Cassazione Civile, Ordinanza n. 10407/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 10 aprile 2012 tra un comune e un lavoratore, con scadenza al 31 dicembre 2012 e successive proroghe fino al 9 aprile 2015. La corte d'appello ha ritenuto nullo il termine perché il contratto era stato giustificato dal pensionamento di personale a tempo indeterminato e dal blocco delle assunzioni che impediva l'immissione di nuovo personale stabile, ma tali ragioni sono state considerate riconducibili al fabbisogno ordinario dell'ente e non a esigenze temporanee ed eccezionali; ha quindi condannato l'amministrazione al risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, richiamando i criteri dell'art. 8 l. n. 604/1966 e dell'art. 32 l. n. 183/2010. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che le esigenze temporanee non andavano escluse solo perché riferite ad attività ordinaria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte avrebbe trascurato il blocco delle assunzioni che impediva l'indizione di concorsi per coprire i posti a tempo indeterminato; 3) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 165/2001, 1 d.lgs. n. 368/2001 e 3 l. n. 183/2010, lamentando che la corte d'appello avrebbe impropriamente sovrapposto proprie valutazioni a quelle organizzative dell'amministrazione, affermando che questa avrebbe dovuto esternalizzare i compiti o rinunciare alla loro esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, per il pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nella versione applicabile, consente assunzioni a termine solo per esigenze temporanee ed eccezionali, mentre il pensionamento di personale e la copertura di posti resi vacanti integrano fabbisogno ordinario; il blocco delle assunzioni non trasforma tale fabbisogno in esigenza temporanea ed eccezionale, perché l'uso del termine non può servire ad aggirare la disciplina vincolistica e gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Ha inoltre osservato che il fatto dedotto come omesso esame era stato in realtà espressamente considerato dalla corte territoriale e ritenuto non idoneo a giustificare il contratto a termine. Quanto al terzo motivo, ha escluso la violazione di legge, chiarendo che le osservazioni della corte d'appello sull'eventuale esternalizzazione dei compiti erano solo argomentazioni aggiuntive a conferma dell'insussistenza delle ragioni legittimanti il termine. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il comune al pagamento delle spese e dando atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
"Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato"; assunzioni a termine solo "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali"
nel pubblico impiego contrattualizzato il contratto a termine è ammesso solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali; il fabbisogno ordinario va coperto con rapporti a tempo indeterminato e procedure selettive ordinarie
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del contratto a termine, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'applicazione della regola speciale dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla corte territoriale come parametro per la liquidazione del danno da illegittimo termine
richiamato dalla corte territoriale per la quantificazione del risarcimento conseguente alla conversione/illegittimità del termine
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto insussistente perché il fatto era stato esaminato
richiamato nel terzo motivo, ma non ritenuto violato dalla corte d'appello
richiamato in relazione al principio della ragione più liquida e all'ordine di trattazione delle questioni
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di economia processuale e celerità del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il ricorso al contratto a tempo determinato è legittimo soltanto per esigenze temporanee ed eccezionali; esigenze legate alla copertura di posti resi vacanti da pensionamenti, o comunque al fabbisogno ordinario dell'ente, non integrano di per sé tale requisito.
- Il blocco normativo delle assunzioni a tempo indeterminato non legittima, di per sé, l'apposizione del termine, perché l'assunzione a termine non può diventare uno strumento per aggirare il regime vincolistico e gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la circostanza dedotta sia stata effettivamente considerata dal giudice di merito, anche se valutata come non idonea a fondare la soluzione invocata dalla parte.
- Le argomentazioni ulteriori del giudice di merito che richiamino possibili scelte organizzative alternative dell'amministrazione non integrano violazione di legge se sono soltanto rationes aggiuntive volte a corroborare l'insussistenza delle ragioni giustificative del termine.
- In caso di rigetto del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria
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