Cassazione Civile, Ordinanza n. 10406/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti di lavoro/ collaborazione intercorsi tra alcuni lavoratori e una amministrazione ministeriale, poi seguiti da un rapporto con l’Agenzia Italiana del Farmaco. I ricorrenti chiedevano: 1) nei confronti dell’Aifa, l’accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra il 1990 e il 31.12.2004, sostenendo che il rapporto con l’Aifa fosse prosecuzione o cessione del precedente rapporto con il Ministero; 2) la conversione dei rapporti a tempo indeterminato; 3) in subordine, il pagamento di differenze retributive o il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001. La Corte d’appello aveva però ritenuto, per l’Aifa, che il rapporto avesse titolo autonomo e che la deduzione sulla cessione del contratto fosse stata introdotta tardivamente; per il Ministero, aveva qualificato i rapporti anteriori al 1.1.2005 come collaborazioni autonome coordinate e continuative, evidenziando inoltre la genericità della domanda di differenze retributive per carenza di allegazioni sulle mansioni e sul parametro contrattuale di riferimento. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, in sintesi: violazione delle norme processuali sulla nullità della domanda e sul contraddittorio, violazione del principio iura novit curia e delle norme sulla cessione del contratto/trasferimento del rapporto, nonché violazione delle norme sostanziali sul lavoro e sul risarcimento, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibili o infondate le loro pretese e nel non applicare un criterio probatorio agevolato analogo a quello previsto per l’abusiva apposizione del termine nei contratti di lavoro subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché fondata su atti non trascritti nelle parti essenziali; ha inoltre ribadito che la nullità dell’atto introduttivo per carenza di edictio actionis è rilevabile d’ufficio, non richiede eccezione di parte e, se la parte non chiede l’integrazione ex art. 164 c.p.c., il giudice di merito può definire il processo con pronuncia in rito. Sul secondo motivo ha confermato che la domanda economica era generica perché non individuava compiutamente mansioni, qualifica/profilo di inquadramento e criteri di calcolo; ha anche rilevato che non potevano essere censurati in cassazione passaggi della sentenza di primo grado, essendo impugnata solo la sentenza d’appello, e che eventuali questioni nuove erano inammissibili. Sul terzo motivo ha dichiarato la censura inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva negato il risarcimento sia perché la domanda era stata in realtà confusa con quella delle differenze retributive, sia perché i principi sull’agevolazione probatoria per il c.d. danno comunitario non si applicano ai rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, non essendo stato qualificato il rapporto come subordinato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 48, comma 7, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003
ha costituito il titolo autonomo del rapporto con l’Aifa, escludendo la prosecuzione automatica del precedente rapporto ministeriale
richiamato come norma sulla cessione di rapporti/passo di personale, ma la relativa allegazione è stata ritenuta tardiva o comunque non specificamente dedotta
invocato dai ricorrenti per sostenere la prosecuzione del rapporto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza
richiamato sia per il regime dei rapporti flessibili nella P.A. sia come base della domanda risarcitoria
art. 36 Cost.
invocato in relazione alla tutela retributiva del lavoro
richiamato in relazione agli effetti di prestazioni rese in un rapporto invalido o irregolare
richiamato dai ricorrenti per sostenere la sanatoria della nullità; la Corte ha però ribadito la rilevabilità d’ufficio dei vizi di edictio actionis
richiamato nel primo e secondo motivo in tema di nullità processuali e sanatoria
la Corte ha affermato che, se la parte non richiede l’integrazione dell’atto introduttivo, il giudice d’appello può definire il processo con pronuncia in rito
richiamato quale strumento per sanare la nullità dell’atto introduttivo; l’onere di attivazione ricade sulla parte attrice
la Corte ha escluso la violazione del contraddittorio, poiché la questione di nullità era stata sottoposta alle parti
richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nella motivazione
richiamato per la necessaria specificità del ricorso introduttivo del rito del lavoro
la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibili i motivi fondati su atti processuali non trascritti nelle parti essenziali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale delle censure di violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, dato atto dei presupposti
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si denunciano errores in procedendo, il ricorrente deve rispettare l’onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo o richiamando in modo puntuale gli atti processuali rilevanti; il giudice di legittimità non è tenuto a ricercare gli atti nel fascicolo.
- La nullità dell’atto introduttivo per carenza di edictio actionis è rilevabile d’ufficio e non si sana per mera costituzione del convenuto; se il giudice rileva il vizio e la parte non chiede l’integrazione dell’atto, il processo può essere definito con pronuncia in rito.
- Nel rito del lavoro, la domanda di differenze retributive deve indicare con precisione le mansioni svolte, il profilo o la categoria di inquadramento di riferimento e i criteri di calcolo; in mancanza, la domanda può essere dichiarata nulla per genericità.
- In cassazione non possono essere censurati direttamente errori asseritamente commessi nella sentenza di primo grado se la doglianza non investe specificamente la sentenza d’appello e non risulta dedotta nei gradi di merito in modo rituale.
- L’agevolazione probatoria elaborata in tema di abusiva apposizione del termine nei rapporti di lavoro subordinato non è automaticamente estensibile ai rapporti qualificati come collaborazioni autonome coordinate e continuative, se il giudice di merito non li abbia ricondotti al paradigma del lavoro subordinato.
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