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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10418/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva escluso la subordinazione del rapporto dei professori a contratto e, conseguentemente, aveva respinto le domande di illegittimità del termine, conversione del rapporto e risarcimento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I docenti, soccombenti in appello, hanno impugnato per cassazione la sentenza che aveva escluso l'illegittimità del termine apposto ai loro contratti e negato conversione e risarcimento. La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a termine stipulati da professori a contratto. In primo grado era stata ravvisata un'abusiva reiterazione in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, con riconoscimento di differenze retributive; la Corte d'appello ha invece ritenuto che il rapporto fosse di collaborazione autonoma, non subordinata, per mancanza di eterodirezione, di stabile inserimento nella struttura universitaria, di vincolo d'orario e di altri indici di subordinazione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe riesaminato la subordinazione senza un motivo di appello sul punto; (2) in subordine, violazione delle norme processuali sull'appello e sul giudicato per avere deciso sulla qualificazione del rapporto senza una specifica impugnazione della statuizione implicita di subordinazione; (3) erronea interpretazione della memoria difensiva di primo grado, che secondo i ricorrenti non avrebbe contestato la subordinazione; (4) violazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'Accordo quadro, assumendo che la tutela europea spettasse anche ai rapporti autonomi. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specifica indicazione e allegazione degli atti rilevanti e infondato il terzo, poiché la memoria di primo grado conteneva effettivamente contestazione della subordinazione. Ha inoltre rigettato il quarto motivo, chiarendo che la direttiva 1999/70/CE tutela i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, e che può estendersi ai rapporti formalmente autonomi solo se in concreto svolti nelle forme della subordinazione, circostanza non accertata nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all'asserita violazione del giudicato interno; la Corte non ne ha ravvisato la lesione perché le censure erano inammissibili o infondate per difetto di specificità

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    invocato per dedotta violazione del contraddittorio; la Corte ha escluso la fondatezza della censura anche per mancata trascrizione dei motivi di appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata reputata inammissibile o infondata

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato a sostegno dell'asserita acquiescenza delle amministrazioni appellate; la Corte ha escluso che la doglianza fosse adeguatamente dimostrata

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte ribadisce che impone l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti anche per gli errores in procedendo, non essendo sufficiente il rinvio per relationem

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. quale onere di deposito e allegazione degli atti su cui il ricorso si fonda

  • art. 342 c.p.c.

    invocato per la specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto mancata la prova della specifica doglianza

  • art. 343 c.p.c.

    citato nel quarto motivo; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti

  • art. 416 c.p.c.

    citato nel terzo motivo in relazione alle difese di primo grado; la Corte ha verificato dal testo trascritto che la subordinazione era stata contestata

  • art. 434 c.p.c.

    citato nel secondo e terzo motivo quale norma sull'appello del rito del lavoro; la Corte ha escluso vizi decisivi

  • art. 436 c.p.c.

    citato nel secondo e terzo motivo; non è stata accolta la censura per difetto di specificità

  • Direttiva 1999/70/CE

    si applica ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e alla tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti; non opera nel caso in cui non sia accertata la natura subordinata del rapporto

  • Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    richiamata come fonte del divieto di discriminazione tra lavoratore a termine e a tempo indeterminato, ma ritenuta non invocabile in assenza di rapporto subordinato accertato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, anche quando si denuncia un error in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo specifico i fatti processuali e trascrivere gli atti rilevanti; non è sufficiente un rinvio per relationem, perché la Corte non è tenuta a ricercare gli atti ma solo a verificarli.
  • La censura fondata sulla violazione del giudicato interno o sul difetto di specificità dei motivi d'appello richiede la puntuale riproduzione della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, almeno nelle parti decisive, per consentire la verifica del devolutum.
  • La tutela prevista dalla direttiva 1999/70/CE riguarda i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e la loro eventuale abusiva reiterazione; essa non si applica a rapporti qualificati come autonomi se non sia accertato che in concreto si siano svolti con le modalità tipiche della subordinazione.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto, la presenza o assenza di elementi come eterodirezione, inserimento stabile nell'organizzazione, vincolo d'orario e modalità di pagamento del compenso può essere decisiva; in mancanza di tali indici il rapporto non può essere trattato come subordinato ai fini delle tutele invocate.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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