il personale stabile e non emergano ragioni oggettive di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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