Cassazione Civile, Ordinanza n. 10418/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva escluso la subordinazione del rapporto dei professori a contratto e, conseguentemente, aveva respinto le domande di illegittimità del termine, conversione del rapporto e risarcimento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I docenti, soccombenti in appello, hanno impugnato per cassazione la sentenza che aveva escluso l'illegittimità del termine apposto ai loro contratti e negato conversione e risarcimento. La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a termine stipulati da professori a contratto. In primo grado era stata ravvisata un'abusiva reiterazione in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, con riconoscimento di differenze retributive; la Corte d'appello ha invece ritenuto che il rapporto fosse di collaborazione autonoma, non subordinata, per mancanza di eterodirezione, di stabile inserimento nella struttura universitaria, di vincolo d'orario e di altri indici di subordinazione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe riesaminato la subordinazione senza un motivo di appello sul punto; (2) in subordine, violazione delle norme processuali sull'appello e sul giudicato per avere deciso sulla qualificazione del rapporto senza una specifica impugnazione della statuizione implicita di subordinazione; (3) erronea interpretazione della memoria difensiva di primo grado, che secondo i ricorrenti non avrebbe contestato la subordinazione; (4) violazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'Accordo quadro, assumendo che la tutela europea spettasse anche ai rapporti autonomi. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specifica indicazione e allegazione degli atti rilevanti e infondato il terzo, poiché la memoria di primo grado conteneva effettivamente contestazione della subordinazione. Ha inoltre rigettato il quarto motivo, chiarendo che la direttiva 1999/70/CE tutela i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, e che può estendersi ai rapporti formalmente autonomi solo se in concreto svolti nelle forme della subordinazione, circostanza non accertata nel caso di specie.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'asserita violazione del giudicato interno; la Corte non ne ha ravvisato la lesione perché le censure erano inammissibili o infondate per difetto di specificità
invocato per dedotta violazione del contraddittorio; la Corte ha escluso la fondatezza della censura anche per mancata trascrizione dei motivi di appello
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata reputata inammissibile o infondata
richiamato a sostegno dell'asserita acquiescenza delle amministrazioni appellate; la Corte ha escluso che la doglianza fosse adeguatamente dimostrata
la Corte ribadisce che impone l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti anche per gli errores in procedendo, non essendo sufficiente il rinvio per relationem
richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. quale onere di deposito e allegazione degli atti su cui il ricorso si fonda
invocato per la specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto mancata la prova della specifica doglianza
citato nel quarto motivo; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti
citato nel terzo motivo in relazione alle difese di primo grado; la Corte ha verificato dal testo trascritto che la subordinazione era stata contestata
citato nel secondo e terzo motivo quale norma sull'appello del rito del lavoro; la Corte ha escluso vizi decisivi
citato nel secondo e terzo motivo; non è stata accolta la censura per difetto di specificità
Direttiva 1999/70/CE
si applica ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e alla tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti; non opera nel caso in cui non sia accertata la natura subordinata del rapporto
Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
richiamata come fonte del divieto di discriminazione tra lavoratore a termine e a tempo indeterminato, ma ritenuta non invocabile in assenza di rapporto subordinato accertato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, anche quando si denuncia un error in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo specifico i fatti processuali e trascrivere gli atti rilevanti; non è sufficiente un rinvio per relationem, perché la Corte non è tenuta a ricercare gli atti ma solo a verificarli.
- La censura fondata sulla violazione del giudicato interno o sul difetto di specificità dei motivi d'appello richiede la puntuale riproduzione della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, almeno nelle parti decisive, per consentire la verifica del devolutum.
- La tutela prevista dalla direttiva 1999/70/CE riguarda i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e la loro eventuale abusiva reiterazione; essa non si applica a rapporti qualificati come autonomi se non sia accertato che in concreto si siano svolti con le modalità tipiche della subordinazione.
- Ai fini della qualificazione del rapporto, la presenza o assenza di elementi come eterodirezione, inserimento stabile nell'organizzazione, vincolo d'orario e modalità di pagamento del compenso può essere decisiva; in mancanza di tali indici il rapporto non può essere trattato come subordinato ai fini delle tutele invocate.
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