Cassazione Civile, Ordinanza n. 10362/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del Tribunale di Bologna, ma non ha depositato il ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione e non si è costituita nel giudizio di legittimità. Il Ministero della Giustizia ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito. La parte intimata è rimasta senza difese. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi esclusivamente le conseguenze processuali dell'omesso deposito del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso non era stato depositato in cancelleria e, applicando l'art. 369 c.p.c., lo ha dichiarato improcedibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
L'omesso deposito del ricorso per cassazione in cancelleria determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di definizione del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso in cancelleria è un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito può essere rilevata dalla Corte indipendentemente dalla mancata costituzione del ricorrente.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente.
- Quando ricorrono i presupposti di legge, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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