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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10407/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 10 aprile 2012 tra un comune e un lavoratore, con scadenza al 31 dicembre 2012 e successive proroghe fino al 9 aprile 2015. La corte d'appello ha ritenuto nullo il termine perché il contratto era stato giustificato dal pensionamento di personale a tempo indeterminato e dal blocco delle assunzioni che impediva l'immissione di nuovo personale stabile, ma tali ragioni sono state considerate riconducibili al fabbisogno ordinario dell'ente e non a esigenze temporanee ed eccezionali; ha quindi condannato l'amministrazione al risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, richiamando i criteri dell'art. 8 l. n. 604/1966 e dell'art. 32 l. n. 183/2010. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che le esigenze temporanee non andavano escluse solo perché riferite ad attività ordinaria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte avrebbe trascurato il blocco delle assunzioni che impediva l'indizione di concorsi per coprire i posti a tempo indeterminato; 3) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 165/2001, 1 d.lgs. n. 368/2001 e 3 l. n. 183/2010, lamentando che la corte d'appello avrebbe impropriamente sovrapposto proprie valutazioni a quelle organizzative dell'amministrazione, affermando che questa avrebbe dovuto esternalizzare i compiti o rinunciare alla loro esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, per il pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nella versione applicabile, consente assunzioni a termine solo per esigenze temporanee ed eccezionali, mentre il pensionamento di personale e la copertura di posti resi vacanti integrano fabbisogno ordinario; il blocco delle assunzioni non trasforma tale fabbisogno in esigenza temporanea ed eccezionale, perché l'uso del termine non può servire ad aggirare la disciplina vincolistica e gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Ha inoltre osservato che il fatto dedotto come omesso esame era stato in realtà espressamente considerato dalla corte territoriale e ritenuto non idoneo a giustificare il contratto a termine. Quanto al terzo motivo, ha escluso la violazione di legge, chiarendo che le osservazioni della corte d'appello sull'eventuale esternalizzazione dei compiti erano solo argomentazioni aggiuntive a conferma dell'insussistenza delle ragioni legittimanti il termine. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il comune al pagamento delle spese e dando atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    "Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato"; assunzioni a termine solo "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali"

    nel pubblico impiego contrattualizzato il contratto a termine è ammesso solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali; il fabbisogno ordinario va coperto con rapporti a tempo indeterminato e procedure selettive ordinarie

  • art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del contratto a termine, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'applicazione della regola speciale dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001

  • art. 8 legge n. 604 del 1966

    richiamato dalla corte territoriale come parametro per la liquidazione del danno da illegittimo termine

  • art. 32 legge n. 183 del 2010

    richiamato dalla corte territoriale per la quantificazione del risarcimento conseguente alla conversione/illegittimità del termine

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto insussistente perché il fatto era stato esaminato

  • art. 3 legge n. 183 del 2010

    richiamato nel terzo motivo, ma non ritenuto violato dalla corte d'appello

  • art. 276 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione al principio della ragione più liquida e all'ordine di trattazione delle questioni

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'esigenza di economia processuale e celerità del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il ricorso al contratto a tempo determinato è legittimo soltanto per esigenze temporanee ed eccezionali; esigenze legate alla copertura di posti resi vacanti da pensionamenti, o comunque al fabbisogno ordinario dell'ente, non integrano di per sé tale requisito.
  • Il blocco normativo delle assunzioni a tempo indeterminato non legittima, di per sé, l'apposizione del termine, perché l'assunzione a termine non può diventare uno strumento per aggirare il regime vincolistico e gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la circostanza dedotta sia stata effettivamente considerata dal giudice di merito, anche se valutata come non idonea a fondare la soluzione invocata dalla parte.
  • Le argomentazioni ulteriori del giudice di merito che richiamino possibili scelte organizzative alternative dell'amministrazione non integrano violazione di legge se sono soltanto rationes aggiuntive volte a corroborare l'insussistenza delle ragioni giustificative del termine.
  • In caso di rigetto del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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